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Guide: Sicurezza: I ponteggi movibili
11/12/2006

Capo 6 Ponteggi movibili
Articolo 39 Ponti sospesi e loro caratteristiche
Articolo 40 Impalcatura dei ponti sospesi
Articolo 41 Parapetti
Articolo 42 Argani
Articolo 43 Funi
Articolo 44 Travi di sostegno
Articolo 45 Accesso ai ponti sospesi
Articolo 46 Stabilità dei ponti
Articolo 47 Manovra dei ponti
Articolo 48 Lavoratori ammessi sui ponti sospesi
Articolo 49 Manutenzione
Articolo 50 Libretto di immatricolazione
Articolo 51 Ponti su cavalletti
Articolo 52 Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
Articolo 53 Scale aeree su carro
Articolo 54 Manovre delle scale aeree
D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


CAPO VI - Ponteggi movibili
 

Articolo 39 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
 
[1] Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
 
[2] Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.
 
[3] I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezza maggiore di m. 1,50.
 
[4] Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche' le unità di ponte siano allo stesso livello.
 
[5] Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.
 
[6] Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.
 


Articolo 40 - Impalcatura dei ponti sospesi
 
[1] L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.
 
[2] I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
 
[3] Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
 
[4] Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore.
 
[5] Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
 
[6] I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con controdadi.
 


Articolo 41 - Parapetti
 
[1] Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.
 
[2] Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
 
[3] I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.
 
[4] Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
 


Articolo 42 - Argani
 
[1] Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.
 
[2] Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
 
[3] Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune.
 
[4] Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.
 
[5] Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
 


Articolo 43 - Funi
 
[1] Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 Kg. per mm2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.
 
[2] Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.
 
[3] L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.
 
[4] L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.
 


Articolo 44 - Travi di sostegno
 
[1] Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.
 
[2] Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.
 
[3] Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.
 


Articolo 45 - Accesso ai ponti sospesi
 
[1] L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.
 
[2] Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.
 


Articolo 46 - Stabilità dei ponti
 
[1] Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.
 
[2] La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri.
 
[3] Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente.
 
[4] I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.
 
[5] Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.
 


Articolo 47 - Manovra dei ponti
 
[1] Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
 
[2] Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune.
 
[3] La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.
 


Articolo 48 - Lavoratori ammessi sui ponti sospesi
 
[1] I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono essere edotti delle modalità delle manovre.
 
[2] È vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le donne.
 


Articolo 49 - Manutenzione
 
[1] La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
 
[2] Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.
 


Articolo 50 - Libretto di immatricolazione
 
[1] Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
 
[2] Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite le modalità del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni.
 


Articolo 51 - Ponti su cavalletti
 
[1] I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono aver altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
 
[2] I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.
 
[3] La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
 
[4] La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
 
[5] È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
 


Articolo 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
 
[1] I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
 
[2] Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
 
[3] Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.
 
[4] I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani .
 
[5] La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
 
[6] I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
 
[7] I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
 


Articolo 53 - Scale aeree su carro
 
[1] Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.
 
[2] Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° ne' maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
 
[3] I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
 
[4] Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
 


Articolo 54 - Manovre delle scale aeree
 
[1] Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.
 
[2] Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.
 
[3] Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere indicato il numero massimo di persone che possono contemporaneamente salire sulla scala. Tale numero non deve essere in alcun caso superato.
 
[4] È vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse.
 
[5] Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.
 

 


 
 
 
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