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Gazz.uff.: Misure per il contrasto del lavoro nero e sicrezza luogo di lavoro
21/11/2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CIRCOLARE 3 novembre 2006, n.1733 - Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro». (GU n. 261 del 9-11-2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

CIRCOLARE 3 novembre 2006, n.1733 

Articolo 36-bis  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  448, recante:
«Misure  urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro».

                                Ai    provveditorati    regionali   e
                              interregionali alle OOPP
                              e, p.c.
                                Al Capo di Gabinetto
                                Al  presidente generale del Consiglio
                              superiore dei LLPP
                                Ai direttori di Dipartimento
                                Ai direttori generali
                                Al direttore generale per l'attivita'
                              ispettiva  -  Ministero  del  lavoro  e
                              previdenza sociale
                                Al  presidente  dell'Autorita' per la
                              vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
                              lavori, servizi e forniture
                                All'Osservatorio     dei    contratti
                              pubblici  relativi  a lavori, servizi e
                              forniture
                                Alle stazioni appaltanti
  L'art.  36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure
urgenti  per  il  contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza  nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro   sommerso   ed  irregolare ...  il  personale  ispettivo  del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale ... puo' adottare il
provvedimento  di  sospensione  dei  lavori  nell'ambito dei cantieri
edili  qualora  riscontri l'impiego di personale non risultante dalle
scritture  o  da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso
di  reiterate  violazioni  della disciplina in materia di superamento
dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e settimanale ... I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
informano  tempestivamente  i  competenti  uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione   da   parte   di  questi  ultimi  del  provvedimento
interdittivo  alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  durata pari alla citata
sospensione  nonche'  per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore  al  doppio  della  durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni».
  La  normativa,  al  fine  di assicurare una piu' efficace azione di
prevenzione  oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonche' di
riduzione   del   fenomeno   infortunistico  dei  luoghi  di  lavoro,
introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con
le  pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti
uffici»   del   Ministero  delle  infrastrutture  al  verificarsi  di
determinate fattispecie.
  Tenuto  anche  conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia'
pervenuti  al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni
provinciali  del  lavoro,  alcuni  corredati della successiva revoca,
diviene  urgente,  al  fine  di  un'applicazione uniforme del diritto
obiettivo  nell'ambito  delle varie articolazioni del Ministero delle
infrastrutture:
    1) individuare  gli  uffici  competenti  a ricevere comunicazione
delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
    2) fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.
  Con   riferimento   al   punto   primo,   in   base   alla  vigente
organizzazione,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
184  del  2 luglio  2004,  al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  5 luglio  2006, di individuazione, tra
l'altro,   dei   compiti   e   delle  funzioni  del  Ministero  delle
infrastrutture, nonche' di articolazione dello stesso nelle strutture
decentrate,  «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture
presso  cui  deve  incardinarsi  la  nuova  attribuzione sono, con le
ripartizioni   di  funzioni  che  si  specificheranno,  la  Direzione
generale   per   la   regolazione  e  i  provveditorati  regionali  e
interregionali alle opere pubbliche.
  Tenuto  conto,  infatti, che la competenza in tema di monitoraggio,
controllo  e  vigilanza  in  materia infrastrutturale e' assegnata, a
livello  centrale,  al  Dipartimento  II  -  Infrastrutture  statali,
edilizia   e   regolazione,   e,   con  riferimento  all'indirizzo  e
regolazione  delle  procedure di appalto, alla Direzione generale per
la  regolazione,  nonche',  a  livello  decentrato, ai provveditorati
regionali  e  interregionali  alle  opere  pubbliche, ne consegue una
allocazione    funzionale   della   competenza   all'emanazione   del
provvedimento  finale  in  capo  alla  sede  centrale, mentre la fase
istruttoria  puo'  essere  svolta presso i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche.
  A   livello   operativo,   ciascun   provveditorato   regionale   e
interregionale  alle  opere pubbliche competente per territorio, dopo
aver  ricevuto  il  provvedimento  di sospensione del cantiere emesso
dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie
e  delle  prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell'avvio    del    procedimento,   eventuale   partecipazione   del
destinatario,   ecc.),  un  procedimento  amministrativo  volto  alla
predisposizione  di  una relazione illustrativa sintetica recante gli
elementi  essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile,
alla  Direzione  generale  per  la regolazione al fine della adozione
dell'atto stesso.
  Per  quanto  concerne  le  modalita' operative per l'emanazione del
provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
  Il  procedimento  avviato  da parte della struttura decentrata deve
essere  normalmente  concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione
del  provvedimento  di  sospensione;  la  Direzione  generale  per la
regolazione  emana  tempestivamente il provvedimento finale una volta
acquisita  la  documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa
sintetica  di  cui  sopra,  trasmessa  dal  competente provveditorato
regionale e interregionale alle opere pubbliche.
  In  sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato
decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
  In  ordine  alla  durata  del  provvedimento interdittivo, la fonte
primaria  prescrive  due possibilita': a) che la stessa sia pari alla
durata  della  sospensione; b) che possa essere anche disposta per un
ulteriore  periodo,  pari al doppio della sospensione; in entrambe le
ipotesi, la stessa non puo' essere superiore a due anni.
  Si  evince  l'importanza  della durata della sospensione, che viene
presa  a  riferimento  per  irrogare  la  sanzione  interdittiva:  il
provvedimento   interdittivo   di   pari   durata  della  sospensione
costituisce,   infatti,   stando   alla   lettera   della  norma,  un
provvedimento  vincolato,  essendo  esclusa,  in  questo  caso,  ogni
valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.
  La  possibilita'  di  prevedere  un  periodo interdittivo ulteriore
(pari  al  doppio della sospensione) potra' allora ricorrere nei casi
di  recidiva  e, comunque, in tutti i casi «piu' gravi», intendendosi
con  questa  locuzione  ogni  ipotesi  in cui i lavoratori irregolari
siano  pari  o  superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le
ipotesi  di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entita':
l'applicazione  di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore
deve sempre essere adeguatamente motivata.
  Qualora  nel  provvedimento  di  sospensione  adottato dagli organi
ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia
indicato   alcun   termine   finale,   la  durata  del  provvedimento
interdittivo non puo' che essere pari al periodo intercorrente tra la
data  della  sospensione  stessa  e  quella della intervenuta revoca,
prevista  al  comma 2  dell'art.  36-bis,  decreto-legge  n. 223/2006
(ipotesi  di  regolarizzazione  del/i  lavoratore/i). Qualora non sia
intervenuta  alcuna  revoca, la durata dell'interdizione non puo' che
essere  pari,  comunque,  alla  durata  della sospensione, e, in ogni
caso,  non  potra'  mai essere superiore a due anni: da cio' consegue
che  il  provvedimento interdittivo avra' quale dies a quo la data di
notifica  all'impresa il cui cantiere e' sospeso e quale dies ad quem
il  termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata
del    provvedimento   interdittivo,   salvi   eventuali   successivi
provvedimenti  da  emanarsi  a  seguito  della  acquisizione di nuovi
ulteriori elementi.
  La  Direzione  generale  per  la  regolazione  dei  lavori pubblici
nell'ambito  del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e
regolazione  dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento
interdittivo,   a   seguito  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa
svolta  dal  competente  provveditorato,  avra' cura di garantire una
applicazione  uniforme  della  disciplina  in  esame  sul  territorio
nazionale.
  Il  provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  per le
imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da
parte  dei  competenti  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  adottato dal direttore generale della Direzione
generale   per   la   regolazione,   e'  atto  definitivo  di  natura
costitutiva;  lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data
di  notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato
all'Osservatorio  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture  nell'ambito  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici   di   lavori  servizi  e  forniture,  e  al  provveditorato
competente.
  La  natura  di  atto  definitivo  del provvedimento interdittivo lo
rende  impugnabile  con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al
giudice  amministrativo  ovvero  in  alternativa  al Presidente della
Repubblica,  nei  termini di legge e di cio' deve essere data notizia
in calce al provvedimento medesimo.
  L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del
provvedimento  di sospensione del cantiere puo' essere valutata quale
causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto,
le  direzioni  provinciali  del lavoro informeranno tempestivamente i
provveditorati  regionali e interregionali alle opere pubbliche delle
eventuali  impugnazioni,  anche  non  in  sede  giurisdizionale,  dei
provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
  Si  precisa  che  il provvedimento interdittivo deve essere emanato
anche  in  caso  di  successiva  revoca della sospensione e che resta
comunque   inalterata  la  possibilita',  da  parte  della  Direzione
generale   per   la   regolazione,   di   revocare  il  provvedimento
interdittivo,    in    via    di    autotutela,    ai   sensi   degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
  Per   l'attuazione   della  presente  circolare,  i  provveditorati
regionali  e  interregionali  alle  opere  pubbliche predispongono le
attivita'   necessarie   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro
incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno
comunicazione  alla  Direzione generale per la regolazione dei lavori
pubblici.
  Al  fine  della  corretta  partecipazione  alle gare da parte delle
imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5
del  decreto  legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul
punto,   si   invitano   le   stazioni   appaltanti  a  chiedere  una
autocertificazione  concernente  l'essere stati o meno destinatari di
provvedimenti  interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova
il   proprio  fondamento  normativo  nel  disposto  della  lettera e)
dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica
dei   requisiti,  ciascuna  stazione  appaltante  puo'  accertare  la
veridicita'  della  predetta autocertificazione tramite consultazione
del   sito   informatico  dell'Osservatorio  dei  contratti  pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
  Al  fine  della  migliore  conoscibilita'  da  parte delle stazioni
appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  oltre che sui siti
informatici  del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e
sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
  Si  allegano  un  modello  che  sara' utilizzato per l'adozione del
provvedimento  interdittivo,  nonche'  un elenco recante gli elementi
essenziali  della  documentazione  che deve essere trasmessa da parte
dei  provveditorati  regionali  e interregionali alle opere pubbliche
alla Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2).
    Roma, 3 novembre 2006.
                        Il direttore generale
               per la regolazione dei lavori pubblici
                               Crocco

