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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.:Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007. Valore definitivo per l'anno 2006
08/12/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 19 Novembre 2007 - Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007. Valore definitivo per l'anno 2006. (GU n. 278 del 29-11-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 19 Novembre 2007 

Perequazione  automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2007.  Valore
definitivo per l'anno 2006.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                           di concerto con


          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  20 novembre  2006  (Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  - n.  294  del 19 dicembre 2006) concernente: "Perequazione
automatica  delle  pensioni  per  l'anno 2006. Valore definitivo anno
2005";
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data 26 ottobre 2007, prot. 7366, dalla quale si rileva che:
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre  2005  ed  il periodo gennaio - dicembre 2006 e' risultata
pari a +2,0;
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre  2006  ed  il periodo gennaio - dicembre 2007 e' risultata
pari  a + 1,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre
e novembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2007
e  per  il  mese di dicembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese
di novembre 2007 maggiorato della variazione pari a + 0,1;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per   l'aumento   di   perequazione  automatica  con  decorrenza  dal
1° gennaio 2007;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2008,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2006 e' determinata in misura pari a + 2,0
dal 1° gennaio 2007.

        
      
                               Art. 2.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2007 e' determinata in misura pari a + 1,6
dal  1° gennaio  2008,  salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.

        
      
                               Art. 3.
  Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le  pensioni  alle  quali  si  applica  la disciplina dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   sono   determinate
separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e
sul la pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2007

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa


          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano

 


 
 
 
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