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CESSIONE RAMI D'AZIENDA. Con il nuovo regolamento divieto di attestazione SOA per cinque anni.
08/01/2008

lo prevede il nuovo regolamento del codice dei contratti Pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 Dicembre scorso e in attesa di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il testo sara' operativo sei mesi dopo la pubblicazione.

L'articolo e' il 74, il comma e' il 10.

10. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o del suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 78 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione.  Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attivita' ceduta non prima di cinque anni dall'atto di cessione.

 

Si riporta il testo di tutto l'articolo:

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE


Art. 74
Domanda di qualificazione

(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresi' possedere la certificazione del sistema di qualita' di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice. 2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorita' nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 75. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

10. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o del suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 78 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attivita' ceduta non prima di cinque anni dall'atto di cessione.

Fonte: Schema pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture.

 


 
 
 
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