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sentenze e pareri: SUBAPPALTO. delibera autority che spiega quali sono le categorie a qualificazione obbligatoria e in quali casi vi e' il divieto di subappalto.
29/05/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 70 del 6.03.07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dal Consorzio Sviluppo e Legalità. Gara per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un giardino pubblico denominato ‘Giuseppe Di Matteo’ e recupero edificio sito in C.da Giambascio”.



Un ente appaltante pubblica un bando di Importo totale dell’appalto € 631.538,85   richiedendo:

Ø     OG1, importo € 419.050,90 (cl. II)

Ø     OS24, importo € 92,322,22  (cl. I)

Ø     OG11, importo lavori € 74.964,43 (cl. I)

Ø     OG3, importo lavori € 12.365,54 (cl. I)
 
A qualificazione obbligatoria scorporabili o subappaltabili o cedibili in cottimo, utili alla costituzione di ATI, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 554/99.

All’esito delle operazioni di gara, la commissione ha disposto (tra l’altro):

-   Rilevato l’errore della richiesta della qualificazione obbligatoria in OG3 di importo inferiore al 10% dell’importo lavori, l’ammissione anche dei concorrenti privi di tale qualificazione;

-   l’esclusione dei concorrenti, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente (OG1) ma privi della qualificazione per una (OS24 o OG11) o per entrambe (OS24 e OG11) le categorie indicate nel bando e che hanno dichiarato di voler subappaltare i relativi lavori.

Ciò in quanto
-- gli interventi di cui alla OG11, non possono essere eseguiti dalle imprese qualificate per la categoria prevalente, se prive delle relative qualificazioni;

-- la categoria OS24, è a qualificazione obbligatoria.
inoltre ha disposto:

-   La possibilità di subappaltare i suddetti lavori, in quanto categorie inferiori al 15% dell’importo dell’appalto, purche' in possesso al momento della partecipazione alla gara delle relative qualificazioni. 


detti provvedimenti sono stati contestati dalle imprese escluse.

L'autorità

ha rilevato che:


-- intanto il procedimento della stazione appaltante non è conforme alla lex specialis di gara.

-- ma non è conforme neanche alla normativa che tratta l'argomento

perche

le categorie altamente specializzate e tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto di subappalto sono: OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG12.

quelle invece solo a qualificazione obbligatoria che possono essere subappaltate se inferiori al 15% dell'importo dei lavori sono: OS9, OS10, OS15, OS24, OS25, OS31.

In ogni caso, non può essere subappaltabile qualsiasi categoria scorporabile se superiore al 15% dell'importo dei lavori.

VISIONA LA DELIBERA INTEGRALE

 


 
 
 
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