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Articoli Normative: AGENZIA DELLE ENTRATE - Emanata una circolare (45/E del 12.10.2011) che fornisce chiarimenti sull'aumento dell'IVA
18/10/2011

Iva 21% e i connessi problemi di regolarizzazione degli errori che caratterizzano la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota: l'Agenzia delle Entrate fornisce tutte le indicazioni nella circolare 45/E del 12.10.2011.

Piu' tempo per rimediare agli errori di applicazione della nuova aliquota Iva del 21%. Nella circolare 45/E del 12.10.2011 l'Agenzia delle Entrate prevede due momenti entro cui e'possibile correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17.09 con aliquota errata:
- entro il 27.12.2011 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro novembre e per quelle dei trimestrali emesse entro settembre;
- entro il 16.03.2012 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro dicembre e per quelle dei trimestrali emesse nel 4? trimestre.

Per versare la maggiore Iva dovuta dovranno essere utilizzati i codici tributo delle liquidazioni di riferimento, pagando gli interessi nel caso le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Ancora piu' tempo per i cessionari e i committenti che non abbiano ricevuto la fattura integrativa, per essi la regolarizzazione potra' addirittura essere effettuata entro il 30.04.2012.

Altri chiarimenti
La circolare ricorda che il momento di effettuazione dell'operazione e'diverso a seconda della tipologia di operazione posta in essere, e che per individuarlo correttamente occorre fare riferimento alla specifica disciplina :
- art. 6, del D.p.r. 633/72 per la cessione di beni e la prestazione di servizi;
- art. 39 del D.l. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari di beni;
- art. 210 del codice doganale comunitario per le importazioni.

L'Agenzia spiega il comportamento da adottare in caso di acconti e fatture anticipate. Per quanto riguarda le operazioni ad esigibilita' differita l'Agenzia ritiene sufficiente l'emissione della fattura entro il 16.09 per consentire l'applicazione dell'Iva al 20% e che l'annotazione delle fatture possa intervenire secondo i normali termini indicati dall'art. 23 del D.p.r. 633/72.

Alcune altre indicazioni sono per i commercianti al minuto che, a partire dalla operazioni effettuate dal 17.09.2011 per calcolare l'Iva da versare in liquidazione possono utilizzare solo il metodo matematico; mentre l'ultima parte della circolare e'dedicata ad alcuni settori particolari quali le agenzie di viaggio, il regime speciale del margine e la somministrazione di acqua, gas, luce. (Elisabetta Gesuato)

http://www.fiscoetasse.com

 


 
 
 
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