SUPERBONUS, RIDOTTI I MASSIMALI DELLE COLONNINE DI RICARICA
30/03/2021 |
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Passano da 3.000 a 2.000 per edifici unifamiliari e 1500 o 1200 per i condomini
Rispetto alla prima versione dell'art. 119 del decreto rilancio, la legge di bilancio ha sostituito il comma 8 dell'art. 119 ridefinendo i limiti delle colonnine di ricarica.
Rispetto ai 3.000 euro indicati all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in cui viene concessa la detrazione del 50%, il comma 8 dell'art. 119 sostituito dalla Legge di bilancio, consente la detrazione al 110% per le colonnine di ricarica come interventi TRAINATI, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare"
Per quanto riguarda, invece, la detrazione al 50%, prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 sembra che il limite rimanga sempre 3.000 euro, in quanto, a nostro avviso, il nuovo comma 8 dell'art. 119 NON modifica l'art. 16ter del D.L. 63/2013.
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RIPORTIAMO GLI ARTICOLI IN QUESTIONE
Comma 8 art. 119 decreto rilancio (D.L. 34/2020) sostituito dall'art.1, comma 66, lettera m) della Legge di bilancio 2021
ART. 119 - C.8) "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare"
Art. 16-ter. D.L. 63/2013
(Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica)
1. Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto
e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la
richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a
carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice
civile.
CLICCANDO QUI POTRETE SCARICARE GLI ART. 119 E 121 DEL DECRETO RILANCIO AGGIORNATI FINO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
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