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Art. 97 comma 2

 
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Autore Messaggio
cristianbs84
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Registrato: Apr 15, 2009
Messaggi: 20

MessaggioInviato: Ven Mar 10, 2017 2:05 pm    Oggetto: Art. 97 comma 2 Rispondi citando

Buongiorno,
pongo un quesito in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui alla lettera b) art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ed al successivo Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016.
Nel sopracitato comunicato al paragrafo "calcolo di cui alla lettera b)" si riporta: " In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato: «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».In secondo luogo, si ricorda che se la prima cifra dopo la virgola è dispari, la media dei ribassi deve essere ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre non è corretto ridurre tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa)."
Nel secondo periodo del testo riportato ci si riferisce alla "prima cifra dopo la virgola" senza indicare se riferito alla media soprariportata o alla somma delle offerte ammesse come indicato nel art.97 comma 2.

Secondo voi quale valore deve essere preso in considerazione per valutare "la prima cifra dopo la virgola"?

Grazie e buon lavoro a tutti



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Dom Mar 12, 2017 9:39 pm    Oggetto: Rispondi citando

Credo che si possa tranquillamente ritenere un sottinteso nel Comunicato del Presidente, pertanto è riferito alla somma dei ribassi offerti come indicato nel Codice. Del resto non è che possiamo stravolgere un testo del Codice laddove almeno una cosa è chiara. Certo che nel Comunicato, avrebbero potuto spendere qualche parola in più per amor di chiarezza. Peraltro, si mettono a ricordare le uniche cose che nel Codice sono chiare tralasciando invece una marea di cose dove tuttora non si capisce un tubo.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Dom Mar 12, 2017 10:41 pm    Oggetto: Rispondi citando

Siccome in Italia le cose chiare le dobbiamo rendere oscure perché sennò è troppo facile, allora ci si mettono anche i giudici, che evidentemente con la matematica non ci azzeccano. Con sentenza n. 327/2017 TAR Piemonte hanno dato ragione alla S.A. che ha preso a riferimento la cifra dopo la virgola derivante dal calcolo della media della soglia di anomalia. Nella motivazione però si sono impapocchiati confondendo le parole "media" con "somma", il tutto avvolto dal dubbio se tale calcolo andrebbe fatto prima o dopo il taglio ali, in ogni caso poi dando ragione al calcolo della media.

Che disastro !

Cambiamo mestiere ?



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Dom Mar 12, 2017 11:26 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ecco un esempio di applicazione corretta della norma (Comune di Bologna):

http://atti.comune.bologna.it/atti/wp_vgara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=75EC48C14C61CC0CC12580C0002EDC1C&action=openDocument&SessionID=ENK489PS7L



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Mar Mar 14, 2017 7:37 pm    Oggetto: Rispondi citando

DIMONTE chiedo una Tua considerazione.
Il verbale riporta che per due aziende la commissione di gara ha attivato il soccorso istruttorio; la prima non ha prodotto il patto di integrità del Comune di Bologna sottoscritto e la seconda non prodotto né una dichiarazione per i soggetti di cui l'art. 80, né la documentazione obbligatoria prevista per l'avvalimento.
Secondo Te è normale che in mancanza totale di dichiarazioni e documentazione, si possa ricorrere al soccorso istruttorio???
Sin d'ora Ti ringrazio per la certa risposta.



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cristianbs84
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Registrato: Apr 15, 2009
Messaggi: 20

MessaggioInviato: Mar Mar 14, 2017 11:17 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Dimonte, grazie x le tue risposte...effettivamente il comunicato del 5 ottobre come sempre pone ulteriori dubbi e interpretazioni e la sentenza del tar ne aggiunge altri...
Purtroppo in mezzo a queste incertezze sia chi partecipa alle gare che le SA non sanno più come comportarsi!!!
Io ho chiesto un chiarimento all'anac in merito, vi aggiornerò se e come risponderanno



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Mer Mar 15, 2017 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando

Caro Scafatese provo a rispondere io dimonte lo farà senz'altro successivamente.-
1)In merito al patto d'integrità l'ANAC con Deliberazione n. 1374 del 21.12.2016 ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:
• la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.
2)per ciò che attiene la mancanza di una dichiarazione per i soggetti di cui all'art.80 (anche se non hai specificato di chi si tratta ma tanto il risultato non cambia) e la documentazione obbligatoria prevista per l'avvalimento ritengo che si tratti di errori essenziali che non possono essere sanati con il soccorso istruttorio bensì sono motivo di esclusione.- Dimonte confermerà o meno quanto da me sostenuto.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mer Mar 15, 2017 7:08 pm    Oggetto: Rispondi citando

Scusate il ritardo ma non è un periodo facile per me.
Sul soccorso istruttorio ci sarebbe tanto da scrivere. In dottrina c’è chi su questo argomento ha già scritto dei volumi quasi a livello di testi universitari.
Aldilà delle opinioni personali di ognuno di noi, purtroppo dobbiamo rilevare che questo è uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi tempi e a mio avviso lo sarà ancor di più nei prossimi mesi.
Non esiste ad oggi una regola precisa ed universale. L’unica cosa che possiamo fare, come operatori del settore, è quella di rilevare l’orientamento prevalente che si va consolidando sia nella prassi che in giurisprudenza.
E’ un po’ come la rete dei pescatori. Si può usare quella a maglia stretta, a maglia media o a maglia larga.
Personalmente sono dell’opinione che si può riassumere con l’espressione latina “in medio stat virtus”.
L’art. 83, comma 9, del Codice parla di “elementi” “della domanda” la cui mancanza è da sottoporre a soccorso.
L’interpretazione che ne deriva è che si tratta appunto di mancanza di elementi contenuti in un documento, ma non la mancanza dell’intero documento.
Capisco che questa sola interpretazione non è sufficiente.
Ed è per questo che ho parlato prima di “orientamenti prevalenti” possibilmente da rilevare caso per caso.
Non possiamo non rilevare che proprio di recente c’è chi ha usato la maglia strettissima, applicando il soccorso istruttorio su cose assurde come la mancanza della marca da bollo o come la mancanza della dichiarazione dei piani di emersione nemmeno prevista nel disciplinare come citato nel post di Cristian, o la mancanza del numero dei dipendenti ai fini della legge dei disabili pur avendo dichiarato di essere in regola.
Al contrario c’è chi ha usato la maglia larghissima, applicando il soccorso istruttorio alla completa mancanza della cauzione provvisoria, o addirittura alla mancanza della dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica, teorizzando che non trattasi di elemento dell’offerta perché l’unico elemento dell’offerta non plausibile di soccorso (e io direi ma va!) è il ribasso.
Ne vedremo ancora delle belle!



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Gio Mar 16, 2017 8:36 am    Oggetto: Rispondi citando

Grazie GARISTA45, grazie DIMONTE.



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