Inviato: Lun Mar 27, 2017 11:18 am Oggetto: il subappaltatore può sub affidare
Ho in essere un lavoro in sub appalto dall'impresa aggiudicataria, avrei bisogno di fare un subaffidamento ad un'impresa per la realizzazione di opere in cemento armato plinti di fondazione ( importo sotto il 2%). E' lecito è possibile?
Grazie
Verifica l'art. 105, comma 2 del DL 50/2016:
Art. 105. (Subappalto)
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. [...]
NO, non è possibile, è vietato dall’art. 105, comma 19.
Colgo l’occasione per parlare di subaffidamenti, non tanto per chi su queste cose ci ha navigato sia col transatlantico che con la zattera, quanto per i lettori del forum che si affacciano per la prima volta su questi argomenti ed è giusto che conoscano la storia.
La norma in questione, ora collocata all’interno dell’art. 105, comma 2, ce la portiamo avanti da decenni.
Riferendoci al caso in questione, cioè di “realizzazione di opere in cemento armato plinti di fondazione”, stando al tenore letterale, affinché lo stesso si possa considerare subaffidamento è necessario che:
a) sia una fornitura con posa in opera;
b) sia di importo inferiore al 2% o di importo inferiore a 100.000 euro;
c) abbia una incidenza del costo della manodopera non superiore al 50%;
tutte e tre le condizioni, nessuna esclusa devono essere rispettate.
Se la domanda: “si può considerare subaffidamento, anche se di importo inferiore al 2%, la realizzazione di plinti di fondazione ?” l’avessimo fatta ai legislatori che per primi introdussero questa norma, ci avrebbero mandato a tutti quanti in esilio in siberia.
Questa norma, io per primo, l’ho usata e iper-abusata, come ormai fanno quasi tutti, col tacito consenso delle s.a., per by-passare l’iter burocratico dei subappalti. E’ sufficiente con un colpo di bacchetta magica, trasformare una attività che per definizione è un “lavoro” in “fornitura con posa in opera”, e dire che l’incidenza della manodopera è inferiore al 50%, confondendo le acque nello spezzettare gli stessi in modo da non superare gli importi prefissati e il gioco è fatto.
Il problema è che in Italia l’argomento subappalto, il Legislatore non lo ha mai voluto affrontare in modo da renderlo veloce, efficace ed efficiente, ma lo ha sempre reso solo un enorme peso burocratico.
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