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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
12/10/2007

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117 - Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". (GU n. 230 del 3-10-2007 )

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117 

Testo  del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge
di  conversione  2 ottobre  2007,  n. 160, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale  alla  pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione".

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra isegni (( ... )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di guida senza patente
  1.  All'art.  116  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
  "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la  patente  di  guida  e'  punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente  perche'  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  comma   e'  competente il
tribunale in composizione monocratica".
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  116  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio
          1992,  n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova finale, organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              1-ter.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori  e'  esteso  a  coloro che compiano la maggiore
          eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
          di  patente  di  guida;  coloro che, titolari di patente di
          guida,  hanno  avuto la patente sospesa per l'infrazione di
          cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
          del  ciclomotore;  coloro  che al 30 settembre 2005 abbiano
          compiuto  la  maggiore  eta'  conseguono  il certificato di
          idoneita'  alla  guida di ciclomotori, previa presentazione
          di  domanda  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
          attesti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e psichici e
          dall'attestazione  di  frequenza  ad un corso di formazione
          presso  un'autoscuola,  tenuto  secondo le disposizioni del
          decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
              1-quater.  I  requisiti fisici e psichici richiesti per
          la  guida  dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la
          patente  di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
          alla  data  del  1° gennaio  2008  la certificazione potra'
          essere  limitata  all'esistenza di condizioni psico-fisiche
          di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
          dal medico di medicina generale;
              1-quinquies.  Non  possono conseguire il certificato di
          idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia'
          muniti  di  patente  di guida; i titolari di certificato di
          idoneita'   alla   guida   di  ciclomotori  sono  tenuti  a
          restituirlo  ad  uno dei competenti uffici del Dipartimento
          per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
          patente.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri ed
          essere   in   possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  autoscuole  di  cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
                A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
                B  - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
                C  - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
                D   -  Autobus  ed  altri  autoveicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  il  cui  numero  di posti a sedere,
          escluso  quello  del conducente, e' superiore a otto, anche
          se trainanti un rimorchio leggero;
                E  -  Autoveicoli  per  la  cui guida e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma 4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate  sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
          di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
          persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
          veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose. Fanno
          eccezione  le  autovetture,  i tricicli ed i quadricicli in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per il
          trasporto  di  persone, qualora ricorrano le condizioni per
          il  rilascio  del certificato di abilitazione professionale
          ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
          C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  previo  accertamento  dei  requisiti  fisici  e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui   all'art.  115,  comma 1,  lettera d),  numero  3),  i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  sulla  base dei requisiti, delle modalita' e dei
          programmi di esami stabiliti nel regolamento.
              8-bis.  Il  certificato  di  cui al comma 8 puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o  a  minorati fisici che siano in
          possesso  di patente di categoria B, C e D speciale e siano
          stati  riconosciuti  idonei  alla  conduzione  di taxi e di
          autovetture    adibite    a    noleggio,    con   specifica
          certificazione  rilasciata  dalla commissione medica locale
          in  base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
          norma dell'art. 119, comma 10.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  Tali  certificati non possono essere rilasciati
          ai mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente   ufficio   centrale   del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  che  trasmette per posta, alla nuova
          residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
          di  convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
          tal  fine,  i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
          competente  del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
          via  telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
          record   prescritti   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,    notizia    dell'avvenuto   trasferimento   di
          residenza,  nel termine di un mese decorrente dalla data di
          registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
          anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
          residenza  senza  che  sia stata ad essi dimostrata, previa
          consegna  delle  attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
          versamenti  degli  importi  dovuti  ai  sensi  della  legge
          1° dicembre  1986,  n.  870,  per  la  certificazione della
          variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11-bis.  Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita',  i  programmi  dei corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente  di guida, il certificato di
          idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          370 a euro 1.485.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente di guida e' punito con l'ammenda da
          euro  2.257  a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata  per mancanza dei requisiti previsti dal presente
          codice.  Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
          si  applica  altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
          Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
          tribunale in composizione monocratica.
              13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
          non  muniti  di  patente,  guidano  ciclomotori  senza aver
          conseguito   il   certificato   di   idoneita'  di  cui  al
          comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
              14. (Soppresso).
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato  di abilitazione professionale o della carta di
          qualificazione  del  conducente,  quando  prescritti,  o di
          apposita    dichiarazione   sostitutiva,   rilasciata   dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  ove  non  sia  stato  possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 148 a euro 594.
              16. (Abrogato).
              17.   Le   violazioni  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 13-bis  e  15  importano  la  sanzione accessoria del
          fermo  amministrativo  del  veicolo  per  giorni  sessanta,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.".

