MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di
terzi. (Deliberazione n. 09/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1108 del 16 marzo 2006 relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la delibera n. 4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle imprese di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di euro 127.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come
incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si
rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
Vista la delibera 08/07 con la quale il Comitato centrale ha
emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi ai transiti effettuati nell'anno 2006 e all'ulteriore
riduzione commisurata al volume di fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo rideterminati mediante l'applicazione di indici di sconto
commisurati alla categoria euro di appartenenza dei veicoli, cosi'
come fissati nella citata direttiva del Ministro;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti
risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro
114.721.681,5 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori dovra' erogare per
rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00;
Considerato, inoltre, che il prevedibile aumento del contenzioso
legato al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni compensate dei pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
Considerato che risulta pertanto attualmente utilizzabile per le
misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose
l'importo di euro 108.551.681,5, al netto degli importi derivanti
dagli oneri convenzionali, da concordare con le societa'
concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e
struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi,
nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale
contenzioso;
Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2006;
Considerato che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime societa'
concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie alle
imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al
beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 08/07, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2006 con veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8.67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83%
oltre 2.582.284,00 | 13%
La riduzione del pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei soggetti sopra indicati che nel corso dell'anno 2006 abbiano
realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a euro
51.646,00.
3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le
ore 02 e prima delle ore 06, e' applicata una ulteriore riduzione
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati
nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nel punto 8 della
delibera n. 08/07.
4. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1° gennaio 2006, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
5. Ciascun soggetto interessato, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette in bollo la «domanda di concessione del beneficio della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti
italiani e dei Paesi U.E esercenti l'attivita' di autotrasportatore
di cose per conto di terzi» entro il termine ultimo del 20 luglio
2007, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente
al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157. La
domanda con i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata
immettendo i dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel
sito internet www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e
inviata con le modalita' sopra indicate; a pena di inammissibilita',
la domanda deve essere sottoscritta conformemente a quanto stabilito
nel successivo punto 6 della delibera. Limitatamente alle
informazioni obbligatorie del quadro L-CT e del quadro D della
domanda, in alternativa, alla compilazione delle apposite maschere
sul sito internet dell'Albo, gli interessati potranno inserire tali
dati in un apposito archivio (data base) i cui tracciati, in formato
«access», sono scaricabili dal sopra citato sito internet del
Comitato Centrale. Tale archivio dovra' essere salvato su supporto
magnetico (cd rom o dvd) ed allegato alla domanda redatta secondo la
procedura sopra indicata entro la scadenza del 20 luglio 2007. Nel
compilare il quadro L-CT (in formato elettronico o mediante
inserimento nell'archivio sopra indicato), i soggetti aventi titolo
devono riportare per ciascun veicolo a motore: la targa, la
classificazione Euro (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2006, alcun apparecchio Telepass o Viacard, non devono essere
riportati all'interno del predetto prospetto o elenco.
6. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
sottoscrizione della domanda, con allegata fotocopia leggibile di
un documento di riconoscimento di colui che firma;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria
di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992;
7. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 8 a 12 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, comporta l'esclusione parziale o totale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.
8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore),
del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad
esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2006.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2006 devono compilare il
quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2006.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2006 devono compilare il quadro B
allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
11. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,
allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato
centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2006,
sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni, al fine di rendere possibile
l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi
notturni dei singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda
compilata e stampata ai sensi del precedente punto 5, inviano, su
supporto magnetico, un file compilato attraverso il programma
scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti
notturni conto terzi», in cui, per ciascuna impresa associata
iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, sono
riportati i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad
essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto
della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al
Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco
delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto
proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel
corso dell'anno 2006, sulla base del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza
comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere
allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata
ai sensi del precedente punto 5, inviano, su supporto magnetico, un
file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto terzi»,
nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici dei titoli
(codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera 08/07, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera 08/07, calcolata sul
valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
13. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2006, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
14. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2006, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
15. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera 08/07
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2006 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2007.
16. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
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