Comunicato del presidente di Confedilizia.
Corrado Sforza Fogliani*
Il Decreto legislativo sul rendimento energetico (n. 192/'05) non si applica agli
immobili qualificati come “beni
culturali” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonche' alle ville, ai giardini e ai parchi
che, seppur non
tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, si distinguono “per la loro non comune
bellezza” e, ancora, ai "complessi
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”
(comprese le zone
di interesse archeologico): questo, peraltro, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe “una
alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
In relazione agli immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico appena citati, si impone, pero', una sottolineatura:
solo nel caso, infatti, in cui vengano eseguiti sugli stessi lavori edilizi o eventuali interventi sugli
impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto n. 192 precitato (che impongono specifiche
modalita' di esecuzione delle opere finalizzate al contenimento dei consumi) potrebbe recare “una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
Un'alterazione del genere non e', invece, neppure configurabile nel caso di applicazione delle disposizioni in
tema di certificazione energetica. Cio', in quanto tale certificazione non e' altro che un documento redatto da
un organismo terzo che attesta la prestazione energetica dell'edificio (vale a dire “la quantita' annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi
ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione”). La “certificazione” e', cioe', uno
strumento di informazione che non obbliga ad adeguare l'edificio ad alcuna prescrizione di legge e che dunque,
come tale, non puo' essere causa di alcuna “alterazione” dello stesso.
Pertanto, per i predetti immobili, l'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica (e il correlativo
obbligo di allegazione), ove richiesto, sussiste senza eccezioni di sorta. Altro discorso deve invece essere
fatto (solo) per l'attestato di "qualificazione" energetica, ove richiesto e a seconda degli specifici
Fonte: Confedilizia
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