A partire dal 15 novembre 2010 sara' possibile presentare la domanda
di accesso al fondo di solidarieta' per i mutui per l'aquisto della prima casa.
Il regolamento di attuazione del fondo prevede, per le famiglie in difficolta'
economica, la possibilita' di sospendere, per un massimo di diciotto mesi, il
pagamento della rata del mutuo, facendo gravare sul fondo stesso gli oneri
finanziari e gli eventuali oneri notarili.
I beneficiari devono presentare la domanda di sospensione alla banca
presso la quale e' in corso di ammortamento il relativo mutuo.
Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la
documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del
pagamento della rata di mutuo (perdita del posto di lavoro; morte o
insorgenza di condizioni di non autosufficienza; spese mediche o di assistenza
domiciliare superiori ai 5000 euro; spese per interventi edilizi non inferiori
ai 5000 euro; aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili).
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