Inviato: Mer Apr 26, 2017 2:26 pm Oggetto: svincolo fideiussione per anticipazione 20%
Buongiorno, quando si svincola una fideiussione sull'anticipazione? al collaudo dei lavori oppure quando l'anticipazione viene rimborsata al 100% ? grazie
E’ una mia interpretazione quella di ritenere che sia svincolabile all’avvenuto rimborso al 100%. Detta fideiussione viene emessa al solo scopo di garantire l’anticipazione. Una volta che l’anticipazione è stata totalmente rimborsata (con l’ultimo certificato di pagamento), perché dovrebbe ancora restare in piedi? Anche perché, se ci riferiamo a fatti diversi e successivi, rimane comunque in piedi la garanzia definitiva oltre a quella della rata di saldo.
Grazie per la risposta, però non è normata secondo me, o sbaglio? perchè per buon senso sono d'accordo con te, ma in pratica poi bisogna che il committente recepisca il tutto a norma di legge.
E’ vero, la parola svincolo non è normata, ma non è una disgrazia, è un bene. A me comunque pare sufficiente quello che è scritto nell’art. 35, comma 18.
In ogni caso, l’attuale tendenza nella legislazione dei contratti pubblici è quella della “soft-law”, ossia quella di normare solo ciò che è assolutamente necessario e indispensabile, per tutto il resto bisogna rifarsi alle norme di rango superiore come le Direttive, la Costituzione, i Trattati di Roma, ecc..
Al tuo Committente, pertanto, bisognerebbe dire che non siamo più nel 1800 e che il recepimento se lo deve fare da solo.
Mettessero in funzione il cervello.
A loro devi dire: Avete voluto la soft law? Ora pedalate!
Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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