        
      
                               Art. 2.
         Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
  1.  All'art.  117  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  E'  consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A,  rilasciata  alle  condizioni  e  con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per (( il
primo  anno )) dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50
kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art.   188,   purche'  la  persona  invalida  sia  presente  sul
veicolo.";
    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: "e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da
euro  74  a  euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a
euro 594".
  2.  Le  disposizioni  del  comma 2-bis  dell'art.  117  del decreto
legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di
categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  All'art.  170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque.";
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    "6-bis.   Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma 1-bis  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 117 e 170 del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita
          la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
          alle   condizioni   e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
          disposizioni comunitarie in materia di patenti.
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di  categoria  B  non  e'  consentito  il superamento della
          velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
          strade extraurbane principali.
              2-bis.  Ai titolari di patente di guida di categoria B,
          per  il  primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
          di  autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
          tara,  superiore  a  50  kw/t.  La  limitazione  di  cui al
          presente   comma non  si  applica  ai  veicoli  adibiti  al
          servizio   di   persone   invalide,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
          veicolo.
              3.  Nel  regolamento saranno stabilite le modalita' per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai  commi 1,  2  e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
          per  i  veicoli  in  circolazione  alla  data di entrata in
          vigore del presente codice.
              4.  Le  limitazioni  alla  guida  e alla velocita' sono
          automatiche   e   decorrono   dalla   data  di  superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
              5.  Il  titolare  di  patente di guida italiana che nei
          primi  tre  anni  dal  conseguimento  della patente circola
          oltrepassando  i  limiti  di guida e di velocita' di cui al
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  da  euro 148 a euro 594. La
          violazione  importa  la  sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  della validita' della patente da due ad
          otto  mesi,  secondo  le  norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.".
              "Art.  170  (Trasporto  di  persone  e  di  oggetti sui
          veicoli  a  motore  a  due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
          ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
          delle  braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
          in  posizione  corretta  e  deve  reggere  il  manubrio con
          ambedue  le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
          per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
          sollevando la ruota anteriore.
              1-bis.  Sui  veicoli  di  cui  al comma 1 e' vietato il
          trasporto di minori di anni cinque.
              2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato il trasporto di altre
          persone  oltre  al  conducente,  salvo  che il posto per il
          passeggero  sia  espressamente  indicato nel certificato di
          circolazione  e che il conducente abbia un'eta' superiore a
          diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con decreto del
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
          stabiliti  le  modalita'  e i tempi per l'aggiornamento, ai
          fini  del  presente  comma, della carta di circolazione dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
          27 giugno 2003, n. 151.
              3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
          deve  essere  seduto  in modo stabile ed equilibrato, nella
          posizione   determinata  dalle  apposite  attrezzature  del
          veicolo.
              4.  E'  vietato  ai  conducenti  dei  veicoli di cui al
          comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
              5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
          oggetti  che non siano solidamente assicurati, che sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso oltre i
          cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
          visibilita'  al  conducente.  Entro  i  predetti limiti, e'
          consentito  il  trasporto  di  animali purche' custoditi in
          apposita gabbia o contenitore.
              6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente
          articolo e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
              6-bis.  Chiunque  viola le disposizioni del comma 1-bis
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 148 a euro 594.
              7.  Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
          da   conducente   minorenne,  dal  comma 2,  alla  sanzione
          pecuniaria  amministrativa consegue il fermo amministrativo
          del  veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
          con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
          almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
          e  2,  il  fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
          novanta giorni.".

        
      
                               Art. 3.
          Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
  1.  All'art.  142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente  omologate,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    "6-bis.  Le  postazioni  di  controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel
regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita' di
impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.";
    c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
    "9.  Chiunque  supera  di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida  ((  da  uno a tre mesi con il
provvedimento  di  inibizione  alla  guida  del veicolo, nella fascia
oraria  che  va  dalle  ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di  inibizione  alla  guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati  alla  guida,  di  cui agli articoli 225 e 226 del presente
codice. ))
    9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h i limiti massimi di
velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.";
    d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    "11.  Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse   alla  guida  di  uno  dei  veicoli  indicati  al  comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i)   e l)   le   sanzioni  amministrative
pecuniarie   e  quelle  accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.
L'eccesso  di  velocita'  oltre  il  limite  al  quale  e'  tarato il
limitatore  di  velocita'  di  cui all'art. 179 comporta, nei veicoli
obbligati  a  montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art.  179,  per  il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre   disposto  l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.";
    e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    "12.  Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un  periodo  di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:



{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 2
   comma 9                       10}

  sono sostituite dalle seguenti:




{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 5
commi 9 e 9-bis                  10}.


