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sentenze e pareri: INCARICHI DI PROGETTAZIONE: non si possono affidare con procedimenti incentrati sulla fiducia.
23/04/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Deliberazione n. 43 del 20/02/2007.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Burago di Molgora – affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento della mensa scolastica.



Sintesi

FATTO:

il Comune ha pubblicato un bando per il conferimento di un incarico professionale, di importo inferiore a 100.000 euro. Per la valutazione comparativa dei curricula sono stati individuati i seguenti criteri:

-- esperienza professionale,
-- qualificazione professionale numero e importanza delle progettazioni già effettuate,
-- opere analoghe e tempo di esecuzione della progettazione,
-- importante ai fini di una sollecita realizzazione dell’opera,
-- colloquio con il responsabile del procedimento.”

Il bando precisava, inoltre, che la stazione appaltante “verificata e tenuta presente l’esperienza e la capacità professionale di coloro che si sono proposti, sceglierà il professionista al quale attribuire l’incarico”, previa “congrua motivazione”.

Successivamente l’Amministrazione riceveva la richiesta di annullamento del procedimento, presentata da un concorrente, con la quale si contesta la mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio ed il loro valore, in violazione dell’articolo 82 del d. Lgs. n. 163/2006.

L'autorità a seguito di opportune valutazioni riteneva :

-- che era era stato configurato un procedimento di scelta basato sul previgente sistema di attribuzione dell’incarico incentrato sulla “fiducia”

-- e che la procedura di affidamento dell’incarico di progettazione di che trattasi non era conforme.


DELIBERA INTEGRALE:

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
Deliberazione n. 43 del 20/02/2007
 
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Burago di Molgora –  affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento della mensa scolastica.
 
Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 26 ottobre 2006 il Comune istante ha pubblicato il bando per il conferimento dell’incarico professionale indicato in oggetto, di importo inferiore a 100.000 euro. Per la valutazione comparativa dei curricula sono stati individuati i seguenti criteri:

“esperienza professionale, qualificazione professionale numero e importanza delle progettazioni già effettuate, opere analoghe e tempo di esecuzione della progettazione, importante ai fini di una sollecita realizzazione dell’opera, oltre a colloquio con il responsabile del procedimento.”

Il bando precisava, inoltre, che la stazione appaltante “verificata e tenuta presente l’esperienza e la capacità professionale di coloro che si sono proposti, sceglierà il professionista al quale attribuire l’incarico”, previa “congrua motivazione”.

Alla selezione sono stati invitati tutti i professionisti che hanno presentato richiesta di partecipazione, nel numero di 32.

In data 14 dicembre 2006 l’Amministrazione ha ricevuto la richiesta di annullamento del procedimento, presentata da un concorrente, con la quale si contesta la mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio ed il loro valore, in violazione dell’articolo 82 del d. Lgs. n. 163/2006.

In data 22 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale la S.A. formula istanza di parere per la definizione della controversia sopra descritta.

A riscontro dell’istruttoria procedimentale, la società di progettazione esponente ha ribadito quanto già rappresentato all’Amministrazione evidenziando l’illegittimità del procedimento posto in essere.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del d. Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Si precisa che il rinvio contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 91 alla procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza bando da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa) non è applicabile al bando in esame, tenuto che le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007 (ora 1° agosto 2007, ex d. Lgs. n. 6/2007).

Gli incarichi di progettazione cd. di prima fascia, pur nella non completa operatività della disciplina, devono comunque essere affidati sulla base di una procedura concorsuale, ancorche' in forma semplificata. Al riguardo, sono di ausilio gli indirizzi dettati dall’Autorità con determinazione n. 1/2006, che trovano piena conferma nella vigente normativa.

La concreta applicazione dei principi espressi dal citato articolo 91, comporta l’esperimento di una procedura competitiva e comparativa che preveda nell’avviso di selezione, adeguatamente pubblicizzato, l’indicazione dei criteri di valutazione dei curricula. In sede di bando, tuttavia, non è richiesta un'espressa e puntuale predeterminazione dei pesi ponderali assegnati a ciascun criterio.

Ciò significa che, prima di procedere all’apertura della documentazione, la Commissione si deve determinare in relazione al peso da attribuire a ciascun criterio individuato nel bando, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti dai concorrenti.

Nel caso di specie, non risulta sia stata effettuata tale preventiva assegnazione a ciascun criterio.

Inoltre, ai fini della selezione dei concorrenti, oltre a determinati criteri di tipo oggettivo, è stata prevista l’effettuazione di un colloquio con il responsabile del procedimento, teso, come si evince dal verbale del 28.11.2006, a verificare l’attitudine dei professionisti a sviluppare una collaborazione improntata ai principi di lealtà e buona fede.

Tale procedura irrituale e non concorsuale non è prevista per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, alla cui conclusione si deve pervenire sulla base di criteri certi e oggettivi, mentre l’effettuazione di un colloquio, peraltro senza preventiva indicazione delle modalità di esplicazione, si presta a eventuali lesioni del principio della parità di trattamento e di imparzialità, non potendosi avere certezza che gli argomenti e le domande poste a base del colloquio siano sempre le stesse per tutti i concorrenti e non potendosi, di conseguenza, effettuare alcun controllo sull’imparzialità dell’aggiudicazione.

Non può non rilevarsi, inoltre, che le motivazione che hanno indotto l’Amministrazione ad inserire il colloquio fra i criteri di selezione, e cioè il grado di affidamento che il committente ripone non solo nella capacità del professionista, ma anche nella sua attitudine a sviluppare una collaborazione improntata al rispetto reciproco dei principi di lealtà e buona fede, sono tipiche degli affidamenti fiduciari, non più previsti dall’ordinamento.

Pertanto, è stato configurato un procedimento di scelta basato ancora sul previgente sistema di attribuzione dell’incarico incentrato sulla “fiducia”, in relazione al quale l’unica motivazione richiesta doveva riguardare l’idoneità del prescelto in ordine all’incarico oggetto dell’affidamento.


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene  non conforme la procedura di affidamento dell’incarico di progettazione di che trattasi.




Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
Alessandro Botto                                                          Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 Febbraio 2007 






 

 


 
 
 
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