Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.. Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
27/08/2007 |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 Agosto 2007 - Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, risultati revocati nel corso dell'anno 2006 e delle relative modalita' di erogazione. (GU n. 187 del 13-8-2007 )
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 Agosto 2007
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui
all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, risultati revocati nel corso dell'anno 2006 e delle relative
modalita' di erogazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)";
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta
legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro
201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di
euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi
statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente
e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei
progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto
di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e
delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti
destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con
il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati
commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto
delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge
finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di
attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini
dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale e'
stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di
euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori
contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni;
Considerato che il richiamato art. 11-bis dispone che
all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del
comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge
n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni
parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e
lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con
l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, trasmesso con nota
n. 629/5' del 26 gennaio 2006, adottato dalle commissioni bilancio
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con
i presidenti delle commissioni lavori pubblici, sono stati
individuati gli interventi e i soggetti beneficiari di parte degli
ulteriori contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis
della legge n. 248 del 2005, nonche' le relative modalita' di
erogazione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale, in coerenza con
l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29 adottato dalle
sopra citate commissioni parlamentari e trasmesso con nota del
16 febbraio 2006, sono stati individuati gli interventi e i soggetti
beneficiari dell'ulteriore parte dei contributi statali recati per
l'anno 2005 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005, nonche' gli
interventi e i soggetti beneficiari di quelli recati per l'anno 2006
dallo stesso art. 11-bis per effetto delle modifiche introdotte
dall'art. 1, comma 575, della legge n. 266 del 2005;
Viste le note n. 0097395 del 31 luglio 2006, n. 0115929 del
5 settembre 2006 e n. 0145405 del 10 novembre 2006, con le quali, ai
sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 dei decreti ministeriali
1° marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono stati trasmessi ai presidenti
delle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli enti
inadempienti ed il riepilogo dei contributi revocati per gli anni
2005 e 2006 di cui all'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 e
successive modificazioni;
Viste le note 2007/0016428/GEN/CP del 28 maggio 2007 e n.
198/5'Cp del 14 giugno 2007 con le quali sono state trasmesse le
risoluzioni approvate, rispettivamente, dalle commissioni riunite 5ª
e 8ª della Camera dei deputati, in data 8 maggio 2007, e del Senato
della Repubblica, in data 17 maggio 2007, che impegnano il Governo ad
attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi revocati di cui
all'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 e successive
modificazioni, alle priorita' puntualmente indicate nelle stesse
risoluzioni;
Considerato che sullo schema di provvedimento predisposto da
questo Ministero per l'attribuzione dei contributi in questione,
secondo le priorita' come sopra individuate, le predette commissioni
parlamentari hanno espresso parere favorevole nella seduta del
1° agosto 2007;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, all'individuazione degli
interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi
statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 11-bis della citata
legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, risultati revocati
nel corso dell'anno 2006, alla cui attribuzione deve provvedere il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche'
all'individuazione delle caratteristiche e dei termini per l'invio
delle attestazioni da parte degli enti beneficiari;
Decreta:
Art. 1.
1. I contributi statali di cui all'art. 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, in relazione ai
quali e' stata disposta la revoca, nel corso dell'anno 2006, da parte
del Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 7 dei
decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono destinati al
finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati
negli allegati elenchi 1 e 2, che formano parte integrante del
presente decreto, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del
territorio, in conformita' a quanto indicato nelle risoluzioni
adottate dalle commissioni parlamentari citate in premessa.
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1
e 2 riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico,
sono attribuite dal Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle
autorizzazioni di spesa recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato
art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritte per
l'anno finanziario 2007 nel conto dei residui del capitolo 7536
dell'U.P.B. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi
soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della
stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo
schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i
soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli
allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione
conforme all'allegato modello A che fa parte integrante del presente
decreto.
2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'ente e contenere la dichiarazione, distintamente
per intervento finanziato, che il contributo individuato in proprio
favore negli allegati elenchi 1 e 2 ha formato oggetto di impegno
formale entro la data del 30 settembre 2007 e deve, altresi',
indicare le modalita' di accredito del contributo stesso, tenendo
conto delle disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica
di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i
soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli
allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione
conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente
decreto.
2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi
individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per
ciascun intervento finanziato, una dichiarazione di assunzione di
responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del
finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di
accredito del contributo.
Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
(I.Ge.P.A.) ufficio X - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il
termine perentorio del 15 ottobre 2007, pena la revoca del
contributo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al
comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per evitare che eventuali disguidi postali possano
concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista
dall'art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve
essere tempestivamente inoltrata, tramite fax (al numero
06-47614438), all'ufficio indicato al comma 1, unitamente a copia
della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento
rilasciata dall'ufficio postale accettante.
4. Contestualmente all'invio delle attestazioni, i soggetti
beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei
nominativi e dei recapiti (telefonici, fax o e-mail) cui fare
riferimento qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi
integrativi utili al completamento dell'istruttoria.
Art. 6.
1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli
articoli 3 e 4 e alla verifica della relativa regolarita', provvede
all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di
diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli
allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa
effettivamente disponibile per tale scopo sul citato capitolo 7536
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari utili indicazioni in
merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi
provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
(www.rgs.mef.gov.it) nella sezione "Finanza enti decentrati".
Art. 7.
1. I contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2
devono intendersi revocati qualora gli enti beneficiari a cui sono
stati attribuiti non provvedano nei termini previsti agli adempimenti
posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5.
2. Entro il 15 novembre 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco
degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati.
3. I contributi relativi all'anno 2005 devono considerarsi
revocati definitivamente al 31 dicembre 2007, alla luce delle
disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, qualora entro
tale data non sia possibile acquisire dalle commissioni parlamentari
competenti l'atto di indirizzo necessario per adottare, entro lo
stesso termine, il relativo decreto ministeriale di attribuzione.
4. I contributi relativi all'anno 2006, invece, ancorche'
revocati e non riassegnati alla data del 31 dicembre 2007, possono
essere attribuiti anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di
apposito decreto ministeriale, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1
della legge n. 311 del 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Guarda il testo completo direttamente sulla gazzetta ufficiale e scarica l'allegato
|
|
|
| |
|