ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE - REGIONE SICILIA - Comunicato sulle modifiche all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, introdotte dall'art.19 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159
Comunicato del 4/10/07
L'art. 19 del Decreto Legge n. 159 dell'1 ottobre 2007 “(Misure in materia di pagamenti
della P.A.)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 2 ottobre 2007
modifica come segue l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
1. Al comma 1 dell'art. 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.
262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Le Amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
Amministrazioni pubbliche”.
b) le parole: “e le societa' a prevalente partecipazione pubblica” sono soppresse.
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
“2 bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle
finanze l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.”.
In particolare, con la modifica di cui alla lettera a) viene stabilito che l'attuazione degli
adempimenti, a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni prima di effettuare i pagamenti superiori
a 10 mila euro, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del citato
art. 48-bis.
Tale nuova previsione rende, pertanto, non piu' applicabili le disposizioni contenute nelle
circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007,
richiamate dalla circolare n. 1 del 13 settembre 2007 prot. n. 10914 dell'Assessorato regionale
Bilancio e Finanze, con cui invece i predetti adempimenti a carico delle P.A. erano ritenuti
immediatamente da attuare anche nelle more dell'emanazione del regolamento.
La modifica di cui alla lettera b) esclude le societa' a prevalente partecipazione pubblica
dall'obbligo di espletamento degli adempimenti in argomento.
Con la lettera c) viene invece stabilito che l'importo pari a 10 mila euro puo' essere
aumentato in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
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