Lo chiarisce la circolare dell'Agenzia delle Entrate e una Faq sempre dell'Agenzia presente nell'area dedicata.
Nella Circolare 24E del 8 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate al punto 1.1 relativo ai condomini, specifica quanto segue:
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... Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente
ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in
condominio secondo la disciplina civilistica prevista...
...In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo
contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi
realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti...
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Quindi, se un condominio, o per meglio dire un edificio plurifamiliare, anche di solo due unità immobiliari, distintamente accatastate e' posseduto da un unico proprietario, quest'ultimo non può usufruire del superbonus al 110%.
La cosa cambia però, se una delle due unita immobiliari è data regolarmente in affitto o in comodato d'uso ad altro soggetto, in quanto, in questo caso, si viene a costituire automaticamente un condominio, ma, per quanto riguarda l'agevolazione dell'unita' in affitto, dovrà essere il possessore di quest'ultima a richiederla dietro autorizzazione del proprietario.
Riportiamo infine la risposta data dall'Agenzia delle Entrate ad una richiesta sul presente argomento:
domanda:
Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un
intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate,
possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la
sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del
cappotto termico dell’edificio?
Risposta dell'agenzia delle Entrate
Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi
effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è
costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il
Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà fra più soggetti”
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