Gli impianti di casa alla prova di conformita'
Da quest'anno sono state rivoluzionate le regole base sulla sicurezza degli impianti, singoli o condominiali che siano: se ne e' occupato il
Decreto dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37. La prima novita' e' il fatto che sottoposti alla nuova disciplina sono non solo gli impianti di qualunque tipo (elettricita', gas, riscaldamento, acqua, ascensore,
raiTv, telefonici, antifurto, antincendio con l'aggiunta recente anche dei cancelli automatizzati), ma che sono compresi, oltre quelli installati in edifici civili, anche quelli posti altrove. Il decreto si occupa oltre che dei casi di installazione e manutenzione straordinaria anche di quelli di manutenzione ordinaria.
Tutte le opere devono essere eseguite da imprese e personale specializzato, iscritto negli elenchi presso la camera di Commercio per il ramo di competenza, salvo sanzioni applicabili anche al committente delle opere (da mille a diecimila euro). Nei palazzi condominiali sono responsabili in solido i proprietari, che possono rifarsi sull'amministratore, se responsabile. I requisiti delle imprese abilitate sono dal 2008 piu' rigidi, rispetto a quelli applicati in passato.
Gli interventi (salvo quelli di manutenzione ordinaria) prevedono che al termine dei lavori l'installatore esegua il collaudo e rilasci una dichiarazione di conformita' alle norme in base a un modello allegato (riprodotto qui sotto). Insieme ad essa va compilata una relazione sulla tipologia dei materiali impiegati. In mancanza della dichiarazione, sono previste multe da cento a mille euro a carico del committente.
In caso di installazione, trasformazione e ampliamento va redatto un progetto, che comprenda lo schema dell'impianto nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia delle opere. Se ne occupera' lo stesso tecnico installatore per gli interventi su impianti piu' semplici, mentre la competenza passa a un professionista iscritto all'albo per quelli piu' complessi. Tra questi ultimi, quelli elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kw o a servizio di singole unita' immobiliari di oltre 400 mq, gli elettrici industriali, quelli di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate per l'evacuazione dei fumi (comuni nei condomini) e gli impianti del gas inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi. Il progetto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia comunale.
In caso di rifacimento parziale, dichiarazione di conformita' e progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto.
Resta possibile per il committente sostituire la dichiarazione non rilasciata con una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze (una sorta di perizia tecnica a posteriori). Il tutto purche' i lavori risalgano a prima del 27 marzo 2008.
In caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, il nuovo utente deve consegnare entro un mese al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto(esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della dichiarazione di rispondenza, pena la successiva sospensione della fornitura. Nessun adempimento, pero', quando si passa da un'azienda di distribuzione a un'altra. Qualora sia previsto il progetto, la dichiarazione di conformita' va consegnata anche in caso di potenziamento dell'impianto (quando per esempio si toccano i 6 kw di potenza impegnata per l'elettricita').
Il nuovo decreto prevedeva anche che le dichiarazioni di conformita' fossero allegate ai rogiti di compravendita, alle donazioni, e ai contratti di locazione, salvo diversi patti contrattuali. Tale obbligo e' stato cancellato dal Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Restano valide le garanzie previste dal codice civile sui vizi occulti dell'immobile venduto. E resta anche in vigore l'articolo 9 del Dm Sviluppo che prevede che nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali sia necessaria la dichiarazione di conformita' (nonche' del certificato di collaudo, se previsto), per ottenere l'agibilita'.
Il decreto-quadro sulla sicurezza non si occupa (ne' potrebbe farlo) delle norme tecniche in base alle quali ciascun tipo di impianto va considerato sicuro: ne facciamo cenno ell'articolo e nel box in pagina. Esse, se piu' stringenti e rigide del decreto-quadro stesso, prevalgono (come capita per esempio per il Dpr 30 aprile 1999, n. 162 sulla sicurezza degli ascensori).
Schema di:
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Il
sottoscritto............................................................................................................................
titolare
o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale
...............................................................
operante
nel settore .................................. con sede in via
............................................n
comune
(prov
)
tel.
