Dal 1° gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di
associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicita'
legale, come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio
e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche.
E', infatti, entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l'art. 32 della
L.69/09, relativo all'eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei
documenti in forma cartacea. In base ad esso “gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obblighi”.
Le pubblicazioni effettuate su carta non hanno piu' valore legale: si
passa da un obbligo di dare pubblicita' mediante affissione degli atti presso un
luogo fisico, l'albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Publica
Amministrazione, l'albo pretorio on line.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dedicato una
scheda informativa a "Gli obblighi, le opportunita', i buoni esempi"relativi
all'Albo.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su
Internet. In caso di inosservanza, la cerimonia non potra' essere celebrata
(art.99 Codice civile); qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sara'
nullo ne' annullabile ma potra' essere comminata una sanzione amministrativa che
va da 41 a 206 euro a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile.
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il
passaggio al digitale avverra' il 1° gennaio 2013. Nel frattempo la
pubblicazione online di questi atti accompagnera' quella cartacea secondo
modalita' operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del
Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il ministro dei Trasporti,
nelle materie di propria competenza. A partire dal 1 gennaio 2013 gli
obblighi di pubblicita' legale saranno assolti esclusivamente mediante la
pubblicazione online sul sito istituzionale, mentre la tradizionale pubblicita'
sui quotidiani sara' solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Resta ferma la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore
diffusione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Redazione internet - Maddalena Baldi
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