Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti in materia finanziaria
10/07/2007 |
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DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (GU n. 151 del 2-7-2007 )
DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007 , n. 81
Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni per superare le difficolta' finanziarie e operative
dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di
aiuto umanitario, nonche' di intervenire rapidamente a sostegno di
alcuni specifici settori dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le
autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della
difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a
legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le
spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo
di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato
al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' dell'1,4 per
cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni la misura e' dell'1,3 per cento.
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38,
sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno.";
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,
sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno.".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle
certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del
presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario
spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla
maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero
dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e
per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed
accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta
comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata
per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del
2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia
sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per
l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni
di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i
versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a
compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del
comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi
di cui al comma 3, lettera a).
Art. 5.
Interventi in materia pensionistica
1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro,
all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano
titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza
obbligatoria, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo
complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi
quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione
dell'incremento di cui al comma 1 e le modalita' ed i termini di
corresponsione.
3. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni
di euro annui, di:
a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1,
nonche' miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni
di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini
pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei
periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in
particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via
esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine
di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.
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