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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati
09/02/2007

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 28 novembre 2006, n.308 - Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (GU n. 24 del 30-1-2007- Suppl. Ordinario n.23)


Regolamento    recante   integrazioni   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio 18 settembre 2001, n.
468,  concernente  il  programma  nazionale  di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati.

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
  Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato i
primi  interventi  di  bonifica  di interesse nazionale e ha previsto
l'adozione,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  di  un
programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
inquinati;
  Considerato  che,  in  particolare,  l'articolo  1,  comma 3, della
citata  legge n. 426 del 1998, ha previsto l'adozione di un programma
nazionale  di  bonifica  che  individui gli interventi di bonifica di
interesse   nazionale,   gli   interventi   prioritari,   i  soggetti
beneficiari,  i  criteri  di finanziamento dei singoli interventi, le
modalita' di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e
le  procedure  per  la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle
risorse resesi disponibili;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388  e,  in  particolare,
l'articolo  114,  commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse   nazionale:  Sesto  San  Giovani,  Napoli  Bagnoli-Coglio,
Pioltello e Rodano;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  18 settembre  2001,  n.  468,  concernente il regolamento
recante  il  programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale,
con il quale in applicazione del citato articolo 1 della legge n. 426
del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica
di   interesse  nazionale,  gli  interventi  prioritari,  i  soggetti
beneficiari,  i  criteri  di finanziamento dei singoli interventi, le
modalita' e il trasferimento delle relative risorse, le modalita' per
il monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi  previsti,  i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
  Ritenuto  che  a  carico  delle  pubbliche amministrazioni siano da
porsi  anche  gli  interventi  di caratterizzazione aventi ad oggetto
aree  o  beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito
di   interesse  nazionale  non  oggetto  di  autodenuncia  ne'  delle
attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente  16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del 26 maggio 1989;
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  comma 2  dell'articolo  6  del
decreto  n. 468 del 2001, nel senso di rendere sistematico il ricorso
agli  strumenti  di  programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo
Stato,  le  regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i
soggetti   attuatori,   ai   fini  dell'individuazione  dei  soggetti
beneficiari  nonche'  le  modalita',  le  condizioni  e i termini per
l'erogazione  dei  finanziamenti  previsti dal programma nazionale di
bonifica  e  ripristino  ambientale  tuttora  non  disciplinati dalle
regioni;
  Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente
disposizioni  in  materia  ambientale,  che ha individuato i seguenti
nove  siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse
finanziarie  necessarie  per  gli  interventi  di  bonifica dei siti:
Brescia-Caffaro   (aree   industriali   e   relative   discariche  da
bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia; Laghi di
Mantova  e  polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale
vesuviano;  Aree  industriali di Porto Torres; Area industriale della
Val Basento;
  Visto   l'articolo  11-quaterdecies,  comma 15,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n. 248, con il quale e' stato istituito il sito di
bonifica  di interesse nazionale denominato territorio del bacino del
fiume Sacco;
  Visto  l'articolo  1,  comma 561,  della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  che  ha  istituito  i  seguenti  siti  di bonifica di interesse
nazionale: area industriale di Milazzo e Bacino idrografico del fiume
Sarno;
  Visto  l'articolo  252,  comma 9,  del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che ha qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della  normativa  vigente  l'area interessata dalla bonifica della ex
discarica delle Strillaie (Grosseto);
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  l'articolo  77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre
2002,  n. 289, con il quale, al fine della bonifica e del risanamento
ambientale  dell'area  individuata  alla lettera p-quater del comma 4
dell'articolo  1  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  e' stata