  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  introdotte dal comma 1 del
presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della
          sicurezza  della  circolazione  e  della  tutela della vita
          umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
          le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali,  i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
          e  per  le  strade  extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
          strade  nei  centri abitati, con la possibilita' di elevare
          tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade
          urbane  le  cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
          consentano,  previa  installazione  degli appositi segnali.
          Sulle  autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
          ogni  senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
          possono  elevare  il limite massimo di velocita' fino a 150
          km/h   sulla  base  delle  caratteristiche  progettuali  ed
          effettive   del   tracciato,   previa  installazione  degli
          appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
          traffico,  le  condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
          di  incidentalita'  dell'ultimo  quinquennio.  In  caso  di
          precipitazioni   atmosferiche   di   qualsiasi  natura,  la
          velocita'  massima  non  puo'  superare  i  110 km/h per le
          autostrade   ed   i  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali.
              2.   Entro   i   limiti   massimi  suddetti,  gli  enti
          proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
          alla  relativa  segnalazione,  limiti di velocita' minimi e
          limiti  di  velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
          comma 1,  in  determinate  strade e tratti di strada quando
          l'applicazione  al  caso  concreto dei criteri indicati nel
          comma 1   renda   opportuna  la  determinazione  di  limiti
          diversi,  seguendo  le  direttive che saranno impartite dal
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Gli enti
          proprietari   della  strada  hanno  l'obbligo  di  adeguare
          tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle
          cause  che  hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
          modificare  i  provvedimenti  presi  dagli enti proprietari
          della  strada, quando siano contrari alle proprie direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso   Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione  di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso    di   mancato   adempimento,   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e dei trasporti puo' procedere direttamente
          alla  esecuzione  delle  opere  necessarie,  con diritto di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
              3.   Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
          superare le velocita' sottoindicate:
                a) ciclomotori: 45 km/h;
                b) autoveicoli   o   motoveicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  delle merci pericolose rientranti nella classe 1
          figurante  in  allegato  all'accordo  di  cui all'art. 168,
          comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
          abitati; 30 km/h nei centri abitati;
                c) macchine  agricole  e macchine operatrici: 40 km/h
          se  montati  su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
          15 km/h in tutti gli altri casi;
                d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
                e) treni   costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
          rimorchio  di  cui  alle  lettere h), i) e l) dell'art. 54,
          comma 1:  70  km/h  fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                f) autobus  e  filobus  di  massa complessiva a pieno
          carico  superiore  a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
          100 km/h sulle autostrade;
                g) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          3,5  t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
          km/h sulle autostrade;
                h) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          12  t:  70  km/h  fuori  dei  centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                i) autocarri  di  massa  complessiva  a  pieno carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi  dell'art.  82,  comma 6:  70  km/h  fuori dei centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                l) mezzi  d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
          km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
              4.  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli  di  cui  al
          comma 3,  ad  eccezione  di  quelli  di cui alle lettere a)
          e b),   devono   essere   indicate   le  velocita'  massime
          consentite.  Qualora  si  tratti  di  complessi di veicoli,
          l'indicazione  del  limite va riportata sui rimorchi ovvero
          sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
          autoveicoli  militari  ricompresi  nelle lettere c), g), h)
          ed i)  del  comma 3,  quando  siano in dotazione alle Forze
          armate,  ovvero  ai  Corpi  ed organismi indicati nell'art.
          138, comma 11.
              5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di
          velocita'  restano  fermi  gli obblighi stabiliti dall'art.
          141.
              6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
          velocita'  sono considerate fonti di prova le risultanze di
          apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
          della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
          nonche'  le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
          relativi  ai  percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
          regolamento.
              6-bis.  Le  postazioni di controllo sulla rete stradale
          per   il   rilevamento   della   velocita'   devono  essere
          preventivamente   segnalate   e  ben  visibili,  ricorrendo
          all'impiego  di  cartelli  o di dispositivi di segnalazione
          luminosi,    conformemente   alle   norme   stabilite   nel
          regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
          di  impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
              7.  Chiunque  non osserva i limiti minimi di velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
              8.  Chiunque  supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          148 a euro 594.
              9.  Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          370,00  a  euro  1.458,00.  Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di
          inibizione  alla guida del veicolo, nella fascia oraria che
          va  dalle  ore  22  alle  ore 7 del mattino, per i tre mesi
          successivi  alla  restituzione  della  patente di guida. Il
          provvedimento  e'  annotato  nell'anagrafe  nazionale degli
          abilitati  alla  guida,  di cui agli articoli 225 e 226 del
          presente codice.
              9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i limiti
          massimi    di   velocita'   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 500 a
          euro   2.000.   Dalla   violazione   consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
          al capo I, sezione II, del titolo VI.
              10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 22 a euro 88.
              11.  Se  le  violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
          sono  commesse  alla  guida  di uno dei veicoli indicati al
          comma 3,  lettere b), e), f),  g), h), i)  e l) le sanzioni
          amministrative  pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
          sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
          quale  e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art.
          179   comporta,   nei  veicoli  obbligati  a  montare  tale
          apparecchio,  l'applicazione  delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  previste  dai commi 2-bis e 3 del medesimo art.
          179,  per il caso di limitatore non funzionante o alterato.
          E'  sempre  disposto  l'accompagnamento  del  mezzo  presso
          un'officina  autorizzata,  per i fini di cui al comma 6-bis
          del citato art. 179.
              12.  Quando  il  titolare  di  una patente di guida sia
          incorso,  in  un  periodo  di  due  anni,  in una ulteriore
          violazione   del   comma 9,   la   sanzione  amministrativa
          accessoria  e'  della  sospensione  della patente da otto a
          diciotto  mesi,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I,
          sezione  II,  del  titolo VI.  Quando  il  titolare  di una
          patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una  ulteriore  violazione  del  comma 9-bis,  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  e'  la revoca della patente, ai
          sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.".
              - Si  riporta  il testo della tabella allegata all'art.
          126-bis  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del 1992,
          come modificato dalla presente legge:
           "Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis


