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Articoli Normative: SICUREZZA LAVORO - Obblighi del datore di lavoro secondo il direttore generale dell'Ispesl
11/05/2010

Il Direttore Generale dell'Ispesl Umberto Sacerdote, nell'ambito del “seminario formativo di aggiornamento per i datori di lavori” promosso dal CNR e in collaborazione con l'Ispesl, ha sottolineato come “il datore di lavoro e' indubbiamente il principale destinatario di obblighi in materia di salute e sicurezza, per la semplice ragione che egli, in quanto “organizzatore” dell'attivita' produttiva esercita un controllo giuridico e di fatto sulle fonti di rischio”.



Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende, ha precisato il direttore “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente funzione gestionale. Il datore di lavoro nelle PA va individuato dall'organo di vertice nelle singole amministrazioni e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Quanto agli obblighi gravanti sul datore di lavoro c'e' da dire che essi nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati oggetto di una dettagliata codificazione. L'obbligo principale del datore di lavoro, vero e proprio “perno” attorno al quale ruota l'intero sistema della salute e sicurezza e' rappresentato dalla valutazione di tutti i rischi e dalla conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli art.17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Altro obbligo non delegabile e' rappresentato dalla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figura tecnica prevista proprio per supportare il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio, nell'elaborazione delle misure di prevenzione protezione e delle procedure di sicurezza. Attraverso l'istituzione del Servizio viene cosi' assicurato al datore di lavoro l'apporto delle necessarie competenze tecniche per le attivita' di governo dl rischio”.

In particolare il direttore e' intervenuto su alcuni punti focali della questione sottolineando:
-la possibilita' di impegnare le poche risorse a disposizione per sanare cio' che rappresenta un rischio grave ed immediato (fuori norma) su cui e' necessario intervenire con estrema urgenza, e nello stesso tempo programmare le risorse da destinare agli “interventi di miglioramento” in funzione delle gravita' degli altri rischi. Se di fatto non e' possibile intervenire con soluzioni che prevedano una spesa, occorre garantire comunque con misure organizzative la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed informare con urgenza che nella scala gerarchica puo' provvedere a stanziare dei fondi.
-la scelta fondamentale della figura del RSPP e dei componenti del servizio, infatti il datore affida a tale servizio di fatto il processo di valutazione dei rischi dal quale poi scaturiscono tutte le altre misure generali di tutela: sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, procedure di sicurezza, interventi tecnici.
-saper utilizzare gli strumenti che la norma prevede: la delega di funzioni, la formazione dei propri collaboratori, la predisposizione di un organigramma, l'attuazione volontaria di modelli di gestione come previsto dall'art.30.


Le novita' inerenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente introdotti dal D.Lgs. 106/09 sono:
-inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
-consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
-comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
-comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite al SINP, in caso di nuova elezione o designazione i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione tale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti gia' eletti o designati.


http://www.ispesl.it
 

 


 
 
 
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