Un servizio preliminare alla realizzazione di opere di urbanizzazione e' soggetto a Iva ridotta solo se dipende dallo stesso contratto d'appalto della costruzione dell'opera. Se invece i contratti sono distinti, chiarisce una nota delle Entrate esaminata dall'Ance, l'aliquota e' ordinaria.
Per la realizzazione di un cunicolo esplorativo, nell`ambito della progettazione di una linea di trasporto ferroviario, l`aliquota IVA del 10% (n. 127-quinquies e 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) e` riconosciuta unicamente se tale prestazione e` inserita in un unico contratto d`appalto avente ad oggetto anche la complessiva costruzione della linea ferroviaria.
Diversamente, nell`ipotesi in cui i lavori di progettazione e la successiva realizzazione della linea di trasporto siano affidate a due imprese diverse, con distinti contratti d`appalto, la costruzione del varco sotterraneo deve essere assoggettata all`aliquota IVA del 20%.
Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008, in risposta ad un`istanza d`interpello riguardante il corretto regime fiscale, ai fini IVA, applicabile alla costruzione di un cd. ``cunicolo pilota`` da parte di un`impresa cui sono stati affidati unicamente i lavori preparatori per la realizzazione di una linea ferroviaria.
In particolare, richiamando le disposizioni dei nn. 127-quinquies e 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, che prevedono l`applicazione dell`aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione, tra l`altro, delle linee di trasporto ad impianto fisso, l`Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- la realizzazione del condotto esplorativo, inserendosi nell`insieme dei servizi preparatori per la realizzazione dell`opera (sviluppo del progetto definitivo, richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative e dei finanziamenti, ecc) deve essere assoggettata all`aliquota IVA ordinaria del 20%, tranne nell`ipotesi in cui tali attivita` vengano realizzate nell`ambito di un unico contratto d`appalto.
Infatti, il citato n. 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 riguarda solo la ``costruzione`` delle opere di urbanizzazione (tra cui rientrano anche le linee di trasporto ferroviario) e non si riferisce espressamente all`attivita` di ``progettazione`` ed ai lavori propedeutici alla loro realizzazione;
- i lavori edili preliminari alla costruzione di tali opere di urbanizzazione (ad esempio il cunicolo esplorativo), cosi` come le prestazioni di progettazione, possono beneficiare dell`aliquota IVA al 10% solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell`opera (cfr. R.M. 168/1999).
Fonte: ANCE
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