Pubblicato in Gazzetta il Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: Proroga e definizione di termini. Analizziamo in questo articolo le novità sulla sicurezza sul lavoro.
Il testo coordinato è pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2017.
Queste sono le novità in materia di sicurezza sul lavoro:
Gli articoli in grassetto sono quelli rilevati dal testo coordinato del milleproroghe (legge 27 febbraio 2017, n. 19)
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ENTRATA IN FUNZIONE DEL SIMP
Art. 3 comma 2
All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
(l'art. 53 comma 6 del D.Lgs 81/08 prevede, tramite il DL 244/2016, l'entrata in funzione del SIMP Sistema informativo nazionale per la prevenzione. Fino ai dodici mesi (e non piu' sei mesi) successivi all’adozione DL 244/2016 restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.)
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ABILITAZIONE ALL'USO DI MACCHINE AGRICOLE
Art. 3 comma 2-ter:
Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e'
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le
modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'
della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto
accordo del 22 febbraio 2012. ))
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COMUNICAZIONE A FINI STATISTICI E INFORMATIVI DEI DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI
Art. 3 comma 3-bis:
All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi».
(riportiamo l'articolo 18. comma 1-bis del D.Lgs 81/08
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi (dodici mesi) dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4. (l'art. 8 comma 4 parla dell'istituzione del SIMP))
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NORMATIVA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE:
art, 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora
provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.
2-bis. (aggiunto dalla legge di conversione) Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio
indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli
adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
L'adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).
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