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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Riduzione pedaggi autostradali per autotrasportatori U.E.
19/05/2007

MINISTERO DEI TRASPORTI - DELIBERAZIONE 20 aprile 2007 - Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 09/07). (GU n. 109 del 12-5-2007- Suppl. Ordinario n.112)


MINISTERO DEI TRASPORTI 

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007 

  Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi  autostradali  2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti  l'attivita'  di  autotrasportatore  di  cose  per conto di
terzi. (Deliberazione n. 09/07).

                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del  1998  convertito  dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1,  lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Visto  l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il  quale  stabilisce  che  «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3  del  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1108  del  16 marzo  2006  relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  delibera  n.  4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di   euro   127.468.535,00   di  cui  alla  legge  n.  229/2000  come
incrementato  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  dall'art.  1,  comma 917  della  legge n. 296 del
27 dicembre  2006,  oltre  agli  eventuali  ulteriori  fondi  che  si
rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
  Vista  la  delibera  08/07  con  la  quale  il Comitato centrale ha
emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno  2006  e  all'ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  di  fatturato  annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo  rideterminati  mediante  l'applicazione  di  indici  di sconto
commisurati  alla  categoria  euro di appartenenza dei veicoli, cosi'
come fissati nella citata direttiva del Ministro;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro
114.721.681,5  dal  quale  andra'  detratto l'importo che il Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00;
  Considerato,  inoltre,  che  il prevedibile aumento del contenzioso
legato  al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni  compensate  dei  pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
  Considerato  che  risulta  pertanto attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle  imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose
l'importo  di  euro  108.551.681,5,  al netto degli importi derivanti
dagli   oneri   convenzionali,   da   concordare   con   le  societa'
concessionarie   autostradali,   dalle   spese  di  organizzazione  e
struttura  per  la  gestione  delle domande di riduzione dei pedaggi,
nonche'   dagli   oneri   relativi   alla  definizione  di  eventuale
contenzioso;
  Considerato  che  occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2006;
  Considerato  che  i  criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie,  dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei   pedaggi   autostradali,   erogati   dalle   medesime   societa'
concessionarie  ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da  parte delle societa' concessionarie alle
imprese,  cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al
beneficio  saranno  stabiliti  dalle  convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
                              Delibera:

  1.  Ai  soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 08/07, che
si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2006  al
31 dicembre  2006  con  veicoli  Euro  2,  Euro 3, Euro 4 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
  2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:

=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |          4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |          6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |          8.67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |         10,83%
oltre 2.582.284,00                         |           13%

  La  riduzione  del  pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei  soggetti  sopra  indicati  che  nel corso dell'anno 2006 abbiano
realizzato  un  fatturato  globale  annuo  pari  o  superiore  a euro
51.646,00.
  3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2006 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le
ore  02  e  prima  delle ore 06, e' applicata una ulteriore riduzione
commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi effettuati
nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nel punto 8 della
delibera n. 08/07.
  4.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1° gennaio  2006, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  5.  Ciascun  soggetto  interessato,  pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  in  bollo  la  «domanda di concessione del beneficio della
riduzione  compensata  dei  pedaggi autostradali 2006, per i soggetti
italiani  e  dei Paesi U.E esercenti l'attivita' di autotrasportatore
di  cose  per  conto  di terzi» entro il termine ultimo del 20 luglio
2007,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente
al  Comitato  centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto  di  terzi,  in  Roma,  via  G.  Caraci n. 36, c.a.p. 00157. La
domanda  con  i  quadri  allegati  occorrenti,  deve essere compilata
immettendo  i  dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel
sito  internet  www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e
inviata  con le modalita' sopra indicate; a pena di inammissibilita',
la  domanda deve essere sottoscritta conformemente a quanto stabilito
nel   successivo   punto   6   della   delibera.  Limitatamente  alle
informazioni  obbligatorie  del  quadro  L-CT  e  del  quadro D della
domanda,  in  alternativa,  alla compilazione delle apposite maschere
sul  sito  internet dell'Albo, gli interessati potranno inserire tali
dati  in un apposito archivio (data base) i cui tracciati, in formato
«access»,  sono  scaricabili  dal  sopra  citato  sito  internet  del
Comitato  Centrale.  Tale  archivio dovra' essere salvato su supporto
magnetico  (cd rom o dvd) ed allegato alla domanda redatta secondo la
procedura  sopra  indicata  entro la scadenza del 20 luglio 2007. Nel
compilare   il   quadro  L-CT  (in  formato  elettronico  o  mediante
inserimento  nell'archivio  sopra indicato), i soggetti aventi titolo
devono   riportare  per  ciascun  veicolo  a  motore:  la  targa,  la
classificazione  Euro  (Euro  0,  Euro  1,  Euro 2,  Euro 3, Euro 4 o
superiore),  il  numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
  I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2006,  alcun  apparecchio  Telepass  o  Viacard,  non  devono  essere
riportati all'interno del predetto prospetto o elenco.
  6.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    sottoscrizione della domanda, con allegata fotocopia leggibile di
un documento di riconoscimento di colui che firma;
    le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitaria
di  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992;
  7. Nella  domanda  e  nei  relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 8 a 12 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata  indicazione,  comporta  l'esclusione  parziale  o  totale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.
  8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda;
    l'indicazione,  per  ciascun  veicolo  a  motore  per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore),
del  numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera Viacard, ad
esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita'  indicate  nel  precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2006.
  Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2006 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
  10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2006.
  Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paese
dell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2006  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
  11. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2006,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato   in   pedaggi  notturni,  al  fine  di  rendere  possibile
l'acquisizione  dei  dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi
notturni  dei  singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda
compilata  e  stampata  ai  sensi del precedente punto 5, inviano, su
supporto   magnetico,  un  file  compilato  attraverso  il  programma
scaricabile  dal  sito  www.alboautotrasporto.it denominato «transiti
notturni  conto  terzi»,  in  cui,  per  ciascuna  impresa  associata
iscritta  all'Albo  ovvero  titolare  di  licenza  comunitaria,  sono
riportati  i  codici  dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad
essa  attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto
della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  12.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
    a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al
Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel
corso  dell'anno  2006,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata
ai  sensi  del precedente punto 5, inviano, su supporto magnetico, un
file   compilato   utilizzando  il  programma  scaricabile  dal  sito
www.alboautotrasporto.it  denominato «transiti notturni conto terzi»,
nel  quale  sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza  comunitaria  ovvero  iscritta  all'Albo, i codici dei titoli
(codice   Viacard,   codice   Telepass)   ad   essa   attribuiti  dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel   punto   8   della  delibera  08/07,  tenuto  conto  della  loro
appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  13.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2006, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
  14.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2006,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  15.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno commisurate le riduzioni
compensate  dei  pedaggi,  di cui ai punti 7 e 8 della delibera 08/07
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2006  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2007.
  16.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis




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