Appalti
di servizi: legittima la richiesta della “cauzione
provvisoria, pur in assenza di un preciso obbligo di legge
(come, invece, per l’appalto di opere pubbliche)
Valida
e chiara, a pena di esclusione, la richiesta di autentica
notarile oppure di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, contenenti l’espressa indicazione del potere
di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
Il
T.A.R. del Trentino Alto Adige, sede di Trento, con la
sentenza numero 72 del 24 febbraio 2003 si occupa del
ricorso avverso del provvedimento di esclusione della
ricorrente dalla gara per l’affidamento in appalto del
servizio di controllo rendicontuale e finanziario degli
interventi formativi a supporto tecnico del Servizio
addestramento e formazione professionale della Provincia
autonoma di Trento
La
lagnanza si basa sulla presunta irregolarità, rispetto alle
prescrizioni del bando di gara, della polizza provvisoria
presentata dalla ricorrente.
L’adito
giudice amministrativo conferma l’operato
dell’amministrazione aggiudicatrice sulla base delle
seguenti considerazioni:
F
l’istituto
della “cauzione provvisoria”, teso a garantire la serietà
e l’affidabilità dell’offerta, è certamente
configurabile, pur in assenza di un preciso obbligo di legge
(come, invece, per l’appalto di opere pubbliche), anche per
l’appalto di servizi
Si
è quindi in presenza di disposizioni pienamente legittime,
che non si pongono in contrasto né con il D.lgs. n. 157 del
1995 – che non contiene alcun divieto al riguardo -, né con
l’art. 8 della legge provinciale n. 23 del 1990 – in cui
si prevede che “per la stipulazione dei contratti di cui
alla presente legge non è richiesta la prestazione di
cauzione provvisoria” -, trattandosi di una norma afferente
genericamente all’attività contrattuale della P.A.T. e come
tale non certo idonea ad impedire la previsione di una
cauzione provvisoria nella fase di partecipazione alla gara
per le imprese concorrenti: ed è appunto in questi termini, e
con carattere di mera sussidiarietà al D.lgs. n. 157 del
1995, che la citata legge provinciale viene richiamata dal
bando di gara e dalle allegate norme di partecipazione
F
la
portata dell’ art. 4 (paragrafo 4.1) delle Norme di
partecipazione alla gara sia estremamente chiara, laddove,
individuando le modalità di costituzione della cauzione
provvisoria, contempla la possibilità di effettuarla mediante
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Istituto di credito o della
Compagnia di assicurazione, con autentica notarile oppure con
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000,
contenenti l’espressa indicazione del potere di impegnare
validamente il soggetto fideiussore.
Poiché
nella fattispecie, la Società ricorrente ha prodotto polizza
fideiussoria sottoscritta da un funzionario procuratore
di una Compagnia,. peraltro non accompagnata da autentica
notarile o da dichiarazione sostitutiva attestante il potere
del sottoscrittore di impegnare la Compagnia assicuratrice a
dare piena esecuzione ai contenuti della prestata garanzia.,
il giudice amministrativo conferma che “La cauzione
provvisoria effettuata in questi termini non rispecchia né la
lettera né la ratio della ricordata disposizione normativa,
ponendosi anzi in contrasto con la stessa: e, considerando che
si tratta di prescrizione dettata dall’esigenza di garantire
la correttezza dell’offerta nel rispetto della par condicio
delle Imprese concorrenti e perciò posta a pena di
esclusione, il mancato rispetto della stessa ha comportato
appunto – in forza della preminenza del criterio formale più
volte affermato da questo Tribunale amministrativo (si veda,
fra le altre, la sentenza n. 243 del 2001) - l’esclusione
dalla gara della Società ricorrente.”
L’emarginata
sentenza va inoltre segnalata per le acute precisazioni in
materia di potere del legale rappresentante” dell’Istituto
di credito o della Compagnia di assicurazione.