autorizzata  la  spesa  di  2  milioni  di euro per l'anno 2003, di 1
milione  di  euro  per  l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno
2005;
  Visto   il   decreto   direttoriale   n.   0985/Q.d.V./DI/G/SP  del
17 dicembre  2004  concernente  l'impegno  della somma complessiva di
Euro   40.000.000,00   sul  capitolo  di  spesa  7082  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, piano gestionale 02,
U.P.B.  1.2.3.5  (Programmi  di  tutela  ambientale ) per l'esercizio
finanziario  2004, per l'integrazione del finanziamento del Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
  Visto il decreto direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre
2005   concernente   l'impegno   della   somma  complessiva  di  Euro
19.375.800,00  sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio, piano gestionale 05 U.P.B. 1.2.3.1
(Programmi  di  tutela  ambientale) per l'esercizio finanziario 2005,
perl'integrazione   del  finanziamento  del  Programma  nazionale  di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
  Visto  il  decreto  direttoriale  concernente l'impegno della somma
complessiva  di  Euro  1.000.000,00  sul  capitolo  di spesa 7082 del
Ministero   dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio,  per
l'esercizio  finanziario  2006,  per l'integrazione del finanziamento
del  Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, in corso di registrazione;
  Tenuto  conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate
risorse,  prevedendo  tra  l'altro,  la copertura finanziaria per gli
interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge n.
179  del  2002,  in  relazione  ai  quali  sono state gia' avviate le
procedure  di  bonifica previste dal programma nazionale di bonifica,
nonche'   agli  ulteriori  quattro  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale  istituiti con le citate leggi n. 248 del 2005 e n. 266 del
2005,  nonche'  con  il  citato  decreto legislativo n. 152 del 2006,
secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante
del presente provvedimento;
  Tenuto  conto  che  altri finanziamenti sono gia' stati destinati a
vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e
Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, cosi'
come risulta in calce al citato allegato n. 1;
  Tenuto conto che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986
ha  previsto  che  per  la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente  si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri;
  Visto  l'articolo 197, comma 4, del citato decreto n. 152 del 2006,
recante norme in materia ambientale;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare  la vigilanza sul territorio,
anche  mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo
sulle  fonti  di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate
funzioni   al   Comando  carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,
prevedendo  per  le  suddette  attivita'  una adeguata disponibilita'
finanziaria;
  Considerato  che  l'articolo  2 della legge citata legge n. 179 del
2002,  ha  posto  a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio gli oneri di funzionamento del Comando carabinieri per
la tutela dell'ambiente;
  Ritenuto  necessario riservare anche nell'ambito delle risorse gia'
assentite  per  i  singoli siti dal Programma nazionale in argomento,
approvato  con  decreto n. 468 del 2001, un adeguato stanziamento per
garantire l'effettivita' dei compiti attribuiti al citato Organismo;
  Considerato  altresi'  che  per  la prosecuzione delle attivita' di
caratterizzazione  delle  aree  marine  perimetrate  sara' necessario
continuare   ad  avvalersi  dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca
Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
  Ritenuto,  pertanto, di dover provvedere alla integrazione del piu'
volte  citato  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio n. 468 del 2001;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
  Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio
2006;
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli,  con  condizioni  e osservazioni,
espressi  dalla  Commissione  bilancio, tesoro e programmazione della
Camera   dei   deputati   nella  seduta  del  4 ottobre  2006;  dalla
Commissione  ambiente,  territorio e lavori pubblici della Camera dei
deputati   nella   seduta  del  18 ottobre  2006;  dalla  Commissione
programmazione  economica, bilancio del Senato della Repubblica nella
seduta  del 4 ottobre 2006; e dalla Commissione territorio, ambiente,
beni   ambientali   del   Senato   della   Repubblica   nella  seduta
dell'11 ottobre 2006;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  del  15 novembre  2006, prot. UL/2006/7396, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Ripartizione di nuove risorse

