Inviato: Mar Giu 13, 2017 7:13 pm Oggetto: Gara in OG2 prev. + OS25 + OS2-A
Chiedo la gentilezza di essere "illuminato" (non arso vivo) da chi ne sa più di me.
Una procedura prevede:
prevalente OG 2 (es. € 4.250.000) - 91,793%
scorporabile OS 25 (es. € 30.000) - 0,648% (<10%)
scorporabile OS 2-A (es. € 350.000) - 7,559% (<10%)
io sono in possesso della sola OG2 di VI e mi è chiaro che l'avvalimento è vietato per le due scorporabili e pertanto nulla quaestio, ma vorreste spiegarmi i/il motivi/o per i/il quale secondo il RUP posso partecipare solo in ATI, in quanto non è posso dichiarare di voler subappaltare le due scorporabili???
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mer Giu 14, 2017 10:24 am Oggetto:
se il bando è stato pubblicato prima del 20.05.2017 è prevista tale possibilità dal 20 in poi, a seguito del decreto correttivo, tale previsione è illegittima.Ti riporto la vecchia normativa depennata e la nuova vei in quale periodo rientra il tuo appalto:
ART.105(questa vecchia versione)
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
ART.105(questa nuova versione) DAL 20.05.2017
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Grazie GARISTA45, sempre gentile come sovente solito tuo.
Giustamente il RUP motiva che la OS25 e OS 2-A sono due SIOS per le quali l'avvalimento è vietato, però io vado in difficoltà nel seguire il suo ragionamento in quanto non collima con quelle pochissime cose che conosco e con quelle che man mano cerco d'imparare.
Dal 19.01.2017 con l'entrata in vigore del DM 248 del 10.11.2016, ho capito che la OS 2-A e OS 25 solo e soltanto quando sono scorporabili e di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, esiste il divieto di subappalto oltre il 30%. Pertanto per la partecipazione ad una gara ed in mancanza di possesso del SOA, un'impresa deve fare ATI con chi la possiede; ho inteso pertanto che se di importo inferiore al 10% vi è l'obbligo del subappalto.
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