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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: IN ARRIVO REGOLE SULLE SEMPLIFICAZIONI. Approvato in via preliminare dall'Esecutivo uno schema di regolamento
15/10/2009

Lo scorso 9 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento - predisposto dal Ministero dei beni culturali in attuazione dell`art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 ``Codice dei beni culturali`` - che definisce procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entita`.


La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell`art. 146 del Codice ed entrera` in vigore contestualmente a questa il prossimo 1 gennaio 2010, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio (vedi News Ance 05/08/2009 n. 1031).



Sono previste tre tipologie di snellimenti:

- documentali

- procedurali

- organizzativi.



In relazione ai primi, la presentazione della domanda deve essere effettuata per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica e l`istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista abilitato, nella quale e` attestata anche la conformita` del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.



Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dei quali 30 giorni sono a disposizione dell`amministrazione competente per l`istruttoria mentre 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi 5 giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.



Qualora l`esito dell`istruttoria sia negativo, il procedimento dura solo 30 giorni al termine dei quali deve essere adottato il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.



Sotto il profilo della semplificazione organizzativa, l`art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o piu` funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, dal canto loro, promuovano la costituzione presso le amministrazioni competenti di un ufficio dedicato ai procedimenti di autorizzazione semplificata.



Gli interventi di lieve entita` soggetti alla procedura semplificata sono elencati nell`Allegato al Regolamento e fra questi vi sono:


- ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc

- interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma

- interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre 

- interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto 

- interventi che si rendono necessari per l`adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici

- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc. 



Lo schema di regolamento, prima di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, deve essere sottoposto alla Conferenza Unificata per l`acquisizione della relativa intesa nonche` al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari competenti.

 

Fonte: Ance.it


 


 
 
 
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