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Articoli Normative: SICUREZZA - In scadenza alcuni termini per la formazione dei lavoratori
08/11/2012

Si riportano di seguito alcune osservazioni volte a ricordare ai datori di lavoro le scadenze stabilite dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti emanato a gennaio 2011, al fine di riuscire a completare i percorsi formativi stabiliti dall'accordo stesso.



L'accordo ha sancito al punto 11 lettera a) l'obbligo di aggiornamento della durata di 6 ore, da erogare entro l'11 gennaio 2013, per i lavoratori e per i preposti che hanno ricevuto la formazione prima dell'11 gennaio 2007 (per i preposti si ricorda che vige l'obbligo di formazione aggiuntiva, della durata di 8 ore, da effettuarsi entro l'11 luglio 2013).

Al punto 10 dell'accordo e' stato stabilito che, in fase di prima applicazione, i lavoratori che hanno frequentato, entro l'11 gennaio 2013, corsi formalmente e documentalmente approvati alla data dell'11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 4 dell'accordo. Per questi lavoratori vige l'obbligo quinquennale di aggiornamento di 6 ore dalla data di conclusione del corso.

Nello stesso punto 10 dell'accordo e' stato stabilito che, in fase di prima applicazione, i preposti che hanno frequentato, entro l' 11 gennaio 2013, corsi formalmente e documentalmente approvati alla data dell'11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 5 dell'accordo. Per questi lavoratori vige l'obbligo di formazione aggiuntiva entro l'11 luglio 2013 e di aggiornamento quinquennale di 6 ore dalla data di conclusione del corso.

In riferimento alla formazione dei dirigenti, il datore di lavoro, nel caso di accordi aziendali adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha tempo fino all'11 gennaio 2013.

Si ricorda che la formazione pregressa deve essere in ogni caso comprovata con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

FONTE ANCE

 


 
 
 
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