                    ---->  Vedere tabella alle pagg. 20-21  

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.".

        
      
                             Art. 3-bis.
Modifiche  all'art.  157  del decreto legislativo n. 285 e successive
   modificazioni  del  1992,  in  materia  di  accensione  del motore
   durante la sosta o la fermata del veicolo.
((    1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  "7-bis.  E'  fatto  divieto  di tenere il motore acceso, durante la
sosta  o  fermata  del  veicolo,  allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.";
    b) al  comma 8  sono  premesse  le  seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art.  157  (Arresto,  fermata  e sosta dei veicoli). -
          1. Agli effetti delle presenti norme:
                a) per arresto si intende l'interruzione della marcia
          del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
                b) per  fermata  si intende la temporanea sospensione
          della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
          per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
          per   altre  esigenze  di  brevissima  durata.  Durante  la
          fermata,  che  non  deve  comunque  arrecare intralcio alla
          circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a
          riprendere la marcia;
                c) per  sosta  si intende la sospensione della marcia
          del  veicolo  protratta  nel  tempo,  con  possibilita'  di
          allontanamento da parte del conducente;
                d) per  sosta  di emergenza si intende l'interruzione
          della  marcia  nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile
          per  avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
          conducente o di un passeggero.
              2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
          dal  comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve
          essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro
          della  carreggiata,  parallelamente  ad  esso  e secondo il
          senso  di  marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato,
          deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
          dei  pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la
          sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
              3.  Fuori  dei  centri abitati, i veicoli in sosta o in
          fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma
          non   sulle   piste  per  velocipedi  ne',  salvo  che  sia
          appositamente   segnalato,   sulle  banchine.  In  caso  di
          impossibilita',   la  fermata  e  la  sosta  devono  essere
          effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
          carreggiata,  parallelamente  ad esso e secondo il senso di
          marcia.  Sulle  carreggiate  delle strade con precedenza la
          sosta e' vietata.
              4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
          e'   consentita  anche  lungo  il  margine  sinistro  della
          carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito
          almeno  di  una  fila di veicoli e comunque non inferiore a
          tre metri di larghezza.
              5.  Nelle  zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli
          devono   essere   collocati   nel   modo  prescritto  dalla
          segnaletica.
              6.  Nei  luoghi  ove  la sosta e' permessa per un tempo
          limitato  e'  fatto  obbligo ai conducenti di segnalare, in
          modo  chiaramente  visibile,  l'orario  in  cui la sosta ha
          avuto  inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della
          durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
              7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
          veicolo,  di  discendere  dallo stesso, nonche' di lasciare
          aperte  le  porte,  senza  essersi  assicurato che cio' non
          costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
          strada.
              7-bis.  E'  fatto  divieto  di tenere il motore acceso,
          durante  la  sosta  o  fermata  del  veicolo, allo scopo di
          mantenere  in funzione l'impianto di condizionamento d'aria
          nel  veicolo  stesso; dalla violazione consegue la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 200 a
          euro 400.
              8.   Fatto   salvo  quanto  disposto  dal  comma 7-bis,
          chiunque   viola   le   disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.".

