cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

www.aedilweb.it :: Leggi il Topic - richiesta di una terna di subappaltatori
 FAQFAQ   CercaCerca   Gruppi utentiGruppi utenti   ProfiloProfilo   Messaggi PrivatiMessaggi Privati   LoginLogin 

richiesta di una terna di subappaltatori
Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Gare D'appalto
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
dimonte
Newbie
Newbie


Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Ven Lug 06, 2018 2:58 pm    Oggetto: Rispondi citando

Stanno cominciando ad arrivare sentenze sul tema, anche se a volte in contrasto tra loro (come del resto prevedibile). Ne cito qualcuna:

TAR ROMA 1956/2018 ove interessa la definizione di subfornitura differente dalla definizione di subappalto. Si definisce subfornitura secondo l’art. 1 comma 1 della Legge 192/1998 nei casi in cui ci “si impegna a fornire all'impresa (appaltatore) prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell’attività (che deve eseguire l’appaltatore)”. Differente è la definizione di subappalto, ove l’appaltatore cede una quota parte dell’attività da eseguire. Ciò ai fini dell’obbligo della terna che opera solo in caso di subappalto .

Sicché, abbiamo che per TAR TRIESTE 35/2018 le società che forniscono bitume, cioè materiale necessario per eseguire la prestazione oggetto dell’appalto di lavori, non sostituiscono affatto l’appaltatore nell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e, dunque, non sono tecnicamente subappaltatrici.

Abbiamo anche che per TAR MILANO 1366/2018 “l’attività di manutenzione degli automezzi configura di fatto un subappalto” perché è una parte dell’attività che dovrebbe eseguire direttamente l’appaltatore.

Ho notato che queste sentenze se ne fregano di quello che abbiamo detto sinora riguardo all’art. 105 comma 2 secondo periodo in merito alle percentuali e limiti di importo, ma si concentrano esclusivamente sulla tipologia dell’attività da prestare.

Che ne dite ?



Torna in cima
Profilo Messaggio privato
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Mer Lug 25, 2018 9:51 am    Oggetto: re Rispondi citando

presumo sia implicito il rispetto delle % stabilite dalla norma.
Detto questo siamo sempre nel caos e più ci stai più ci fai l'abitudine.
Dopo vari mesi ho scelto la strada del non "capire" e non farsi paranoie perchè qualunque strada decidi di intraprendere può esser discrezionalmente sbagliata.

Speravo che la revisione totale del codice si facesse prima dell'estate ma la vedo dura ad ogni modo attendo sempre fiducioso.. prima di leggere Very Happy



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Mar Ott 23, 2018 4:35 pm    Oggetto: re Rispondi citando

Ritorno sul tema.
Poniamo il fatto che vi sia una gara con all'interno del mov. terra e/o cmq materiali da portare in discarica.. e pertanto io mi voglia avvalere del subappalto per il trasporto di tale materiale verso impianti di recupero e/o discariche...

Ora teoricamente visto che è attività sensibile dovrei dichiarare la terna per il movimento di materiale ma..
Già è complesso trovare dei trasportatori con il "conto terzi", come possono avere anche i requisiti di qualificazione?
Vero sotto i 150.000 potrei ometterli ma ad ogni modo la norma chiede lavori similari... ma similari relativamente al servizio di trasporto o similari alla tipologia di lavoro?
Nessuno mai, a meno che non sia impresa, avrà ad esempio la cat. og8 o os1..nè tanto meno sono certificati soa.
Come vi comportate in questi casi? non comunicate nulla in quanto lo ritenete non subappalto oppure fate diversamente?

ma secondo voi il trasporto di materiale è subappalto sempre, anche se non legato a nessuna "lavorazione" ?(ad esempio scavo e conseguente movimentazione di materiale).



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Mar Ott 23, 2018 5:06 pm    Oggetto: re Rispondi citando

mi autorispondo sulla base della sentenza Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 05 febbraio 2018, n. 43.

Pare che tale attività di trasporto e/o smaltimento, essendo non lavorazione primaria non sia trattata come subappalto ma come subcontratto.

Quindi per la famosa terna, vista la sentenza, si potrebbe soprassedere...



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
dimonte
Newbie
Newbie


Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mer Ott 24, 2018 9:28 am    Oggetto: Rispondi citando

Che ti posso dire?
Abbiamo visto che le sentenze, ora dicono una cosa, ora ne dicono un'altra.
Io, in passato l'attività di trasporto in discarica l'ho sempre trattata come subcontratto e non subappalto per ovvie ragioni di praticità. Tieni conto che la ditta deve essere autorizzata ed almeno iscritta all'ANGA (gestori ambientali). Poi deve anche essere iscritta in White List.
Essendo tale attività un servizio, nessuno mi ha mai chiesto la SOA.
Per la terna non vorrei aggiungere altro se non il fatto che siamo tutti in attesa di capire se a Roma cancelleranno finalmente detta stupidata colossale.