  1.  Ad  integrazione  di quanto previsto nell'allegato G al decreto
18 settembre  2001,  n.  468, le disponibilita' iscritte nel capitolo
7082   dello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per
la  copertura  del programma di bonifica e di risanamento ambientale,
pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 di cui euro 40.000.000,00
in   conto   residui   di   provenienza   dell'esercizio  2004,  euro
19.375.800,00  in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed
euro  1.000.000,00  in  conto  competenza  dell'esercizio  2006, sono
ripartite  secondo  quanto  previsto  dall'allegato 1 che costituisce
parte integrante del presente decreto.

     
                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:

              -  La  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
              - La  legge  24 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
              - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - La  legge  9 dicembre  1990,  n.  426,  recante Nuovi
          interventi   in   campo  ambientale,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
              - Il  comma 3, dell'art. 1, della predetta legge n. 426
          del 1998, e' il seguente:
              «3.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al
          comma  1  e  per  la  utilizzazione  delle relative risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni   parlamentari,   un   programma  nazionale  di
          bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, che
          individua   gli  interventi  di  interesse  nazionale,  gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento  dei  singoli  interventi  e  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  risorse. Il programma tiene
          conto  dei  limiti  di  accettabilita',  delle procedure di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.».
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2001),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, supplemento ordinario.
              - Il comma 4, dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1999,
          n.  426, come modificato rispettivamente: dai commi 24 e 25
          dell'art.  114,  della  predetta  legge  n.  388, del 2000;
          dall'art. 14, della legge 31 luglio 2002, n. 179; dall'art.
          11-quaterdecies,  comma  15, del decreto-legge 30 settembre
          2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          2 dicembre  2005,  n.  248, nonche' dall'art. 1, comma 561,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
              «4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art.  18,  comma 1, lettera n), del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo ;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte;
                p-bis)   Sesto   San  Giovanni  (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies)   Brescia-Caffaro  (aree  industriali  e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p-octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p-undecies) aree del litorale vesuviano;
                p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p-terdecies) area industriale della Val Basento.
                p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005;
                p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
          all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
                p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  18 settembre  2001, n. 468, concernente il
          Regolamento  recante:  «Programma  nazionale  di bonifica e
          ripristino   ambientale.»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, supplemento ordinario.
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
          n.  185, recante Criteri e linee guida per l'elaborazione e
          la  predisposizione,  con  modalita'  uniformi  da parte di
          tutte   le  regioni  e  province  autonome,  dei  piani  di
          bonifica,   nonche'   definizione   delle   modalita'   per
          l'erogazione  delle  risorse finanziarie, di cui alla legge
          29 ottobre  1987,  n. 441, di conversione del decreto-legge
          31 agosto   1987,  n.  361,  come  modificata  dalla  legge
          9 novembre  1988,  n. 475, di conversione del decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 maggio 1989, n. 121.
              - Il  comma  2,  dell'art. 6, del citato decreto n. 468
          del 2001 e' il seguente:
              «2.  L'individuazione  dei soggetti beneficiari nonche'
          le  modalita',  le  condizioni e i termini per l'erogazione
          dei  finanziamenti  sono  disciplinati dalle regioni, anche
          mediante   il  ricorso  agli  strumenti  di  programmazione
          negoziata  di  cui  all'art.  2,  comma  203,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, nel rispetto di quanto previsto
          dal  precedente  art.  5,  ed  in  particolare dei seguenti
          criteri  di  finanziamento e modalita' di erogazione, salvo
          quanto previsto al comma 3:
                a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
          priorita'  di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
          interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
          approvazione  del  relativo quadro economico delle spese da
          parte  della  regione, o del commissario delegato, relativo
          alle  diverse  fasi;  la  regione o il commissario delegato
          provvedera'  anche  alle  successive  variazioni economiche
          qualora  queste  non  comportino modifiche progettuali o di
          intervento;
                b) erogazione   dei   finanziamenti   per   stati  di
          avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
          base  di  idonea  verifica in corso d'opera, secondo quanto
          disciplinato dalle regioni;
                c) rispetto  della  normativa nazionale e comunitaria
          in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
          interventi,  nel  caso  in  cui  il  soggetto attuatore sia
          tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
          suddetta normativa;
                d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
          base   della   valutazione   della  congruita'  dei  quadri
          economici  di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
          nonche'  di una relazione tecnico-economica comprensiva del
          cronogramma   degli   interventi  e  del  termine  di  fine
          lavori.».
              - Il  comma  9,  dell'art. 252, del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
          supplemento ordinario e' il seguente:
              «9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
          della  normativa  vigente l'area interessata dalla bonifica
          della   ex   discarica   delle  Strillaie  (Grosseto).  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  si provvedera' alla perimetrazione
          della predetta area.».
              - Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri,  e  convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  legge  17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  comma  6,  dell'art.  77, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  recante Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2003),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre  2002,  n.  305,  supplemento  ordinario  e' il
          seguente:
              «6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
          dell'area  individuata  alla  lettera p-quater) del comma 4
          dell'art.  1  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  e'
          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
          per l'anno 2005.».
              - Il comma 4, dell'art. 8, della legge n. 349 del 1996,
          recante  istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
          materia  di  danno  ambientale,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              «4.  Per  la vigilanza, la prevenzione e la repressione
          delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del  Corpo  forestale dello Stato, con particolare riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
          marina mercantile.».
              - Il  comma  4,  dell'art. 197, del citato decreto 152,
          del 2006, e' il seguente:
              «4.  Il  personale  appartenente al Comando carabinieri
          tutela  ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
          ispezioni    e    le    verifiche    necessarie   ai   fini
          dell'espletamento  delle  funzioni  di cui all'art. 8 della
          legge  8 luglio  1986,  n.  349,  istitutiva  del Ministero
          dell'ambiente.».
              - L'art.  2,  della citata legge n. 179 del 2002, e' il
          seguente:
              «Art.  2  (Potenziamento  dell'organico del Comando dei
          carabinieri  per  la tutela dell'ambiente). - 1. Il Comando
          dei  carabinieri  per la tutela dell'ambiente e' potenziato
          di  229  unita' di personale, secondo la tabella A allegata
          alla   presente   legge,  da  considerare  in  soprannumero
          rispetto  all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A
          tale   fine  e'  autorizzato  il  ricorso  ad  arruolamenti
          straordinari  per  un  numero  corrispondente  di unita' di
          personale.
              2.  Sono  a  carico del Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  gli  oneri connessi al trattamento
          economico,   alla  motorizzazione,  all'accasermamento,  al
          casermaggio ed al vestiario.
              3.   Per   la   copertura   dei  conseguenti  oneri  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10.000.000  di euro a decorrere
          dall'anno 2002.».....



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