Pubblicata sul sito Internet dell`Agenzia delle Entrate la nuova Guida
alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici (detrazione
del 55%), aggiornata al 2010, che contiene le ultime novita` relative
all`applicazione del beneficio, introdotto a partire dal 1° gennaio 2007 e, ad
oggi, in scadenza al 31 dicembre 2010.
Tra le novita` contenute nella Guida edita dall`Agenzia delle Entrate si
segnalano quelle relative a:
- obbligo, dal 1° luglio 2010, per le Banche e le Poste Italiane S.p.A.,
di operare una ritenuta del 10% all`atto dell`accredito dei bonifici di
pagamento delle spese agevolate con la detrazione del 55%.
In merito, l`Agenzia delle Entrate ricorda quanto gia` precisato con la
Circolare n.40/E/2010, relativamente alla base di calcolo su cui operare la
ritenuta, che e` pari all`importo del bonifico diminuito dell`IVA al 20%.
Inoltre, viene precisato che la ritenuta non deve essere effettuata quando il
pagamento puo` essere eseguito con modalita` diverse dal bonifico (assegno,
vaglia, carta di credito), come accade per le spese sostenute da soggetti
titolari di reddito d`impresa;
- interventi sull`involucro degli edifici (strutture opache orizzontali,
verticali e finestre, comprensive di infissi):
- definizione dei nuovi valori di trasmittanza termica (D.M. 26 gennaio
2010, che modifica il D.M. 11 marzo 2008)[4]. In tal ambito, l`Agenzia specifica
che i parametri di riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei
lavori;
- riconoscimento dell`agevolazione per la sostituzione di tutte le tipologie
di portoni d`ingresso (ossia dotati, o meno, di componenti vetrati), a
condizione che delimitino l`involucro riscaldato dell`edificio (verso l`esterno,
ovvero verso locali non riscaldati), e che l`intervento rispetti gli indici di
trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
adempimenti:
- comunicazione all`Agenzia delle Entrate per lavori che si protraggono per
piu` annualita`, da effettuare entro 90 giorni successivi alla chiusura di
ciascun periodo d`imposta nel quale sono state sostenute le spese.
In tal ambito, viene confermato che non produce decadenza dal beneficio il
mancato, o tardivo, invio della comunicazione, ferma restando, pero`,
l`applicazione di sanzioni da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro
(art.11 D.Lgs. 471/1997);
- possibilita` di correggere errori materiali contenuti nella scheda
informativa da inviare all`ENEA (ad esempio, dati anagrafici del
contribuente o dei beneficiari della detrazione, dati identificativi
dell`immobile oggetto dell`intervento, importi di spesa dichiarati non
corrispondenti a quelli effettivi).
La nuova scheda informativa, in rettifica della precedente, deve essere inviata
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si
intende portare in detrazione la spesa sostenuta;
- nell`ipotesi di interventi di ristrutturazione (senza demolizione) con
ampliamento dell`edificio esistente, riconoscimento dell`agevolazione
unicamente per le spese riferibili alla parte gia` esistente del fabbricato.
Tale regola vale per interventi che riguardino singoli elementi
costruttivi (pareti, infissi, ecc), ovvero singoli impianti (pannelli solari o
caldaie), mentre e` esclusa per interventi di ``riqualificazione energetica
globale``, dal momento che, in tal caso, non e` possibile differenziare le
spese in funzione delle diverse porzioni dell`immobile.
Diversamente, l`agevolazione non puo`, comunque, spettare nell`ipotesi di
demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato;
- applicabilita` in via permanente dell`IVA con aliquota del 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli edifici residenziali
(art.2, comma 11, legge 191/2009 - Finanziaria 2010).
A tal riguardo, l`Amministrazione ribadisce che per fruire dell`IVA agevolata
non e` necessario indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata
nell`intervento, adempimento che, invece, e` obbligatorio ai fini della
detrazione del 55%.
Infine, la Guida contiene un richiamo alle limitazioni all`applicabilita`
dell`aliquota IVA del 10% in caso di interventi che comportino la fornitura di
``beni di valore significativo``, per i quali l`aliquota ridotta spetta solo
fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, al netto del valore
dei medesimi beni.
In considerazione della prossima scadenza dell`agevolazione, l`ANCE ha gia`
avviato le opportune iniziative volte ad ottenere la proroga del beneficio ed
una eventuale rimodulazione dello stesso, e, contestualmente, l`abolizione, o
quantomeno, la riduzione della ritenuta del 10%.
Per le imprese ``regolari``, infatti, tale misura si traduce unicamente in una
minor disponibilita` monetaria, che si aggiunge alle gia` ingenti problematiche
finanziarie legate all`attuale congiuntura economica negativa ed alla ``stretta
creditizia`` che sta vivendo il settore.
Per un riepilogo degli interventi agevolati e della misura della detrazione
spettante, nonche` sui chiarimenti ministeriali forniti nel corso del 2010, si
rinvia ad un Dossier ANCE di prossima pubblicazione.
http://www.ance.it
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