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aedilweb.it - edilizia in rete FAQ (Risposte a domande Frequenti)



Categoria: Principale -> Associazione temporanea di imprese

Domanda
·  Cosa sono le Associazioni Temporanee di imprese
·  Che tipo di Associazione si possono fare?
·  Associazione temporanea di tipo orizzontale.
·  Associazione temporanea di tipo verticale.
·  Associazione temporanea di tipo misto.
·  come si partecipa alla gara in A.T.I.
·  Posso partecipare a piu associazioni per la stessa gara?
·  per partecipare ad una gara in A.T.I. devo presentare nei documenti di gara l'atto pubblico realizzato dal notaio?
·  dove trovo uno schema di impegno per partecipare ad una gara in A.T.I.?
·  qual'è l'articolo che tratta le A.T.I. nel nuovo codice dei contratti pubblici?
·  posso associarmi per una gara anche se non ho le categorie richieste nel bando?

Risposta
·  Cosa sono le Associazioni Temporanee di imprese

Il raggruppamento di imprese non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).


La riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria; ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). Al riguardo statuisce espressamente l'art. 95, comma 7, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo cui “…il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.

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·  Che tipo di Associazione si possono fare?

I tipi di associazione sono tre:
--- Associazione temporanea di tipo orizzontale.
--- Associazione temporanea di tipo verticale.
--- Associazione temporanea di tipo misto.

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·  Associazione temporanea di tipo orizzontale.

Nell'associazione temporanea di tipo orizzontale ogni impresa riunita è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'esecuzione dell'intera opera e la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all'esterno (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).

Non vi sono parti dell'opera assegnate a determinate imprese riunite le quali, in mancanza di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, hanno il diritto e l'obbligo di eseguire l'appalto per quote eguali.

L'associazione temporanea di tipo orizzontale, proprio per i requisiti che deve possedere (responsabilità solidale ed illimitata tra tutte le imprese riunite), offre all'amministrazione appaltante maggiori garanzie sull'esecuzione dei lavori rispetto l'associazione di tipo verticale (Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).


Il patto non scritto con il quale le singole imprese si accordano nel senso di affidare l'esecuzione dell'appalto ad una sola di esse è nullo per difetto di forma scritta, richiesta a pena di nullità per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione, in quanto il patto realizzerebbe una modifica del contratto di appalto concluso con l'amministrazione (Cass., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650). E' comunque nullo, per elusione di norme imperative, l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; l'accordo, infatti, è contrario allo scopo principale dell'associazione temporanea, ravvisabile nell'esigenza di assicurare, con il concorso di tutte le imprese, il buon andamento ed il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla presupposta inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari posseduti dalle imprese singole (Cass., sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287).


La ripartizione delle quote di partecipazione ad un'associazione temporanea di tipo orizzontale può essere la più varia. La giurisprudenza ritiene che nessuna disposizione di legge vieti la riunione di imprese per quote di lavori quantitativamente limitate (Cons. giust. amm. sic. 13 ottobre 1998, n. 618, che, nella specie, ha escluso la nullità del negozio giuridico di associazione in un caso di riunione di concorrenti in cui la capogruppo mandataria possedeva il 98% della quota di partecipazione e le altre due imprese mandanti l'1% ciascuna).


Per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. L'ultimo periodo della disposizione comporta che, nell'ipotesi in cui il bando di gara individua i requisiti minimi finanziari e tecnici richiesti per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese in misura non inferiore al 40% per la capogruppo e al 60% per le imprese mandanti, qualora un'associazione sia stata costituita solo fra due imprese, alla mandante non può più essere richiesta una capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 60% (diversamente, in vigenza della normativa precedente, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 1998, n. 1397, che ha ritenuto legittima l'esclusione dell'associazione nella quale l'impresa mandante risultava in possesso del solo 40% della capacità tecnica ed economica, in luogo del richiesto 60%).


In virtù della responsabilità solidale delle imprese riunite in associazione orizzontale nei confronti dell'amministrazione, è stata ritenuta legittima la richiesta di specifici requisiti anche in capo alle imprese partecipanti, a prescindere da quelli posseduti dalla capogruppo (Cons. giust. amm. sic. 21 dicembre 1998, n. 678).

