Il Direttore Generale dell'Ispesl Umberto Sacerdote, nell'ambito del “seminario
formativo di aggiornamento per i datori di lavori” promosso dal CNR e in
collaborazione con l'Ispesl, ha sottolineato come “il datore di lavoro e'
indubbiamente il principale destinatario di obblighi in materia di salute e
sicurezza, per la semplice ragione che egli, in quanto “organizzatore”
dell'attivita' produttiva esercita un controllo giuridico e di fatto sulle fonti
di rischio”.
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende, ha precisato
il direttore “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente funzione gestionale. Il datore di lavoro
nelle PA va individuato dall'organo di vertice nelle singole amministrazioni e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Quanto agli obblighi gravanti sul datore di lavoro c'e' da dire che essi
nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati oggetto di una dettagliata
codificazione. L'obbligo principale del datore di lavoro, vero e proprio
“perno” attorno al quale ruota l'intero sistema della salute e sicurezza e'
rappresentato dalla valutazione di tutti i rischi e dalla conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli
art.17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Altro obbligo non delegabile e' rappresentato dalla designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figura tecnica
prevista proprio per supportare il datore di lavoro nell'individuazione dei
fattori di rischio, nell'elaborazione delle misure di prevenzione protezione e
delle procedure di sicurezza. Attraverso l'istituzione del Servizio viene cosi'
assicurato al datore di lavoro l'apporto delle necessarie competenze tecniche
per le attivita' di governo dl rischio”.
In particolare il direttore e' intervenuto su alcuni punti focali della
questione sottolineando:
-la possibilita' di impegnare le poche risorse a disposizione per sanare cio' che
rappresenta un rischio grave ed immediato (fuori norma) su cui e' necessario
intervenire con estrema urgenza, e nello stesso tempo programmare le risorse da
destinare agli “interventi di miglioramento” in funzione delle gravita' degli
altri rischi. Se di fatto non e' possibile intervenire con soluzioni che
prevedano una spesa, occorre garantire comunque con misure organizzative la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed informare con urgenza che
nella scala gerarchica puo' provvedere a stanziare dei fondi.
-la scelta fondamentale della figura del RSPP e dei componenti del servizio,
infatti il datore affida a tale servizio di fatto il processo di valutazione dei
rischi dal quale poi scaturiscono tutte le altre misure generali di tutela:
sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, procedure di sicurezza,
interventi tecnici.
-saper utilizzare gli strumenti che la norma prevede: la delega di funzioni, la
formazione dei propri collaboratori, la predisposizione di un organigramma,
l'attuazione volontaria di modelli di gestione come previsto dall'art.30.
Le novita' inerenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente
introdotti dal D.Lgs. 106/09 sono:
-inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma
di sorveglianza sanitaria.
-consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
copia del DVR e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
-comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite al
SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
-comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite al
SINP, in caso di nuova elezione o designazione i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione tale obbligo
riguarda i nominativi dei rappresentanti gia' eletti o designati.
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