Osservano
infatti i giudici trentini: che il concetto di “legale
rappresentante” dell’Istituto di credito o della Compagnia
di assicurazione, va inteso nel senso del “procuratore”
che abbia il potere:
F
non
solo di sottoscrivere l’atto fideiussorio,
F
ma
anche quello di impegnare il soggetto garante così come
richiesto dalla normativa di gara:
In
concreto, ciò che rileva non è il fatto che la firma della
fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sia quella
di un procuratore dell’Istituto di credito o della Compagnia
assicuratrice – il che è avvenuto per tutte le concorrenti
-, ma la connotazione del procuratore in parola, che per le
Società controinteressate risulta, in forza di espressa
indicazione mediante autentica notarile o autodichiarazione,
titolare del potere di impegnare in toto il soggetto
garante, mentre altrettanto non è a dirsi per la ricorrente
che non lo ha esplicitato in nessuno dei due modi previsti
dalla normativa (e del resto, non traspare neppure dal
successivo atto del 20.11.2002).
Ora
quest’ultima affermazione ha un rilevanza non indifferente
negli appalti pubblici di lavori.
Si
ricorderà infatti che la norma della Legge Merloni prevede
che il fideiussiore della provvisoria (2%) debba
impegnarsi ad emettere, in caso di aggiudicazione, anche la
polizza definitiva. (10%).
Tale
impegno, se sottoscritto da un’Agente di Assicurazione,
all’atto dell’emissione di una garanzia pari al 2%
dell’importo del valore indicato nella gara, impegna in
toto la
Compagnia ad emettere un successiva cauzione (la definitiva
appunto) per un importo come minimo 5 volte superiore.
Si
ricorderà inoltre che la Legge 109/94 ha subito l’ultima
modificazione da parte della Legge 166/2002 entrata in vigore
in agosto dello stesso anno.
Tra
le novità, segnaliamo il maggior importo della definitiva in
caso di ribassi d’asta superiori rispettivamente al 10 o al
20 per cento dell’ importo del lavori.
Ciò
significa un aumento, a volte anche molto rilevante, del
rapporto fra l’importo della provvisoria e quella della
definitiva.
E
quindi , anche alla luce dell’emarginata sentenza, diventa
quasi necessario, se non utilissimo, da parte delle
amministrazioni, demandare ad un notaio (o all’autocerificazione),
il verificare che il “legale rappresentante” sia realmente
dotato dei poteri per l’emissione di entrambe le garanzie,
onde evitare il verificarsi di un aggiudicatario
……sprovvisto di “definitiva” (con tutte le note
conseguenze che questo comporta!!!)
A
cura di Sonia LAZZINI
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI
TRENTO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 322 del 2002 proposto dalla **** S.P.A., in persona
del legale rappresentante rag. Renato Vercelloni,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Albertazzi,
Cristina Carnielli, Francesco Versaci e Andrea Valorzi, presso
quest’ultimo domiciliata in Trento, Via Calepina n. 65;
CONTRO
-
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò
Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Alessio Falferi, con
domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15;
-
il PRESIDENTE DELLA GARA per l’affidamento dell’appalto
del “Servizio di controllo rendicontuale e finanziario degli
interventi formativi a supporto tecnico del servizio
addestramento e formazione professionale della Provincia
autonoma di Trento”, non costituito in giudizio;
-
il SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E GESTIONI GENERALI – UFFICIO
APPALTI della Provincia autonoma di Trento, in persona del
Dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;
e
nei confronti:
-
della Società **** S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
-
della **** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
-
della **** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per
l’annullamento,
previa
adozione di misura cautelare d’urgenza e sospensione degli
effetti:
-
del provvedimento di esclusione della **** S.p.A. dalla gara
per l’affidamento in appalto del servizio di controllo
rendicontuale e finanziario degli interventi formativi a
supporto tecnico del Servizio addestramento e formazione
professionale della Provincia autonoma di Trento, giusta
verbale prot. n. 82 del 30 agosto 2002;
-
dell’articolo 4 delle “Norme per la partecipazione alla
gara”, allegate al Bando di gara prot. n. 9425/135 del 2002,
per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di
controllo rendicontuale e finanziario degli interventi
formativi a supporto tecnico del Servizio addestramento e
formazione professionale della Provincia autonoma di
Trento”;
-
dell’articolo 11 del Bando di gara, nella parte in cui
prescrive la prestazione della cauzione provvisoria;
e,
in subordine,
-
del provvedimento di ammissione delle società **** s.p.a.,
**** s.p.a. e **** s.r.l. alla gara de qua;
-
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
i “motivi aggiunti” con l’ulteriore documentazione;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione
provinciale intimata ;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi
alla pubblica udienza del 12 dicembre 2002 - relatore il Cons.