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·  Associazione temporanea di tipo verticale.

Nell'associazione temporanea di tipo verticale un'impresa, che sia capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili;

l'impresa capogruppo è responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto appaltante, mentre le altre imprese, che hanno assunto le parti scorporate, lo sono solo per la propria parte (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477). La giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale fosse consentita la partecipazione di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n. 812 e 4 dicembre 1996, n. 1476).


Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.


La possibilità per una delle imprese mandanti di assumere lavori scorporabili non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione, né consente ad un'impresa, che non abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili, una sorta di domanda di partecipazione per impresa da nominare. Solo un'impresa che abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili potrà avvalersi della facoltà di nominare successivamente una diversa impresa che di quelle opere si assuma l'esecuzione; mentre l'impresa, che quei requisiti non abbia, non può esimersi dall'indicare nella domanda di partecipazione un'idonea impresa mandante (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 375).

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·  Associazione temporanea di tipo misto.

Sono consentite anche associazioni temporanee di imprese di tipo misto. Tali sono quelle che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione così detta orizzontale, per l'esecuzione dei lavori della categoria prevalente, con quelle dell'associazione così detta verticale tra imprese mandanti e le precedenti ai fini dell'esecuzione delle opere scorporabili. Nell'ipotesi in cui è possibile realizzare la riunione verticale si ammette, quindi, la riunione orizzontale per i lavori della categoria prevalente; ne consegue che la presenza di opere scorporabili non permette di ricorrere unicamente al raggruppamento di tipo verticale (Cons. giust. sic. 3 febbraio 2000, n. 36; 13 ottobre 1998, n. 618; 16 settembre 1998, n. 477).

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·  come si partecipa alla gara in A.T.I.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, “in caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1”.


La giurisprudenza ha ritenuto possibile che alla fase della partecipazione prendano parte in forma di raggruppamento imprese prequalificate individualmente, nell'ipotesi in cui la selezione preventiva sia diretta alla mera verifica dell'ammissione alla gara senza attribuzione di punteggio. Nell'ipotesi in cui, invece, la procedura di prequalificazione sia destinata ad attribuire (nella specie, nella misura del 50%) un punteggio da computare in sede di valutazione conclusiva, non è più possibile il raggruppamento di imprese, che darebbe luogo ad una non consentita modificazione soggettiva dei partecipanti in uno stadio in cui sono noti elementi valutativi di merito (Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 1998, n. 344).

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·  Posso partecipare a piu associazioni per la stessa gara?

NO, la normativa specifica che:
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara(b).

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·  per partecipare ad una gara in A.T.I. devo presentare nei documenti di gara l'atto pubblico realizzato dal notaio?

NO, basta un impegno scritto, in caso di vincita della gara, si potrà costituire l'associazione temporanea dal Notaio.
La normativa in proposito recita la seguente:
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti(c).

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·  dove trovo uno schema di impegno per partecipare ad una gara in A.T.I.?

Lo trovi cliccando qui sotto:

http://www.aedilweb.it/modules/Downloads/modulistica/gare_dappalto/impegno%20di%20costituire%20ATI.doc

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·  qual'è l'articolo che tratta le A.T.I. nel nuovo codice dei contratti pubblici?

è l'articolo 37
Clicca qui sotto per visionare il testo della normativa:

http://www.aedilweb.it/normative/nuovo_codice/art.37_ati.htm

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·  posso associarmi per una gara anche se non ho le categorie richieste nel bando?

Si, in base al comma 4 dell'art. 95 del Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
 
Il comma recita le seguenti parole:
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
 
Quindi un impresa può associarsi in gare per cui non possiede le categorie richieste a patto che nella dichiarazione relativa all'impegno dell'associazione si dichiari che le dette imprese si associano in base al comma 4 dell'art. 95 del Dpr 554.99 e che l'importo dei lavori che eseguiranno non supererà il 20% dell'importo complessivo dei lavori. 
 

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