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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Riduzione pedaggi autostradali 2006 per autotrasportatori conto proprio
20/05/2007

MINISTERO DEI TRASPORTI - DELIBERAZIONE 20 Aprile 2007 - Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto proprio. (Deliberazione n. 10/07). (GU n. 109 del 12-5-2007 - Suppl. Ordinario n.112)



MINISTERO DEI TRASPORTI 

DELIBERAZIONE 20 Aprile 2007 

Domanda  di  concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi  autostradali  2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto proprio.
(Deliberazione n. 10/07).

                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

    Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
    Vista  la delibera n. 4/07 del Comitato centrale, con la quale si
e'  provveduto  a  determinare le percentuali di riduzione compensata
dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2006;
    Vista  la  delibera  n.  08/07  del  20 aprile  2007 del Comitato
centrale,  con  la  quale  sono  stati stabiliti modalita', criteri e
termini  per la presentazione delle domande da parte dei soggetti che
svolgono attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi
diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno
2006;
                              Delibera:

  1. I  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori,  appartenenti  alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata,
a  partire  dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata
al  volume  del fatturato globale annuo in pedaggi ed ad un'ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22  ed entro le ore 02 ovvero con uscita dopo le ore 02 e prima delle
ore  06,  secondo  le modalita' contenute nella delibera n. 08/07 del
20 aprile 2007, del Comitato centrale.
    2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
    3.  Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del
31 dicembre  2005.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le
societa'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  proprio
successivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
    4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese che svolgono
attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendo
l'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulle
autostrade  italiane  nell'anno  2006  e  le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
    5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente tra imprese che
svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno
trasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscritta
utilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i di
fatturazione  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i  alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
    Nel  caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda,
fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturato
autostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2006, sulla
base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
    Nel  caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese  comunitarie  che  effettuano  trasporto in conto proprio, il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  I  allegato alla domanda
indicando,  oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse,  anche  l'elenco  dei  veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2006 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
    Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte sia imprese
titolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie che
effettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilati
entrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
    Ai  fini  del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare di
licenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato
"transiti notturni conto proprio".
    6.  Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette in
bollo  la  "domanda  di  concessione  del  beneficio  della riduzione
compensata  dei  pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e
dei  Paesi  U.E esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose in
conto  proprio"  entro  il termine ultimo del 20 luglio 2007, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157.
    La   domanda  con  i  quadri  allegati  occorrenti,  deve  essere
compilata   immettendo  i  dati  necessari  nelle  apposite  maschere
disponibili    nel    sito    internet   www.alboautotrasporto.it   e
successivamente stampata e inviata con le modalita' sopra indicate; a
pena   di  inammissibilita',  la  domanda  deve  essere  sottoscritta
conformemente  a  quanto  stabilito  nel  successivo  punto  7  della
delibera.  Limitatamente  alle  informazioni  obbligatorie del quadro
L-Cp,  in  alternativa  alla  compilazione dell'apposita maschera sul
sito  internet  dell'Albo,  gli  interessati potranno inserirle in un
apposito  archivio (data base) il cui tracciato, in formato "access",
e'  scaricabile dal sopra citato sito internet del Comitato centrale.
Tale  archivio  dovra' essere registrato su un supporto magnetico (cd
rom o dvd), da allegare alla domanda ed ai quadri come sopra stampati
entro  la  scadenza  del 20 luglio 2007. Nel compilare il quadro L-Cp
(in  formato  elettronico  o mediante inserimento nell'archivio sopra
indicato),  i  soggetti  aventi  titolo  devono riportare per ciascun
veicolo  a motore: la targa, la classificazione Euro (Euro 0, Euro 1,
Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), il numero dell'apparato Telepass
ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
    7.  La  domanda  deve  contenere  a  pena  di  inammissibilita' i
seguenti elementi:
      a) denominazione  e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
      b) generalita'  del  titolare,  del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
      c) sottoscrizione   della   domanda,   con  allegata  fotocopia
leggibile di un documento di riconoscimento di colui che firma;
      d) le  imprese  aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2006.
    8.  Nella  domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata
indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di
procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
    9.  Elementi  che  tutti  i  richiedenti  debbono  indicare nella
domanda:
      a) numero  e data di rilascio della licenza in conto proprio di
cui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
      b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente
intestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre;
      c) l'indicazione,  per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore),
del  numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera Viacard, ad
esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita'  indicate  nel  precedente punto 6, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
    La  presente  delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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