Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dal Consorzio Sviluppo e Legalità. Gara per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un giardino pubblico denominato ‘Giuseppe Di Matteo’ e recupero edificio sito in C.da Giambascio”.
Ø OG1, importo € 419.050,90 (cl. II)
Ø OS24, importo € 92,322,22 (cl. I)
Ø OG3, importo lavori € 12.365,54 (cl. I)
A qualificazione obbligatoria scorporabili o subappaltabili o cedibili in cottimo, utili alla costituzione di ATI, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 554/99.
All’esito delle operazioni di gara, la commissione ha disposto (tra l’altro):
- Rilevato l’errore della richiesta della qualificazione obbligatoria in OG3 di importo inferiore al 10% dell’importo lavori, l’ammissione anche dei concorrenti privi di tale qualificazione;
- l’esclusione dei concorrenti, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente (OG1) ma privi della qualificazione per una (OS24 o OG11) o per entrambe (OS24 e OG11) le categorie indicate nel bando e che hanno dichiarato di voler subappaltare i relativi lavori.
Ciò in quanto
-- gli interventi di cui alla OG11, non possono essere eseguiti dalle imprese qualificate per la categoria prevalente, se prive delle relative qualificazioni;
-- la categoria OS24, è a qualificazione obbligatoria.
inoltre ha disposto:- La possibilità di subappaltare i suddetti lavori, in quanto categorie inferiori al 15% dell’importo dell’appalto, purche' in possesso al momento della partecipazione alla gara delle relative qualificazioni.
detti provvedimenti sono stati contestati dalle imprese escluse.
L'autorità
ha rilevato che:-- intanto il procedimento della stazione appaltante non è conforme alla lex specialis di gara.
-- ma non è conforme neanche alla normativa che tratta l'argomento
perche le categorie altamente specializzate e tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto di subappalto sono: OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG12.
quelle invece solo a qualificazione obbligatoria che possono essere subappaltate se inferiori al 15% dell'importo dei lavori sono: OS9, OS10, OS15, OS24, OS25, OS31.
In ogni caso, non può essere subappaltabile qualsiasi categoria scorporabile se superiore al 15% dell'importo dei lavori.
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