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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Regolamento sulla formazione continua dei geometri
14/03/2007

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI - COMUNICATO - Regolamento sulla formazione continua dei geometri (GU n. 53 del 5-3-2007)

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 

COMUNICATO 
Regolamento sulla formazione continua dei geometri

    Visto   l'art.   23  lettera b)  del  codice  deontologico  della
categoria   il   quale   prevede  che  il  geometra  deve  «mantenere
costantemente   aggiornata   la  propria  preparazione  professionale
attraverso   lo   svolgimento  e  la  frequenza  delle  attivita'  di
informazione,  di  formazione  e  aggiornamento  secondo le modalita'
statuite  dal  Consiglio  nazionale  sentiti  i collegi provinciali e
circondariali»
    Vista  la mozione approvata dall'assemblea dei presidenti in data
23 giugno 2006.
    Omissis.

                               Art. 1.
                               Oggetto
    Il   presente   regolamento   disciplina   l'aggiornamento  della
preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.
    La  «formazione  professionale continua» e' alla base delle norme
deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    Il   presente   regolamento   e'   parte  integrante  del  codice
deontologico   ed  e',  quindi,  applicabile  a  tutti  gli  iscritti
all'Albo.
    Omissis.

                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
    1.  Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e
sara'   obbligatorio   per  ogni  iscritto  all'Albo  a  partire  dal
1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.
    2.  Ciascun collegio potra' avviare le procedure obbligatorie per
la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.
    3.  Il  periodo  dal  1° gennaio  2007  al 31 dicembre 2009 viene
considerato  periodo  di  monitoraggio  e  sperimentazione.  Entro il
31 dicembre   2008   il  Consiglio  nazionale  geometri  valutera'  i
risultati  della formazione ed eventualmente adottera' correttivi e/o
modificazioni  al  presente regolamento che dovranno essere approvate
entro il 31 dicembre 2009.
    4.  In  relazione  alle disposizioni del presente regolamento, il
Consiglio nazionale puo' emanare norme di attuazione, coordinamento e
indirizzo  che definiscono modalita' e procedure di svolgimento delle
attivita' e degli eventi alla formazione professionale continua.
    Omissis.
    Il  testo  completo  del Regolamento sulla formazione continua e'
consultabile sul sito internet www.cng.it.



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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