Torna in cima
Profilo Messaggio privato
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Mer Ott 24, 2018 9:39 am    Oggetto: re Rispondi citando

mi trovi allineato con il tuo intervento, sempre piacevole avere punti di vista, peccato siano pochi.

nel caso specifico se non vi è lo "scavo" o cmq una lavorazione oltre al trasporto lo reputo anche io un subcontratto con semplice comunicazione all'ente, anche se qui poi si apre diatriba pos etc..

Non è proprio in tema ma visto che il altre zone ahimè il forum è un poco morto ti chiedo.

Quando definisci "conto proprio" e quanto "conto terzi" il trasporto?

Mi capita di frequente sentire la tesi dei trasportatori aventi anche impianto di recupero che affermano che una volta che TU carichi il materiale (destinato ai loro impianti) sul loro camion all'interno del cantiere diventa conto proprio... Ovvero escono dal cantiere come fosse loro visto che lo portano al loro impianto con i loro mezzi.

Differente il caso se lo trasportassero dal TUO cantiere al TUO magazzino o in un TUO altro cantiere.. qui conto terzi tutta la vita.

Che ne pensi?

per il resto incrociamo le dita e speriamo che a Romi si sbrighino.



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
dimonte
Newbie
Newbie


Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mer Ott 24, 2018 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando

Come sai, noi ci occupiamo principalmente di gare e contratti, ma di esperienza un po’ su tutto ne abbiamo sempre da vendere.

Per rispondere alla tua domanda, dobbiamo distinguere tra materiali e rifiuti. Se dobbiamo trasportare materiali occorre il conto terzi. Se dobbiamo trasportare rifiuti, di qualsiasi natura essi siano, occorre l’iscrizione all’ANGA nella relativa categoria e classe. Le categorie sono principalmente: 1 (da D1 a D7), 2 bis, 3 bis, 4, 5.

Il conto proprio è quello relativo alla 2 bis la cui declaratoria è la seguente:
“Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Non so cosa ti abbiano voluto significare gli impianti di recupero, di sicuro ti posso dire che chi fa queste attività sa bene quello che sta facendo. Resta il fatto che su questa materia non si scherza e l’inganno è sempre dietro l’angolo (mai fidarsi!).



Torna in cima
Profilo Messaggio privato
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Gio Ott 25, 2018 1:26 pm    Oggetto: re Rispondi citando

dividiamo le due cose:

MATERIALE (non rifiuto).
nel caso specifico si tratta di trasportare del materiale, ad esempio terre e rocce da scavo, dal cantiere all'impianto (di terzi) per successivo utilizzo.
Una parvenza di logica di non obbligatorietà del possesso di licenza di trasporto del conto terzi potrebbe esserci. Ma è solo una mia opinione.

Io impiantista ritiro il materiale pertanto vengo con i miei camion in cantiere. Tu impresa carichi il materiale e quando esco dal cantiere è come se fosse già mio, in quanto lo ritiro io impiantista per riutilizzarlo a mio piacimento.

RIFIUTI: in questo caso il produttore per poter trasportare deve avere in conto proprio come da te detto per cat 2-bis.
Per la norma sui rifiuti il produttore è colui che genera il rifiuto e quindi o lo trasporta in conto proprio (avendo l'iscrizione all'albo gestori ambientali congruo al materiale trasportato) o affida il trasporto a terzi. In questo caso lo porta alla discarica di turno per conto dell'impresa e quindi è un puro conto terzi.



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
dimonte
Newbie
Newbie


Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Gio Ott 25, 2018 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando

non lo so se è il caso di incartarci su una normativa che è anche più complessa di quella delle gare di appalto. io mi riferisco alle due tipologie di autorizzazioni, una è il conto terzi rilasciata dalla Motorizzazione Civile l'altra è l'iscrizione all'ANGA per trasporto rifiuti. Nel caso dei rifiuti o che il trasporto lo fai per te stesso o che lo fai per un altro comunque devi essere iscritto nella relativa categoria di gestore ambientale. per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, c'è tutta una apposita normativa ed infinite sentenze che disciplinano la questione. E' tutto da vedere se possono essere considerate materiali oppure rifiuti a seconda di mille variabili che non è il caso di elencare, per esempio se vi è la presenza di sostanze contaminanti.



Torna in cima
Profilo Messaggio privato
indre
Newbie
Newbie


Registrato: Dec 20, 2007
Messaggi: 677

MessaggioInviato: Gio Ott 10, 2019 5:53 am    Oggetto: Rispondi citando

Quindi l unione europea ribalta l. Questione subappalto non ritenendo corretti i i limiti della legge nazionale...
Secondo voi da oggi in poi è lecito chiedere subappalto citando tale sentenza.con percentuali maggiori del 40%?



Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Gare D'appalto Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4
Pagina 4 di 4

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum




Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.