Gianfranco Bronzetti - l’avv. Andrea Maria Valorzi per la
ricorrente e l'avv. Maurizio Dalla Serra per
l'Amministrazione resistente;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con
ricorso ritualmente notificato – e depositato in data 24-30
ottobre 2002 - la Società **** impugnava, chiedendone
l’annullamento, previa adozione di misure cautelari urgenti
e sospensiva, il provvedimento di esclusione (verbale di gara
del 30.8.2002) dalla gara per l’appalto del “Servizio di
controllo rendicontuale e finanziario degli interventi
formativi a supporto tecnico del Servizio addestramento e
formazione professionale della Provincia autonoma di Trento”
– indetto con bando prot. n. 9425/135, giusta determinazione
del dirigente del Servizio Addestramento e formazione
professionale della P.A.T. n. 106 del 12.6.2002 (importo a
base d’appalto euro 694.166,66) -, avendo la ricorrente
presentato, a garanzia della cauzione provvisoria, una polizza
fideiussoria non conforme al disposto dell’art. 4, paragrafo
4.1, delle “Norme di partecipazione alla gara” (Allegato 1
del bando); ed impugnava altresì il predetto art. 4 di tali
norme, nonché l’art. 11 del bando di gara nella parte in
cui prescrive la prestazione della cauzione provvisoria.
A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in
diritto:
1)
Eccesso di potere – violazione del principio generale di
partecipazione sostanziale alle pubbliche gare – violazione
dei criteri generali di interpretazione delle clausole del
bando di gara – travisamento dei fatti;
2)
Violazione dell’art. 16 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 –
violazione dell’art. 6, lett. b) , legge 7 agosto 1990, n.
241 – travisamento dei fatti;
3)
Violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 –
difetto di motivazione;
4)
Violazione dell’art. 8 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 – falsa
applicazione del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Con “motivi aggiunti” ritualmente notificati – e
depositati in data 9 dicembre 2002 - la Società ricorrente
impugnava, chiedendone l’annullamento in via subordinata, il
provvedimento (sempre riferito al richiamato verbale del
30.8.2002) con il quale le Società ****, **** e **** sono
state ammesse alla gara in parola, deducendo a sostegno le
seguenti ulteriori censure in diritto:
5)
Violazione dell’articolo 4, paragrafo 4.1., delle Norme di
partecipazione alla gara (Allegato 1 al bando di gara);
6)
Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento;
7)
Violazione degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 – eccesso di potere per illogicità manifesta,
contraddittorietà e disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione provinciale
intimata, eccependo l’inammissibilità del ricorso (per
tardività) laddove tende a censurare le disposizioni di gara
relative alla cauzione provvisoria e contestando comunque la
fondatezza del ricorso medesimo, chiedendone pertanto il
rigetto, in una con la formulata istanza cautelare.
Con decreto presidenziale n. 123/2002 veniva respinta la
richiesta di misura cautelare d’urgenza e con ordinanza n.
129/2002 veniva rigettata la domanda incidentale di
sospensione.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2002 la causa è stata
trattenuta in decisione.
D
I R I T T O
Il
ricorso – volto all’annullamento degli atti descritti in
epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi – è
infondato nel merito, per cui si può prescindere dall’esame
della dedotta (parziale) inammissibilità.
