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A.T.I. Quota maggioritaria.....

 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Sicurezza in Cantiere
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Autore Messaggio
SASA800
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Registrato: Oct 14, 2008
Messaggi: 3

MessaggioInviato: Ven Set 04, 2009 1:43 pm    Oggetto: A.T.I. Quota maggioritaria..... Rispondi citando

Salve, volevo chiedervi un informazione. E' corretto partecipare ad un A.T.I. orizzontale con le seguenti percentuali:
Capogruppo 40%
Mandante 30%
Mandante 30%

Question Question Question Question

E' vero si che la capogruppo ha la quota maggioritaria rispetto alle singoli mandanti ma non rispetto all'intera A.T.I.!!!
Spero che possiate essermi di aiuto. Grazie Mille....



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Lun Set 07, 2009 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando

Va bene la ripartizione delle percentuali.
All'uopo sul concetto di misura maggioritaria ti riporto una sentenza del Consiglio di Stato.-

APPALTI PUBBLICI - LA QUOTA MAGGIORITARIA RICHIESTA ALLA CAPOGRUPPO DI UN’A.T.I. E’ RIFERITA ALL’IMPORTO ASSUNTO E NON A QUELLO POSSEDUTO SULL’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, sezione V del 11/12/2007 n. 6363)

La norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entita' del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensi' alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicche' puo' definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si 8 marzo 2005 n. 97).
Quest’ultimo orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento.
Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”.
Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.

Saluti



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SASA800
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Registrato: Oct 14, 2008
Messaggi: 3

MessaggioInviato: Gio Set 10, 2009 1:28 pm    Oggetto: Rispondi citando

Garista45 ha scritto:
Va bene la ripartizione delle percentuali.
All'uopo sul concetto di misura maggioritaria ti riporto una sentenza del Consiglio di Stato.-

APPALTI PUBBLICI - LA QUOTA MAGGIORITARIA RICHIESTA ALLA CAPOGRUPPO DI UN’A.T.I. E’ RIFERITA ALL’IMPORTO ASSUNTO E NON A QUELLO POSSEDUTO SULL’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, sezione V del 11/12/2007 n. 6363)

La norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entita' del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensi' alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicche' puo' definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si 8 marzo 2005 n. 97).
Quest’ultimo orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento.
Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”.
Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.

Saluti


grazie x l'aiuto, speriamo bene!!!!



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Gio Set 10, 2009 2:47 pm    Oggetto: Rispondi citando

In bocca al lupo!.-
Facci sapere se e' andato tutto bene.-



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