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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Approvazione del modello 770/2007 semplificato, con istruzioni compil
27/02/2007

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007 - Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2007 Ordinario, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. (GU n. 41 del 19-2-2007- Suppl. Ordinario n.43)


AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007 

Approvazione  del  modello  770/2007  Semplificato, relativo all'anno
2006,   con   le  istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le
comunicazioni  da  parte  dei  sostituti  d'imposta  dei  dati  delle
certificazioni  rilasciate,  dell'assistenza  fiscale  prestata,  dei
versamenti,   dei   crediti   e   delle   compensazioni   effettuati;
approvazione  del modello 770/2007 Ordinario, relativo all'anno 2006,
con  le  istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione
di  altri  sostituti  d'imposta  nonche'  degli intermediari ed altri
soggetti  tenuti  alla  comunicazione dei dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1. Approvazione   dei   modelli   770/2007  Semplificato  e  770/2007
Ordinario.
  1.1.   E'  approvato  il  modello  770/2007  Semplificato,  con  le
istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni e i
prospetti  attestanti  le  somme o i valori che i sostituti d'imposta
hanno  corrisposto  nell'anno  2006 soggetti a ritenuta alla fonte ai
sensi  degli  articoli 23,  24,  25,  25-bis  e  29  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, i dati
previdenziali   e   assistenziali   INPS,  INPDAP  e  IPOST,  i  dati
assicurativi  INAIL,  quelli relativi all'assistenza fiscale prestata
nell'anno  2006  per  il  periodo  d'imposta  precedente,  nonche'  i
versamenti,  i  crediti  e le compensazioni effettuati. Il modello e'
composto  dal  frontespizio,  dalle comunicazioni dati certificazioni
lavoro   dipendente,   assimilati   ed   assistenza   fiscale,  dalle
comunicazioni  dati  certificazioni  lavoro  autonomo,  provvigioni e
redditi diversi nonche' dai prospetti ST ed SX.
  1.2.  E' approvato il modello 770/2007 Ordinario, con le istruzioni
per  la  compilazione,  da utilizzare ai fini della dichiarazione per
l'anno  2006  delle  imposte  sostitutive e delle ritenute operate da
parte  dei  sostituti  d'imposta che hanno corrisposto somme o valori
diversi  da  quelli di cui al punto 1.1., nonche' delle comunicazioni
di  dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli
intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente  rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai
quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
  2.1.   I   modelli   di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  in  formato  elettronico  e  possono essere utilizzati
prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto
in   fase   di   stampa   delle  caratteristiche  tecniche  contenute
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
  2.2.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli
prelevati  da  altri  siti  internet  a  condizione  che  gli  stessi
rispettino  le  caratteristiche  tecniche  previste dall'allegato 1 e
rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente provvedimento.
  2.3.  E'  autorizzata  la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal  fine  i  predetti modelli sono resi
disponibili  nel  sito  internet di cui al punto 2.1 in uno specifico
formato  elettronico  idoneo a consentirne la riproduzione, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
  2.4.  E'  consentita  la stampa monocromatica dei modelli di cui al
punto  1  realizzata  con  il  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' dei modelli stessi nel
tempo.
3.   Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e  di  presentazione
telematica delle dichiarazioni.
  3.1.  Nei  modelli  di cui al punto 1 gli importi da indicare nella
parte  «Dati  fiscali»  devono  essere  espressi  in  unita'  di euro
mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini
contributivi  degli  enti  previdenziali  devono  essere  espressi in
unita'  di  euro  mediante  arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per
difetto se inferiori a detto limite.
  3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e
i  soggetti  incaricati della trasmissione telematica di cui all'art.
3,  commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
22 luglio   1998,   n.   322,   e  successive  modificazioni,  devono
trasmettere  in  via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su
modelli  conformi  a  quelli  di cui al punto 1 secondo le specifiche
tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
  3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta
la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza
a quelli approvati con il presente provvedimento.
  3.4. La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato non puo' essere
compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi
ai  versamenti,  ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono
essere  trasmessi  unitamente  al  predetto modello, anche qualora il
sostituto   d'imposta  sia  tenuto  alla  presentazione  del  modello
770/2007  Ordinario  sempreche'  il  sostituto  non  abbia effettuato
compensazioni  ai  sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 novembre  1997,  n. 445, tra i versamenti attinenti al
modello  770/2007  Semplificato e quelli relativi al modello 770/2007
Ordinario.
  3.5.  La  dichiarazione  modello 770/2007 Semplificato, puo' essere
trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le
comunicazioni  dati  lavoro  dipendente  ed  assimilati ed i relativi
prospetti  ST  e  SX  distintamente  dalle  comunicazioni dati lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e
SX,  qualora  non  siano  state  effettuate  compensazioni  ai  sensi
dell'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997,  n.  445,  tra  i  versamenti  attinenti  ai  redditi di lavoro
dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonche' tra tali versamenti e
quelli relativi al modello 770/2007 Ordinario.
  3.6.  La  dichiarazione  modello 770/2007 Ordinario non puo' essere
compresa nella dichiarazione unificata.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  il  quale  prevede,  tra  l'altro, che la
dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso
decreto,  e' redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno
in cui devono essere utilizzati.
  L'articolo  4,  comma 1,  del  citato  decreto  n.  322  del  1998,
stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta
dichiarazione  da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute
alla  fonte,  ai  sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sui
compensi   corrisposti   sotto   qualsiasi   forma,   nonche'   degli
intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente  rilevanti  tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative.
  Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che
coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,
24,  25,  25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al
rilascio  della  certificazione  di  cui  ai  commi 6-ter  e 6-quater
dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in
via  telematica  i  relativi  dati  fiscali  e  contributivi entro il
30 settembre   dell'anno   successivo  a  quello  di  erogazione  dei
compensi.  I  medesimi  soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere
entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio
a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
  Inoltre,  i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma
di  disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari
e  gli  altri  soggetti  che  intervengono  in operazioni fiscalmente
rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni  normative,  quali,  tra le altre, i decreti legislativi
1° aprile  1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare
in  via  telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e  il  contenuto  della  dichiarazione dei
sostituti  d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e
di  semplificarne  la  compilazione, nonche' dettare disposizioni per
disciplinare   le   modalita'   di   indicazione  degli  importi,  la
presentazione  telematica  delle  dichiarazioni,  le  caratteristiche
grafiche,   la  reperibilita'  e  l'autorizzazione  alla  stampa  dei
modelli.
  A  seguito  delle  modifiche  apportate  all'art. 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dall'art. 37 del
decreto  legge  4 luglio  2006,  n. 223, convertito con modificazioni
dalla   legge   4 agosto   2006,  n.  248,  non  e'  piu'  consentito
ricomprendere   la  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  modello
770/2007 Ordinario nella dichiarazione unificata.
          Riferimenti normativi.
            Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
            Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art.
          62;  art.  66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71,
          comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
            Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 2001 (art. 5,
          comma 1; art. 6, comma 1);
            Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle
          Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del
          13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
            Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  28 dicembre 2000,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
          2001.
            Disciplina normativa di riferimento.
            Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  concernente
          disposizioni  in  materia di accertamento delle imposte sui
          redditi;
            Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,  concernente
          disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
            Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni, di approvazione del
          testo unico delle imposte sui redditi;
            Decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, concernente
          la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
            Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  concernente  norme di semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni;
            Decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n. 314, recante
          norme  in  materia  di  armonizzazione, razionalizzazione e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti da parte dei datori di lavoro;
            Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
          n.  445,  e successive modificazioni, recante, tra l'altro,
          norme  sullo  scomputo  dei  versamenti delle ritenute alla
          fonte   e   sulla  semplificazione  degli  adempimenti  dei
          sostituti d'imposta;
            Decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, recante
          riordino   della   disciplina  tributaria  dei  redditi  di
          capitale   e  dei  redditi  diversi,  che  stabilisce,  tra
          l'altro,  l'obbligo  per gli intermediari ed altri soggetti
          che  intervengono  in  operazioni  fiscalmente rilevanti di
          effettuare  le  comunicazioni previste dallo stesso decreto
          con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
            Decreto  legislativo  24 giugno 1998, n. 213, concernente
          disposizioni  per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento
          nazionale;
            Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  e successive modificazioni, con il quale e' stato
          emanato   il   regolamento   recante   modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto;
            Decreto  dirigenziale  31 luglio  1998,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente
          le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica delle
          dichiarazioni  e dei contratti di locazione e di affitto da
          sottoporre   a   registrazione,   nonche'   di   esecuzione
          telematica  dei  pagamenti,  come  modificato  dal  decreto
          24 dicembre  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          306  del  31 dicembre  1999,  nonche'  dal decreto 29 marzo
          2000,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del
          3 aprile 2000;
            Decreto   legislativo   28 settembre   1998,  n.  360,  e
          successive  modificazioni, concernente l'istituzione di una
          addizionale  comunale all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche;
            Decreto    31 maggio   1999,   n.   164,   e   successive
          modificazioni,  recante norme per l'assistenza fiscale resa
          dai  centri  di  assistenza  fiscale per le imprese e per i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