      

                                                           Allegato 1
                   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
             Dipartimento per le infrastrutture statali
           l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
                DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
  Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche
          amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
    Visto  il  provvedimento  di  sospensione dei lavori in data ....
nell'ambito  del  cantiere sito in .... via .... a carico della ditta
.... pervenuto in data ..............
    (Vista  la  revoca  del provvedimento di sospensione pervenuta in
data   ....   da   parte  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro)
eventuale;
    Vista  la  nota  n.  ..........  del ......................... di
comunicazione  alla  suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto
all'emanazione  del  provvedimento  interdittivo  a  contrarre con le
pubbliche  amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale
invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
    Visto  il decorso del termine assegnato all'interessato senza che
nulla sia pervenuto.
                               Ovvero
    Vista  la  nota  in  data  .... recante osservazioni in ordine ai
fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;
    Per  quanto  precede,  a norma dell'art. 36-bis del decreto-legge
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006,
                              Si adotta
col  presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data
di  notifica  dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre con
le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:
      nei confronti della ditta ....;
      per un periodo di .... giorni /mese/ anno.
    Il   presente   provvedimento   interdittivo   viene   comunicato
all'interessato,  all'Osservatorio  dell'autorita' di vigilanza per i
contratti pubblici, al provveditorato competente.
    Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo  regionale  (legge  1034/1971,  come  modificata dalla
legge  205/2000)  entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato (art. 8, decreto del Presidente
della Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.

      

                                                           Allegato 2
                   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
               Provveditorato interregionale alle OOPP
Elementi  essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo
   a  contrarre  con  le  pubbliche amministrazioni e a partecipare a
   gare pubbliche
    Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).
    Provvedimento di sospensione dei lavori.
    Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
    Durata  del  provvedimento  di  sospensione  (se non e' possibile
indicarla, precisare i motivi).
    Provvedimento  di  comunicazione  di  avvio del procedimento alla
ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.
    Eventuali atti intermedi.
    Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
  NB.  Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto
citato  nella  relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in
originale.


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