..
....................
...... .................... ............................
.......................................
part.
IVA
..
c
iscritta
nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n.
581)
della
Camera C.I.A.A. di
n.
.................... .. .........
c
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane
(l. 8/8/1985, n. 443) di
....................... ............... n. ...............
esecutrice
dell'impianto (descrizione schematica)
..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
inteso
come: c
nuovo impianto c
trasformazione
c
ampliamento c
manutenzione
straordinaria
c
altro (1) .........................................
....
.......................................................................................................
Nota
-
Per gli impianti a possono specificare
il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1' -2'-
3' famiglia,: GPL da recipienti mobili; GPL da
serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima
impegnabile.
commissionato
da: ............................. .... installato nei locali siti nel comune di
...............................
(prov. ................... ) via ......................... ..
................................. n. ................ scala ..........
piano
.......... interno ............ di proprieta' di
(nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
....................................
....................................
.................................... ....................................
.................................... ....................................
in
edificio adibito ad uso: c
industriale
c
civile
c
commercio
c
altri
usi;
DICHIARA
sotto
la
propria personale responsabilita', che l'impianto e' stato realizzato in modo
conforme alla regola dell'arte,
secondo
quanta previsto
dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui e'
destinato l'edificio,
avendo
in particolare:
c
rispettato
il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
.............................................................................
;
c
seguito
la norma tecnica applicabile all'impiego ....................
.. .................................................................... ;
.............................
_.
.................................................................................................................
c
installato
componenti e materiali adatti al luogo
di installazione (artt. 5 e 6);
c
controllato
l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita' con esito positivo,
avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di
legge.
Allegati
obbligatori:
c
progetto
ai sensi degli articoli 5 e 7:
c
relazione
con tipologie dei materiali utilizzati;
c
schema
di impianto realizzato;
c
riferimento
a dichiarazioni di conformita' precedenti o parziali, gia esistenti;
c
copia
del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati
facoltativi
.....................................................................
.....................................................................
DECLINA
ogni
responsabilita' per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione
dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Il responsabile tecnico I
Il dichiarante
data
...................................
... ....................................................
(timbro e firma) (timbro
e firma)
Nel labirinto delle norme
Il mosaico delle norme di sicurezza sugli impianti e' talmente complesso che perfino i tecnici fanno fatica ad accoppiare le singole tessere. Facciamo qui cenno ad alcune delle regole piu' importanti, che riguardano tre impianti chiave, singoli o condominiali che siano: l'elettrico, quello di riscaldamento e l'ascensore.
Impianto elettrico. La sua sicurezza e' garantita innanzitutto da due dispositivi aggiuntivi, rispetto all'interruttore magnetotermico che e' sempre installato dalla ditta di distribuzione dell'elettricita': la cosiddetta messa a terra e l'interruttore differenziale. La messa a terra consiste in un filo aggiuntivo (in genere bicolore) che raggiunge il terreno attraverso picchetti o piastre metalliche che vi sono infissi. E' nerl terreno infatti che la corrente tende a scaricarsi con la maggiore rapidita' possibile. La messa a terra e' obbligatoria solo negli edifici costruiti o interamente ristrutturati dopo il 12 marzo 1990. Per gli altri basterebbe l'installazione dell'interruttore differenziale con sensibilita' di almeno30 milliampere. Quest'ultimo e' molto piu' sensibile di quello magnetotermico alla differenza di tensione che provoca la scossa. In particolari situazioni, pero', non garantisce una tutela completa. Attenzione: nei condomini in cui lavora un portiere la messa a terra resta comunque obbligatoria, per le norme di sicurezza sul lavoro. Vi vanno inoltre autonomamente collegati due apparecchi, la caldaia centralizzata e l'ascensore.
