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AGEVOLAZIONI 36%: manodopera non obbligatoria nella fattura d'acconto.
16/07/2007

Bonus valido se i costi di manodopera non sono indicati nella fattura
Agevolazioni Irpef resistenti
Non vi e` decadenza in caso di ristrutturazioni

Non vi e` decadenza dell`agevolazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie se il costo della manodopera non viene indicato sulle fatture di acconto: l`obbligo in questione riguardera` comunque la fattura di saldo. Inoltre, nel caso di una unita` abitativa e di due pertinenze di proprieta` di un solo soggetto, non si potra` parlare di limite di spesa riferito alle parti comuni in quanto non esistenti. Conseguentemente, trovera` applicazione il limite generale di 48 mila euro previsto dalla legge.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall`agenzia delle entrate nella risoluzione n. 167/E di ieri con la quale l`amministrazione finanziaria ha affrontato alcune questioni di carattere operativo legate alla applicazione delle disposizioni di cui all`articolo 1 della legge n. 449 del 1997 piu` volte modificata e che disciplina, come noto, l`agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La fattispecie. Il caso affrontato nella risoluzione da parte dell`Agenzia delle entrate riguardava un contribuente che, insieme alla moglie, intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un edificio di esclusiva proprieta` della moglie stessa. L`immobile di cui si tratta e` composto di tre singole unita` immobiliari distintamente accatastate una come A4 e le altre due, ad essa pertinenziali, come C2. I chiarimenti richiesti all`amministrazione finanziaria riguardavano l`applicazione dei limite di spesa anche agli interventi effettuati sulle parti comuni nonche` alcuni aspetti procedurali quali l`indicazione del costo della manodopera sulle fatture.

Le indicazioni dell`Agenzia delle entrate. Tra le risposte fornite dal l`amministrazione finanziaria alla richiesta del contribuente, quella di maggiore spessore appare individuabile nel chiarimento fornito in merito all`obbligo dell`indicazione del costo della manodopera nella fattura relativa agli interventi di ristrutturazione. In merito all`obbligo introdotto dal decreto legge n. 223 del 2006, l`amministrazione finanziaria chiarisce come non sia causa di decadenza l`assenza di tale indicazione nella fattura d`acconto, fermo restando l`obbligo di evidenziare il costo della manodopera nella fattura emessa a titolo di saldo, nella quale dovra` farsi riferimento al costo relativo alla manodopera impiegata per l`intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori. Tale ultima precisazione si ricollega al contenuto della circolare n. 11 del 2007, nella quale era stato chiarito che l`adempimento in questione non fosse necessario solo nel caso in cui chi effettua i lavori e` il titolare dell`impresa individuale. In merito al limite complessivo di spesa, l`agenzia ribadisce come lo stesso sia individuabile nell`ammontare di 48 mila euro da riferire alla unita` immobiliare e che, dunque, entro questo limite competera` il diritto alla detrazione al contribuente (coniuge convivente) e alla moglie (proprietario). Nella risoluzione si afferma anche che il limite in discorso va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l`onere delle stesse non sia stato sopportato in uguale misura. Non assume dunque rilievo una delle questioni poste dal contribuente, e cioe` quella relativa alla individuazione di un criterio di suddivisione e di imputazione dei costi dell`intervento alle singole unita` immobiliari. Un ultimo chiarimento ha riguardato l`applicabilita` dell`agevolazione in esame agli oneri sostenuti con riferimento alle parti comuni. Nel caso di specie, l`agenzia precisa come tale limite di fatto non esista, nel senso che non e` possibile parlare di interventi su parti comuni. Infatti, seppure in generale, il concetto di parti comuni non richiede l`esistenza di una pluralita` di proprietari, l`amministrazione ritiene, tuttavia, che tale concetto presupponga la presenza di piu` unita` immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso di specie, tale concetto non viene ritrovato in quanto l`edificio e` costituito esclusivamente da un`unita` abitativa e dalle relative pertinenze non sono ravvisabili elementi dell`edificio qualificabili come «parti comuni» e pertanto non e` praticabile un autonomo limite di spesa a esse riferibile.

Fabrizio Iacono

Italia Oggi - 13/07/2007

 


 
 
 
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