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DURC - Prime indicazioni sul nuovo decreto.
07/12/2007

In primo luogo il decreto attuativo definisce i criteri in base ai quali individuare le Casse Edili abilitate al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarita' Contributiva).

Negli ultimi anni, infatti, le maggiori associazioni imprenditoriali e sindacali avevano denunciato la proliferazione di Casse Edili a carattere locale che non riconoscevano il principio di reciprocita' e che, soprattutto, venivano fondate sulla base di contratti siglati da associazioni minori sia di parte imprenditoriale che sindacale.

Attualmente le Casse Edili soprannominate “anomale”, perche' basate su contratti a minor costo che vengono depositati presso il Cnel, sono quattro: Cassa Edile Sicilia, Cassa Sardegna, Edilcassa di Bolzano e Cenai.

Ora il decreto sul DURC precisa che, per poter emettere il documento di regolarita', le Casse Edili devono essere “costituite da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale, che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”.

In particolare, l'articolo 1 del decreto, in attuazione del comma 1175 e seguenti dell'unico articolo della legge 296/2006, meglio nota come Finanziaria 2007, che sarebbero dovuti diventare operativi dal 1° luglio 2007, stabilisce che “il possesso del DURC e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. (…)”.

In sintesi, il possesso del DURC si estende a tutti i datori di lavoro che vogliono godere dei suddetti benefici normativi e contributivi, tra i quali figura anche la riduzione dei contributi e dei premi pari all'11,50% concessa a favore delle imprese edili.

Altra fondamentale novita' introdotta dall'articolo 1 del decreto in oggetto riguarda l'obbligo del possesso del DURC da parte anche dei lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati in edilizia.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1, il DURC ha validita' mensile, cosi' come definito dall'articolo 7.

Lo stesso articolo decreta la validita' trimestrale del DURC nel solo settore degli appalti privati.

L'articolo 5 del decreto definisce i requisiti di regolarita' contributiva che sussistono in:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.

La regolarita' contributiva si ha anche in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

L'articolo 5 si sofferma poi sulla regolarita' contributiva nei confronti della Cassa Edile che si ottiene con:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

In mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5, gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (articolo 7).

Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non pregiudica il rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile. Tale scostamento e' quantificabile in misura inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, inferiore a € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC (articolo 8).

Infine, l'articolo 9 riguarda le cause ostative che impediscono il rilascio del DURC e, di conseguenza, la fruizione delle agevolazioni connesse al suo possesso.

La violazione da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al decreto in oggetto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, impedisce il rilascio del DURC. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

Solo per fare qualche esempio, si pensi che la durata del divieto di rilascio del DURC e' di 24 mesi se ricorrono casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro o con omissione o rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Per lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il blocco del rilascio del DURC e' pari a 18 mesi.
La violazione di norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro comporta una sospensione delle agevolazioni per 12 mesi, l'utilizzo di personale in nero implica il blocco delle agevolazioni per 6 mesi. 

Particolarmente rigida e' anche la disposizione che blocca i benefici per 3 mesi se il datore viola anche per una sola volta la disposizione sulla concessione del riposo giornaliero e settimanale.

Le cause ostative al rilascio del DURC sono riferite ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore de decreto, ossia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in “Gazzetta Ufficiale”.

fonte: Cassa edile di Milano.

 


 
 
 
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