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Guide: Sicurezza: Ponteggi metallici fissi.
08/12/2006

Capo 5 Ponteggi metallici fissi
Articolo 30 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Articolo 31 Relazione tecnica
Articolo 32 Progetto
Articolo 33 Disegno
Articolo 34 Nome del fabbricante
Articolo 35 Caratteristiche di resistenza
Articolo 36 Montaggio e smontaggio
Articolo 37 Manutenzione e revisione
Articolo 38 Norme particolari ai ponti metallici
D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


CAPO V - Ponteggi metallici fissi

Articolo 30 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

[1] La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.

[2] Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

[3] Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

[4] Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai commi precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.


Articolo 31 - Relazione tecnica

[1] La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Articolo 32 - Progetto

[1] I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessita' in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
2) disegno esecutivo.
[2] Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

[3] Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.


Articolo 33 - Disegno

[1] Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformita' di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino: 1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalita' e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
[2] Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalita' e la firma del responsabile del cantiere.

[3] Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Articolo 34 - Nome del fabbricante

[1] Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.


Articolo 35 - Caratteristiche di resistenza

[1] Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30.

[2] Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta.

[3] L'estremita' inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante.

[4] I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

[5] I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.

[6] A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

[7] Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.


Articolo 36 - Montaggio e smontaggio

[1] Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

[2] I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m. 1,80 da asse ad asse.

[3] Nel serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

[4] Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo' fare parte del parapetto.

[5] Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.


Articolo 37 - Manutenzione e revisione

[1] Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

[2] I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.


Articolo 38 - Norme particolari ai ponti metallici

[1] Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

[2] È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.

[3] È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

[4] Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

 


 
 
 
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