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Responsabilità solidale Appaltatore/Subappaltatore

 
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Autore Messaggio
morgione
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Registrato: Jul 09, 2009
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Mer Ott 10, 2012 10:25 am    Oggetto: Responsabilità solidale Appaltatore/Subappaltatore Rispondi citando

Saluti a tutti,
A dedorrere dal 12/08/2012 entrano in vigore le disposizioni: "RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL' APPALTATORE NEI CONFRONTI DELL' SUBAPPALTATORE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA DAL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO". ( ART. 13-ter. D.L. 22.6.2012 n. 83 conv. con modif. dalla L. 7..2012 n. 134)- Gli adempimenti richiesti sono applicabili anche nei contratti di Sub-Affidamento ? ( contratti entro il 2% dell importo contrattuale non considerati subappalto dall' art. 118 c. 8 del DLGS 163/2006)
Saluti e grazie



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Mer Ott 10, 2012 11:01 am    Oggetto: Rispondi citando

A mio parere la responsabilità solidale permane anche per i subappalti non considerati tali cioè entro il 2% dell'importo contrattuale. Infatti essi ritengono siano sottoposti alla stessa procedura dei subappalti per importi al di sopra del 2%, a cominciare dall'autorizzazione, come previsto dalla seguente sentenza del Consiglio di Stato:

Consiglio di Stato, sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906 - I contratti di subappalto devono essere sempre autorizzati anche di valore inferiore al 2% dell'importo totale. Ogni affidamento di lavorazione deve essere autorizzato. Solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Mer Ott 10, 2012 6:15 pm    Oggetto: scusate la lunghezza Rispondi citando

Ciao,
a mio parere il termine “affidamento” nella frase “ogni affidamento di lavorazione deve essere autorizzato” può condurre in errore, in quanto nel testo della sentenza si legge chiaramente il termine “subappalto”:

Consiglio di Stato, sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906
Nel merito l’appello è fondato. Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri).

Dal testo completo si evince che l’aggettivo “ogni” è riferito all’importo del subappalto (il quale subappalto rientra nella categoria dell’affidamento in senso generico), e non al voler ricomprendere sia il vero e proprio subappalto che un sub-affidamento di altro genere.
Inoltre nella sentenza non compare mai un qualche riferimento ad altro tipo di sub-affidamento diverso dal subappalto, e si cita il subappalto anche dove un ipotetico ragionamento porterebbe all'ipotesi di “una fascia di subappalti” esente da autorizzazione, cioè di qualcosa simile ai sub-affidamenti non assimilabili ai subappalti:

Consiglio di Stato, sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906
...............................
A tale conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, comma 9, della legge 55/90 ... esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr. Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).

Trattando di esenzione dalla autorizzazione il C. di S. cita la determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 6 del 27/2/2003, che per i sub-affidamenti parla chiaramente di “ ... assenza di un obbligo di autorizzazione ... “ come segue:

Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6
............................
4) per tutti i sub-affidamenti che non sono qualificabili subappalti ai sensi dell’art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m. (cioè per i contratti similari, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non superino le soglie del 2% del contratto o a 100.000 euro o, qualora superiore a tali soglie, il costo delle mano d’opera espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell’importo del subcontratto), pur in assenza di un obbligo di autorizzazione, deve ...

Quindi, non potendo pensare che il C. di S. non conosca la definizione di legge del subappalto o la determinazione da esso stesso citata, si deve dedurre che lo stesso C. di S. opera, seppure indirettamente, una netta distinzione fra subappalto (che, anche se di importo molto limitato, deve essere sempre soggetto ad autorizzazione) ed altri tipi di sub-affidamento (non soggetti ad autorizzazione).

Da quanto sopra ricavo che per i sub-affidamenti non inquadrabili come subappalto sussiste soltanto l’obbligo di comunicazione di cui all’ultimo periodo del comma 11 art. 118 Dlgs 163/06:

Dlgs 163/06 art. 118
....................
11 - E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

senza necessità di autorizzazione.

Ed ora gli adempimenti.

Leggendo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E sull’argomento si vede che il riferimento è sempre e soltanto al “subappalto”, senza neppure un accenno a termini diversi e/o più ampi.
Se qualcosa per legge “non è” subappalto, cioè “è sottratto alla definizione stessa di subappalto” come dalla citata determina dell’Autorità di Vigilanza:

Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6
................
Va inoltre aggiunto che tale variazione non è stata accompagnata da alcuna modifica del successivo comma 12 del medesimo art.18, il quale sottrae alla definizione stessa di subappalto (e quindi al regime di autorizzazione) “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo”, purché di incidenza non superiore al 2 % dell’importo dei lavori affidati o - in valore assoluto - a 100.000 euro, oppure, qualora di incidenza superiore a tali soglie, il peso della mano d’opera sia non superiore al 50% dell’importo totale del contratto.

e dalla dicitura praticamente identica di cui al comma 11 art 118 Dlgs 163/06:

Dlgs 163/06
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
.............
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

non può essere soggetto a leggi (e circolari esplicative) che riguardano esplicitamente e univocamente il subappalto.

Quindi un sub-affidamento non inquadrabile come subappalto a mio parere non è sottoposto agli obblighi della norma citata, almeno fino a quando uscirà una nuova circolare che incasinerà tutto pur di fare cassa.

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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morgione
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Registrato: Jul 09, 2009
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Gio Ott 11, 2012 3:06 pm    Oggetto: responsabiltà solidale Rispondi citando

Grazie per le rispote
in particolare all' Ing. Benigno è stato molto chiaro ed esaustivo, concordo pienamente con il suo parere.
Sperando che in nostri legislatori prima di leggiferare consultasero esperti in materia in modo da non creare dubbi a noi povere vittime.
Geom. serafino de stefano



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