1.-
Il gravame si incentra sostanzialmente sull’art. 4
(paragrafo 4.1.) delle “Norme di partecipazione alla
gara”, il quale – occupandosi della cauzione provvisoria,
con richiamo all’art. 11 del bando – dispone che “ai
fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, la documentazione comprovante la
costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari
al 5% dell’importo a base di gara, a garanzia della stipula
del contratto in caso di aggiudicazione … . La costituzione
del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite
deposito in contanti, oppure libretto di deposito al
portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo
Stato,oppure fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs.
1.9.1993, n. 385 o del D. lgs. 17.3.1995, n. 175”; e
aggiunge che nel caso in cui l’Impresa presenti fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria, queste devono portare la
“sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto
fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito)
in una delle seguenti modalità: I) con autentica notarile,
contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a
chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto
fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o
alla polizza fideiussoria; oppure II) con presentazione in
allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la
polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera), di possedere
la qualifica di legale rappresentante ed il potere di
impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di
assicurazione o Istituto di credito)”; ed infine ribadisce
che “la mancata costituzione del deposito cauzionale con il
rispetto delle modalità sopra indicate comporta
l’esclusione dalla gara”.
In concreto, la riportata norma viene censurata dalla Società
ricorrente sia sotto il profilo della legittimità, sia sotto
quello della portata e della conseguente applicazione.
2.-
Per quanto attiene al primo aspetto (dedotto con il IV motivo
di gravame), giova rilevare che - a prescindere dai dubbi in
ordine alla sindacabilità delle prescrizioni di gara, in
quanto espressione della discrezionalità
dell’Amministrazione (si veda sul punto la sentenza di
questo Tribunale amministrativo n. 249 del 2000) –
l’istituto della “cauzione provvisoria”, teso a
garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, è
certamente configurabile, pur in assenza di un preciso obbligo
di legge (come, invece, per l’appalto di opere pubbliche),
anche per l’appalto di servizi, purchè sia espressamente
previsto dalla lex specialis della gara (cfr.: Cons.
Stato, Sez. V, 15.11.2001, n. 5843; T.A.R. Campania –
Napoli, Sez. I, 23.10.2001, n.4647; T.A.R. Marche 2.9.2002, n.
985).
Nel
caso in esame tale previsione risulta puntualmente indicata
nell’art. 11 del bando di gara e meglio esplicitata nel
riprodotto art. 4 (paragrafo 4.1) delle norme di
partecipazione allegate al bando medesimo.
Si
è quindi in presenza di disposizioni pienamente legittime,
che non si pongono in contrasto né con il D.lgs. n. 157 del
1995 – che non contiene alcun divieto al riguardo -, né con
l’art. 8 della legge provinciale n. 23 del 1990 – in cui
si prevede che “per la stipulazione dei contratti di cui
alla presente legge non è richiesta la prestazione di
cauzione provvisoria” -, trattandosi di una norma afferente
genericamente all’attività contrattuale della P.A.T. e come
tale non certo idonea ad impedire la previsione di una
cauzione provvisoria nella fase di partecipazione alla gara
per le imprese concorrenti: ed è appunto in questi termini, e
con carattere di mera sussidiarietà al D.lgs. n. 157 del
1995, che la citata legge provinciale viene richiamata dal
bando di gara e dalle allegate norme di partecipazione.
3.-
Per quanto concerne il secondo aspetto (evidenziato
peculiarmente nel I e nel II motivo di gravame), va osservato
come la portata del citato art. 4 (paragrafo 4.1) delle Norme
di partecipazione alla gara sia estremamente chiara, laddove,
individuando le modalità di costituzione della cauzione
provvisoria, contempla la possibilità di effettuarla mediante
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Istituto di credito o della
Compagnia di assicurazione, con autentica notarile oppure con
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000,
contenenti l’espressa indicazione del potere di impegnare
validamente il soggetto fideiussore.
Nella
specie la Società ricorrente ha prodotto polizza fideiussoria
sottoscritta da un funzionario procuratore dell’**** S.p.A.,
peraltro non accompagnata da autentica notarile o da
dichiarazione sostitutiva attestante il potere del
sottoscrittore di impegnare la Compagnia assicuratrice a dare
piena esecuzione ai contenuti della prestata garanzia.
