MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 Novembre 2007
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007. Valore
definitivo per l'anno 2006.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2006 (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 294 del 19 dicembre 2006) concernente: "Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno
2005";
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 26 ottobre 2007, prot. 7366, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre 2005 ed il periodo gennaio - dicembre 2006 e' risultata
pari a +2,0;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre 2006 ed il periodo gennaio - dicembre 2007 e' risultata
pari a + 1,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre
e novembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2007
e per il mese di dicembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese
di novembre 2007 maggiorato della variazione pari a + 0,1;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal
1° gennaio 2007;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2008, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2006 e' determinata in misura pari a + 2,0
dal 1° gennaio 2007.
Art. 2.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2007 e' determinata in misura pari a + 1,6
dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sul la pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
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