Il Ministero del lavoro, con la nota n. 10849 del 18 giugno scorso, si e`
pronunciato di nuovo sul rilascio del Documento Unico di Regolarita`
Contributiva (Durc), ad integrazione di quanto gia` espresso nell`interpello n.
64/2009
Il dicastero, nel 2009, aveva chiarito che in presenza di
ricorso amministrativo, ai sensi dell`art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il
termine previsto dalla legge per la sua decisione, la mancata pronuncia
dell`organo competente deve intendersi quale silenzio rigetto che ha la medesima
valenza di una decisione espressa. In tal caso, pertanto, il ricorso
deve considerarsi respinto e in assenza di ricorso giudiziario non e`
possibile certificare la regolarita` contributiva dell`impresa.
Tuttavia - puntualizza il Ministero - l`art. 1, comma 2, del suddetto D.P.R.
stabilisce che ``contro gli atti amministrativi (...) di enti pubblici (...), e`
ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi,
nei limiti e con le modalita` previste dalla legge o dagli ordinamenti dei
singoli enti``.
Al riguardo, mentre l`Inail, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto
affermato dallo stesso dicastero nell`interpello n. 64/09 (ai sensi dell`art. 5,
comma 1, del D.P.R. n.314/2001, decorsi i termini previsti senza che gli organi
aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi avverso
i provvedimenti dell`Istituto si intendono respinti), l`Inps, secondo il
regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi
adottato in attuazione del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla legge n.
88/1989, non riconosce alcuna valenza, ai fini dell`esito del ricorso
amministrativo, all`inutile decorso del termine previsto dalla legge, rilevante
invece quale condizione di procedibilita` per promuovere il contenzioso
giudiziario.
Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato ha precisato come il
decorso del termine di novanta giorni non abbia effetti sostanziali, ma soltanto
processuali, senza far venir meno, in capo all`autorita` investita del ricorso,
il potere-dovere di deciderlo.
Inoltre - evidenzia la nota - deve rilevarsi come il DM 24 ottobre 2007, in
ordine alle cause non ostative al rilascio del Durc, prevede,
all`art. 8, comma 2, lett. a), che ``in pendenza di contenzioso amministrativo,
la regolarita` puo` essere dichiarata sino alla decisione che respinge il
ricorso``.
Premesso quanto sopra, secondo il nuovo orientamento del Ministero, la
formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo non osta alla
possibilita` da parte dell`Inps di attestare la regolarita` contributiva
dell`impresa ai fini del rilascio del Durc, fino alla decisione esplicita del
contenzioso da parte dell`organo competente.
Fonte:
Ance.it
|