Il riscaldamento. La sicurezza riguarda innanzitutto gli apparecchi (caldaie), poi i locali dove sono posti e infine gli scarichi dei fumi. Gli apparecchi debbono essere dotati, se recenti e a metano o gpl, di dispositivi che interrompano l'erogazione del combustibile se la fiamma si spegne. I locali che ospitano un riscaldamento termoautonomo o una cucina a gas debbono essere aerati attraverso appositi fori nelle pareti protetti da griglie, di grandezza proporzionale alla potenza degli apparecchi ospitati. Si intende evitare la formazione del letale monossido di carbonio, che deriva dalla combustione dell'ossigeno presente nella stanza provocata da fiamme aperte. Solo le caldaie che aspirano direttamente l'aria per la combustione dall'aperto, attraverso condotti, possono essere ospitate in certi locali (bagni e camere da letto) e non necessitano di aerazione. Anche i locali che accolgono le caldaie condominiali centralizzate hanno prescrizioni di sicurezza, che variano a seconda del combustibile utilizzato (metano o gasolio) e dalla loro disposizione (al piano terra, all'ultimo piano, in un seminterrato o in un interrato).
Infine i condotti di evacuazione dei fumi: in linea di principio ciascun apparecchio deve essere collegato a un camino autonomo o a una canna fumaria collettiva che serva apparecchi dello stesso tipo. Il diametro di canne e camini varia a seconda del combustibile ed e' previsto lo sbocco oltre il colmo del tetto, con comignoli distanziati tra di loro (gli sbocchi a parete sono vietati, salvo particolari eccezioni).
Ascensori. Ogni nuovo impianto deve avere almeno quattro componenti certificate con un marchio di sicurezza (per esempio l'Imq): il catenaccio delle porte, il cosiddetto paracadute (il dispositivo che blocca la cabina), il limitatore di velocita' e le molle ammortizzatrici sul fondo che assorbono cadute della cabina. E' previsto inoltre il montaggio, sotto la cabina, di una paratia che sfiori, dalla parte delle porte, le pareti del vano. Tra le dotazioni degli impianti piu' nuovi un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato a un centro di intervento 24 ore su 24, un apparecchio per il blocco in caso di sovraccarico, doppie funi o catene di acciaio, indipendenti, per il sostenimento della cabina. Sul libretto ascensore vanno annotati tutti gli interventi nonche' i controlli periodici (almeno ogni sei mesi, ma in genere piu' frequenti).
Settore
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Norma
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Chiarimenti
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Acqua
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Antincendi
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Decreto
Interni 16 maggio 1987, n. 246, Dpr
12 gennaio 1998, n. 37
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Norme
di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
|
Antincendi
|
Decreto
Interni 12 aprile 1996
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Caldaie
a metano
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Antincendi
|
Decreto
Interni 1 febbraio 1986
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Autorimesse
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Ascensori
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Dpr
30 aprile 1999, n. 162
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Tutti
ascensori
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Riscaldamento
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Uni
Cig 7129 (versione del 2006)
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Impianti
a gas per uso singolo (caldaie, scaldabagni, cucine, scarichi)
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Uni
Cig 8041-8042
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Caldaie
centralizzate a metano
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Uni
En 10640
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Canne
fumarie collettive
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Legge
n. 9/1/1991 n. 10 e Dpr 26 agosto 1993, n.
410*
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Risparmio
energetico
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Elettricita'
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Norma
Cei 64-8 (sesta edizione nel gennaio 2007)
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Norma
base sulla sicurezza
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Trattamento
calcare (addolcitori)
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Norma
Uni-Cti 8065
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Norma
base sulle caratteristiche
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Acqua
potabile
|
Decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
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Acque
per il consumo umano
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Scarichi,
fognature
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Decreto
Legislativo 3/4/2006, n. 152 (Dlgs 11/05/99, n. 152)
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Fognature
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Antenne,
apparecchiature radio
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Decreto
legislativo 9/5/2001, n. 269
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Antifulmine
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Norma
Cei 81-10 (versione del 2006)
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Autoclave
(l'impianto che porta in su l'acqua
negli edifici multipiano)
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Norma
Uni En 1717
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Pannelli
solari termici
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Norme
Uni 12975 e 12976
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