            Decreto  dirigenziale  25 agosto  1999,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente
          l'estensione  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i
          dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   (INPDAP)   e
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di
          aziende  industriali  (INPDAI)  della  certificazione unica
          (CUD)  e  della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta
          anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
            Decreto  legislativo  23 dicembre  1999,  n. 505, recante
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n.
          461  e  18 dicembre  1997,  n.  466 e n. 467, in materia di
          redditi   di   capitale,   di   imposta  sostitutiva  della
          maggiorazione   di   conguaglio  e  di  redditi  di  lavoro
          dipendente;
            Decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 506, recante,
          tra  l'altro,  disposizioni modificative delle modalita' di
          prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  sui redditi di lavoro dipendente e
          assimilati;
            Decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente
          la   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
          complementare,  a  norma  dell'art. 3 della legge 13 maggio
          1999, n. 133;
            Legge  27 luglio  2000,  n.  212, recante disposizioni in
          materia di statuto dei diritti del contribuente;
            Decreto  legislativo  12 aprile  2001,  n.  168,  recante
          disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio
          2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale
          della previdenza complementare;
            Legge  27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato;
            Decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 16 aprile
          2003,  n. 126, con il quale e' stato emanato il regolamento
          recante   disposizioni   per   la  razionalizzazione  e  la
          semplificazione  di  adempimenti  tributari  in  materia di
          imposte  sui  redditi,  di IVA, di scritture contabili e di
          trasmissione telematica;
            Decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale
          e'  stato  emanato  il  Codice in materia di protezione dei
          dati personali;
            Decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
          disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici;
            Decreto   9 dicembre   2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   289   del   13 dicembre  2003  concernente
          l'estensione  della  certificazione  unica  (CUD)  e  della
          dichiarazione  unica  dei sostituti d'imposta anche ai fini
          dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST)
          da  parte  dei  datori  di lavoro con personale iscritto al
          Fondo di Quiescenza IPOST;
            Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, che ha
          apportato  modifiche  al  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi;
            Legge    24 dicembre   2003,   n.   350,   e   successive
          modificazioni,  recante  disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2004);
            Legge  23 agosto  2004,  n.  243,  che ha disposto la non
          concorrenza   alla   formazione   del   reddito  di  lavoro
          dipendente    delle   quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,   da   parte  del  lavoratore  del  settore
          privato,   della   facolta'   di   rinuncia   all'accredito
          contributivo     relativo     all'assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti
          dei  lavoratori  dipendenti  e  le  forme sostitutive della
          medesima;
            Legge    30 dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
          modificazioni,  recante  disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2005);
            Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, recante norme
          di  attuazione  della  direttiva 2003/49/CE, concernente il
          regime  fiscale  applicabile ai pagamenti di interessi e di
          canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi;
            Decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, recante
          disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto all'evasione fiscale.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2007
                                                 Il direttore: Romano

      

                                                           Allegato 1
         CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
    I   modelli   devono   essere   predisposti   su  fogli  singoli,
fronte/retro, di formato A4:
      larghezza: cm. 21,0;
      altezza: cm. 29,7.
    E'   consentita   la   riproduzione  e  l'eventuale  compilazione
meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che
comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
    E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
    I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
    Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono
essere  indicati  i  dati  identificativi del soggetto che ne cura la
stampa  o  che  cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli
estremi del presente provvedimento.
Caratteristiche della carta dei modelli
    La  carta  deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra
86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
    I  contenuti  grafici  dei  modelli  devono risultare conformi ai
fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere
ricompresi   all'interno  di  un'area  grafica  che  ha  le  seguenti
dimensioni:
      altezza: 65 sesti di pollice
    larghezza: 75 decimi di pollice.
  Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi
fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
                               Colori
    Per  la  stampa  tipografica  dei modelli e delle istruzioni deve
essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro
(pantone 311 U).
  E'  altresi'  consentita,  per la riproduzione dei modelli mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa
monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

      


Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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