cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: Sentenza: Pretesa distinta soggettivita' dell'ATI rispetto alle imprese
19/02/2007

Sentenza Consiglio di Stato n. 593 del 12 febbraio 2007 : Il raggruppamento d’imprese non è un soggetto giuridico, e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate:  ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 593 del 12 febbraio 2007 in tema di rappresentanza processuale di un’Ati, ci insegna che:
 
 
E’ pacifico, infatti, che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’ATI., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione.
 
Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi (cfr. art. 11 d.lg. n. 157 del 1995), ma anche in tema di appalti di lavori (cfr. art. 11 e 13 l. n. 109 del 1994) e forniture (cfr. art. 11 d.lg. n. 358 del 1992>
 
Relativamente alla richiesta del risarcimento del danno, il supremo giudice amministrativo sottolinea che:
 
 
Si è rilevato, infatti, che si tratta di una disposizione valida per il settore dei lavori pubblici che non appare suscettibile di pedissequa estensione analogica ai diversi casi di appalti di servizi e di forniture, precisandosi, inoltre, che il parametro di liquidazione presuntiva può essere disatteso caso per caso in base a prudenti criteri valutativi, restando ferma la facoltà del giudice di liquidarlo in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. >
 
A cura di Sonia Lazzini

VISIONA LA SENTENZA ( dal sito della Giustizia Amministrativa)

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.