        
      
                               Art. 4.
           Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
                 radiotrasmittenti durante la guida
  1.  Il  comma 3  dell'art.  173  del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  "3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre
mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.".
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:



{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, comma 3                 5}




  sono sostituite dalle seguenti:





{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, commi 3 e 3-bis         5}.

          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  173  (Uso  di  lenti o di determinati apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al
          quale  in  sede  di rilascio o rinnovo della patente stessa
          sia  stato  prescritto  di  integrare le proprie deficienze
          organiche  e  minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
          di  lenti  o  di  determinati  apparecchi,  ha l'obbligo di
          usarli durante la guida.
              2.  E'  vietato  al  conducente  di  far uso durante la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore,  fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
          Forze  armate  e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
          di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
          servizi  delle  strade, delle autostrade ed al trasporto di
          persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
          viva  voce  o  dotati  di  auricolare purche' il conducente
          abbia  adeguata  capacita'  uditiva ad entrambe le orecchie
          che  non  richiedono  per il loro funzionamento l'uso delle
          mani.
              3.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 70,00 a euro 285,00.
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  148,00  a  euro 594,00. Si applica la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  uno  a  tre mesi, qualora lo stesso
          soggetto  compia  un'ulteriore  violazione  nel corso di un
          biennio.".
              - Per  il testo della tabella allegata all'art. 126-bis
          del   decreto   legislativo   n.   285/1992,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 3.

        
      
                               Art. 5.
Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
   1992,  in  materia  di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
   l'effetto di stupefacenti.
  1.  All'art.  186  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
    a) con  l'ammenda  da  euro  500  a  euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5  e  non  superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro  (g/l).  All'accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso   alcolemico   superiore   a   1,5   grammi  per  litro  (g/l).
All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva  nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'art. 223.
  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti";
    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente:  "Si  applicano  le  disposizioni del comma 5-bis dell'art.
187.";
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a  euro  10.000.  Se  la  violazione  e'  commessa in occasione di un
incidente  stradale  in  cui  il  conducente e' rimasto coinvolto, si
applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000.   Dalle  violazioni  conseguono  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.  Con  l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la
sospensione  della  patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.".
  2.  All'art.  187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  "1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro  1000  a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione  della patente di guida da sei mesi ad un anno. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del  titolo  VI,  quando  il  reato  e' commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a  3,5t.  o  di  complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio.   Ai   fini   del  ritiro  della  patente  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 223.
  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'   il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.";
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al
comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della
patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'art.   216   in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata  e'
depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo
accertatore.";
    c) il comma 7 e' abrogato;
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle  sanzioni  di  cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la
quale  e'  disposta  la sospensione della patente, il prefetto ordina
che  il  conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 186 e 187 del
          citato  decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal
          presente decreto:
              "Art.  186  (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool). -
          1. E'  vietato  guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche.
              2.  Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il fatto non costituisca piu' grave reato:
                a) con  l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto
          fino  a  un  mese,  qualora  sia  stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
          superiore  a  0,8  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
                b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
          fino  a  tre  mesi,  qualora  sia stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da sei
          mesi ad un anno;
                c) con   l'ammenda   da  euro  1.500  a  euro  6.000,
          l'arresto  fino  a sei mesi, qualora sia stato accertato un
          valore  corrispondente  ad  un tasso alcolemico superiore a
          1,5  grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento del reato
          consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
          La  patente  di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
          I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
          dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa
          complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
          di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
          del  ritiro  della  patente  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 223.
              2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
          incidente  stradale,  le  pene  di  cui  al  comma 2)  sono
          raddoppiate  ed  e'  disposto  il  fermo amministrativo del
          veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II,
          del  titolo  VI,  salvo che il veicolo appartenga a persona
          estranea   al   reato.   E'   fatta   salva  in  ogni  caso
          l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  previste dagli
          articoli 222 e 223.
              2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente   articolo   e'   il   tribunale  in  composizione
          monocratica.
              2-quater.   Le   disposizioni  relative  alle  sanzioni
          accessorie  di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
              3.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi l  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              4.  Quando  gli  accertamenti  qualitativi  di  cui  al
          comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
          ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
          anche  accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino  ufficio o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento.
              5.  Per  i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti  alle  cure  mediche,  l'accertamento  del tasso
          alcoolemico  viene effettuato, su richiesta degli organi di
          Polizia  stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, d

 


 
 
 
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