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sentenze e pareri: PRECONTENZIOSO ANAC N.437/17, POSSIBILITÀ DI QUALIFICARSI CON IL POSSESSO DELLA SOLA OG1.
23/09/2017

E’ illegittimo e contrario ai principi di par condicio l’operato della stazione appaltante che, pur avendo correttamente previsto nelle indicazioni del bando che le imprese qualificate nella categoria generale OG1 scorporabile possano concorrere anche per la categoria specializzata prevalente OS6, nel caso di segnalata impossibilità di iscriversi alla procedura di gara con la sola cat. OG1, non disponga l’attivazione necessaria sul MEPA per l’abilitazione alle imprese che formulino R.d.O. nella predetta cat. OG1.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n.191526 del 28 dicembre 2016 con cui la Tecno Edil S.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità del bando di gara nella procedura in oggetto per l’affidamento di un appalto di lavori con categoria prevalente OS6 e scorporabile OG1; chiedeva inoltre se fosse legittima la previsione di un'unica categoria scorporabile accanto alla prevalente;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 3 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che la procedura in oggetto prevede come categoria prevalente la cat. OS6 e come scorporabile la OG 1 e il bando all’art. 6 rubricato “scelta del contraente” precisa che saranno invitate a) tutte le ditte abilitate nel MEPA al bando relativo alla cat. OG1 essendo le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 ricomprese nella categoria citata; b) tutte le ditte comprese nel settore OS6in possesso dell’importo della classifica richiesta;;

RILEVATO che la società istante lamenta di non aver potuto iscriversi alla RDO relativa alla procedura in oggetto perché la procedura telematica del portale MEPA si arrestava in quanto l’impresa non risultava qualificata in cat. OS6;

RILEVATO che, a seguito delle segnalazioni ricevute dai concorrenti, l’ente appaltante dichiara di aver accertato che la procedura telematica non funzionava e non consentiva agli operatori economici in possesso della sola qualificazione nella cat. OG1 di partecipare alla gara;

RILEVATO che la stazione appaltante ha redatto gli atti di gara tenendo conto del principio secondo cui “le categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria sono eseguibili anche dall’aggiudicatario privo delle relative qualificazioni mentre, solo al fine di evitare contestazioni, è necessario prevedere nel bando tale possibilità” ( vd. ANAC Determinazione 8/2002 e Cons. di Stato sez. V 12.7.2010 n. 4481) statuito già dall’art. 74 comma 3 DPR 554/1999 e ribadito nel vecchio DPR 207/2010 art. 109;

CONSIDERATO che l'Autorità, con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità;

RITENUTO che il bando sia stato correttamente redatto nel rispetto dei principi di par condicio e della normativa in materia di qualificazione, tuttavia, l’ente appaltante, accertato il disservizio verificatosi nell’iscrizione alla procedura telematica MEPA, avrebbe dovuto risolvere il problema ai concorrenti disponendo l’attivazione necessaria per l’abilitazione della R.d.O. alla categoria OG1;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

(Fonte: anticorruzione.it)

 


 
 
 
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