Salve, se rinuncio ad un' aggiudicazione provvisoria, a cosa va incontro la società?
Incamerano la cauzione provvisoria e fanno la segnalazione all' ANAC?E se la fanno cosa mi comporta?
Grazie
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Ven Lug 28, 2017 7:49 am Oggetto:
All'uopo ti riporto questa sentenza:
RINUNCIA ALL'APPALTO - LEGITTIMA L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
Legittima l'escussione della garanzia provvisoria quando l'operatore economico comunichi di volere rinunciare all’appalto, imponendo all’amministrazione di rivalutare i presupposti di convenienza sottesi alla stipula del contratto.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 31 AGOSTO 2016 N. 3746
In linea con la finalità tipica della cauzione provvisoria, consistente nel
responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle
dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta (cfr. Ad. plen.10 dicembre 2014, n. 34), la giurisprudenza è orientata nel senso che il suo incameramento è giustificato dal pregiudizio arrecato all’interesse della stazione appaltante di affidare il contratto posto a gara, e pertanto ogniqualvolta in quest’ultima si siano verificati comportamenti delle concorrenti tali da impedirne il perfezionamento, ancorché non sia stata ancora formalizzata l’aggiudicazione provvisoria (Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6302; nella medesima linea Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3749). Pertanto, a fortiori l’incameramento della cauzione deve ritenersi legittimo nel caso in cui l’aggiudicazione provvisoria era già stata emessa.
Pertanto, è del tutto logico e coerente si assumano le conseguenze negative sul piano economico per condotte ambigue e contraddittorie, come quella di presentare un’offerta, poi risultata la migliore all’esito della selezione concorsuale, per poi comunicare di volere rinunciare all’appalto, imponendo all’amministrazione dirivalutare i presupposti di convenienza sottesi alla stipula del contratto.
In base alla pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, il carattere meramente interinale e non conclusivo del procedimento di gara dell’aggiudicazione provvisoria comporta la non applicabilità delle garanzie partecipative tipiche del potere di autotutela di cui alla legge n. 241 del 1990 (solo per citare le più recenti pronunce espressive di questo indirizzo: Sez. III, 27 novembre 2014, n. 5877, 24 maggio 2013, n. 2838, 11 luglio 2012, n. 4116; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266, 28 dicembre 2011, n. 6951, 20 aprile 2012, n.
2338).
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Ven Lug 28, 2017 7:53 am Oggetto:
Ed ancora:
In via generale, il periodo di tempo previsto dal bando per il quale l'offerta deve essere tenuta ferma (180 giorni o diverso termine) non è ostativo alla possibilità di rinunciare alla partecipazione.
Un'impresa partecipante ad una gara d'appalto può ritirare la propria offerta, e ciò sia in aderenza alle regole civilistiche di cui agli artt. 1326 e seguenti c.c., sia della regola speciale di cui all'art. 75, comma 7, del R.D. 23.5.1924, n. 827 (“Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi”). In effetti, il Codice Civile prevede espressamente la revoca dell'accettazione e ciò in ragione del principio generale secondo cui nessuno può essere costretto a concludere un contratto per il quale non ha più interesse, il che ovviamente non esclude l'eventuale responsabilità precontrattuale a carico del revocante, laddove il destinatario dell'accettazione avesse maturato il fondato convincimento circa la conclusione del contratto (TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, SENTENZA 02.05.2007 N° 1790).
Il periodo di tempo previsto dal bando per il quale l’offerta deve essere tenuta ferma (pari, anche nel caso deciso dal TAR con la sentenza n. 950/2006, a 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte) obbedisce ad esigenze diverse, cioè assicurare che l’offerta rimanga ferma per il lasso di tempo entro il quale si prevede che le operazioni di gara abbiano termine e che per il medesimo lasso di tempo sia garantita la stipulazione del contratto TAR PUGLIA, LECCE, SEZ II, SENTENZA DEL 29 DICEMBRE 2007 N. 4507).
Nel MEPA la situazione è leggermente diversa rispetto alle gare ordinarie: secondo le regole di e-procurement il contratto concluso è composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di
Accettazione del Soggetto Aggiudicatore. Pertanto nel momento in cui riceve il documento di stipula il contratto risulta essere perfezionato, perciò rinunciare in tale fase significa recedere dal contratto con tutte le conseguenze civili. Infatti nelle rdo mepa lo stand still period (35 giorni di attesa prima della stipula del contratto) non si applica alle RDO; è stato infatti abolito per il MePA dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 10–bis, lettera b) del Codice dei contratti.
Sarebbe opportuno dialogare con la S.A. nel merito ed accordarsi sull'eventuale rinuncia senza alcuna conseguenza.
Secondo me comporta che per un periodo (in genere 6 mesi) non puoi partecipare alle procedure indette dalla stessa stazione appaltante, oltre logicamente all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione permanente sull'osservatorio (vai tranquillo che comunque una segnalazione del genere non ti comporta nulla per il uturo).
Però una domanda mi sorge spontanea e spero mi recherai risposta: dopo aver avuto la fortuna di aggiudicarti una appalto, perché vuoi rinunciare???
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