La
cauzione provvisoria effettuata in questi termini non
rispecchia né la lettera né la ratio della ricordata
disposizione normativa, ponendosi anzi in contrasto con la
stessa: e, considerando che si tratta di prescrizione dettata
dall’esigenza di garantire la correttezza dell’offerta nel
rispetto della par condicio delle Imprese concorrenti e
perciò posta a pena di esclusione, il mancato rispetto della
stessa ha comportato appunto – in forza della preminenza del
criterio formale più volte affermato da questo Tribunale
amministrativo (si veda, fra le altre, la sentenza n. 243 del
2001) - l’esclusione dalla gara della Società ricorrente.
Né
vale, al riguardo, invocare l’art. 16 del D.lgs. n.
157 del 1995 secondo cui “nei limiti previsti dagli artt.
12, comma 1, 13, 14 e 15, le Amministrazioni aggiudicatrici
invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentate” : e ciò non soltanto
perché si tratta di una facoltà dell’Amministrazione
appaltante, ma, e soprattutto, perché essa – come si evince
dal richiamo agli artt. 12, 13, 14 e 15 del predetto decreto
– si riferisce ad ipotesi del tutto diverse a quella in
esame.
4.-
A questo punto, se da un lato va disatteso il dedotto difetto
di motivazione ( di cui al III motivo di gravame), essendo a
tal fine sufficiente la specificazione della avvenuta
violazione della normativa di gara con espresso riferimento
alla irregolarità della prodotta polizza fideiussoria (si
veda il verbale del 30.8.2002), dall’altro devesi
sottolineare come la Società ricorrente abbia dato una
interpretazione errata dei contenuti della menzionata
ordinanza n. 129/2002 di questo Tribunale amministrativo.
E’,
infatti, palese che il concetto di “legale rappresentante”
dell’Istituto di credito o della Compagnia di assicurazione,
ivi espresso, va inteso nel senso del “procuratore” che
abbia il potere non solo di sottoscrivere l’atto
fideiussorio, ma anche quello di impegnare il soggetto garante
così come richiesto dalla normativa di gara: carattere questo
determinante, che è stato appunto documentato dalle Società
controinteressate, ma non dalla ricorrente.
In
concreto, ciò che rileva non è il fatto che la firma della
fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sia quella
di un procuratore dell’Istituto di credito o della Compagnia
assicuratrice – il che è avvenuto per tutte le concorrenti
-, ma la connotazione del procuratore in parola, che per le
Società controinteressate risulta, in forza di espressa
indicazione mediante autentica notarile o autodichiarazione,
titolare del potere di impegnare in toto il soggetto
garante, mentre altrettanto non è a dirsi per la ricorrente
che non lo ha esplicitato in nessuno dei due modi previsti
dalla normativa (e del resto, non traspare neppure dal
successivo atto del 20.11.2002).
Vengono
così a perdere ogni consistenza anche le censure (di cui al
V, VI e VII motivo di gravame) di illegittima ammissione alla
gara e conseguente disparità di trattamento relativamente
alle Società controinteressate: è, infatti, evidente che le
predette Società Reconta, **** e ****, avendo fornito
regolare documentazione relativa alla cauzione provvisoria
(fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, accompagnate
dalla prescritta assunzione di impegno del soggetto garante),
si trovavano in posizione nettamente diversa da
quella della ricorrente e dovevano essere, come in effetti è
avvenuto, ammesse a pieno titolo alla gara de qua.
5.-
Per le esposte considerazioni, resta confermata la legittimità
dei provvedimenti impugnati ed il ricorso va quindi respinto.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino -
Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 322 del 2002, lo respinge.
Spese
del giudizio compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre
2002, con l’intervento dei Magistrati:
dott.
Paolo Numerico Presidente
dott.
Silvia La Guardia
Consigliere
dott.
Gianfranco Bronzetti Consigliere
estensore
Pubblicata
nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno
24 febbraio 2003.
Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli