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sentenze e pareri: PRECONTENZIOSO ANAC n.247/17 - ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE PONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
22/05/2017

E’ illegittima la clausola del bando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, pone a carico dell’aggiudicatario il rimborso dei costi di funzionamento della centrale di committenza.

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N.247 DEL 8 MARZO 2017.

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Centrale di committenza – spese  di funzionamento – clausola che pone a carico dell’aggiudicatario il rimborso  delle spese di funzionamento

E’  illegittima la clausola del bando che, al di fuori dei casi espressamente  previsti dalla legge, pone a carico dell’aggiudicatario il rimborso dei costi  di funzionamento della centrale di committenza.

Art. 37  d.lgs. n. 50/2016

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OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ANCE Catania – Procedura aperta per il completamento interventi di consolidamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale ex Convento Benedettine di Paternò – Importo a base di gara: euro 444.750,95 - S.A.: CUC Paternò-Adrano-Biancavilla
PREC 102/16/L

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza singola prot. n. 162532 del 4 novembre 2016 presentata da ANCE Catania – Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania con cui l’istante lamenta la illegittimità della clausola del bando della gara in oggetto che prevede che «in caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto a versare alla Stazione Appaltante una somma pari allo 0,5% dell’importo a b.a. quale copertura spese di funzionamento della centrale di committenza. La dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara», in quanto comporterebbe il trasferimento su soggetti privati dei costi dell’organizzazione di una funzione amministrativa gravante sui Comuni;

VISTA la memoria (prot. n. 2244 del 10 gennaio 2017) prodotta dalla stazione appaltante nella quale si rileva che si tratta di una gara telematica per la quale la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3042) ha valutato come legittima la previsione della remunerazione dei costi di funzionamento e si evidenzia che la spesa non grava sui concorrenti ma solo sull’aggiudicatario in qualità di contraente con la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che nell’Atto di segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015, con riferimento alla prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica, anche in modalità ASP (Application Service Provider), di alcune centrali di committenza, l’Autorità ha ritenuto che « le previsioni normative di rango primario (…) che consentono l’introduzione di meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermano la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza ed evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che in termini generali abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto»;

RITENUTO che la procedura di gara in esame non rientra nell’ambito di applicazione delle specifiche previsioni di rango primario (art. 11, commi 3, 10 e 11, d.l. n. 98/2011) che consentono l’introduzione di meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante posti a carico dell’aggiudicatario:

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

IL CONSIGLIO

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

è illegittima la clausola del bando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, pone a carico dell’aggiudicatario il rimborso dei costi di funzionamento della centrale di committenza.

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(Fonte: anticorruzione.it)

 


 
 
 
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