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DECRETO SOSTEGNI, CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CHI NEL 2020 A FATTURATO IL 30% IN MENO RISPETTO AL 2019
24/03/2021

Le richieste dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

A seguito della pubblicazione in gazzetta del "Decreto Sostegni" D.L. 22 marzo 2021 n. 41, l'agenzia delle Entrate (A.E.) ha pubblicato il provvedimento 23 marzo 2021 n. 77923 recante: Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni.

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO:

In un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

CHI PUO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO:

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO:

- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro

- Aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti indicati al punto precedente.

QUAL'E' L'ANNONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

COME SI TRASMETTE LA DOMANDA:

La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Decreto ristori - DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta ufficiale)

Pagina dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento, istruzioni e modelli

 

 


 
 
 
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