MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2006
Graduatorie regionali di cui all'articolo 15, comma 9, del decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le
iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione
presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane - 34° bando di
attuazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle
imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata
legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota delle risorse
annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare
le disponibilita' del Fondo previsto dall'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in
materia di riforma degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in
data 1° febbraio 2006, con il quale e' stata data attuazione alle
disposizioni del citato art. 8 del decreto-legge n. 35/2005 definiti
i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto del
1° febbraio 2006 che stabilisce le modalita' semplificate per le
imprese artigiane e attribuisce all'Artigiancassa s.p.a, in qualita'
di soggetto gestore individuato dall'art. 14, comma 1 della legge
5 marzo 2001, n. 57, la competenza di svolgere l'attivita'
istruttoria delle domande e di formare le graduatorie regionali,
nonche' di trasmetterle al Ministero per la relativa approvazione e
pubblicazione;
Viste le circolari esplicative del Ministero delle attivita'
produttive n. 946068 del 7 aprile 2006 e n. 980902 del 23 marzo 2006
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
2 febbraio 2006, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con il quale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del
1° febbraio 2006, e' stato approvato, con riferimento ai bandi del
2006, il piano di riparto delle risorse disponibili per la
concessione dei contributi in conto capitale, pari a 679,88 milioni
di euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
13 dicembre 2006, con il quale e' stato rideterminato il predetto
piano di riparto, tra regioni e settori, per tener conto delle
diverse percentuali di ripartizione settoriale indicate dalle singole
regioni ed e' stata altresi' stabilita la ripartizione dell'importo
di 900 milioni di euro disponibile per la concessione dei
finanziamenti agevolati a valere sul «Fondo rotativo per le imprese e
gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della legge
n. 311/2004;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
20 dicembre 2006, con il quale al predetto importo di 679,88 milioni
di euro gia' disponibile per la concessione di contributi in conto
capitale in relazione ai bandi del 2006 e' stato aggiunto l'ulteriore
importo di 100 milioni di euro, rivenienti da rinunce e revoche di
iniziative agevolate ai sensi della stessa legge n. 488/1992;
Vista la delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale e'
stata approvata una rimodulazione del riparto del sopra citato «Fondo
rotativo per le imprese e gli investimenti in ricerca»,
rideterminando in 1.710 milioni di euro la quota complessivamente
assegnata agli interventi delle legge n. 488/1992 per la concessione
dei finanziamenti agevolati, in cui e' da ricomprendere la quota
necessaria per la graduatoria del bando relativo al protocollo
aggiuntivo al contratto d'area di Salerno;
Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei
criteri di riparto di cui al citato decreto del 13 dicembre 2006, le
risorse complessivamente disponibili per il bando del 2006 della
legge n. 488/1992 destinato alle imprese artigiane, pari a Euro
46.979.330 per il conto capitale e Euro 103.008.990 per il
finanziamento agevolato, risultano cosi' ripartite:
----> vedere tabella a pag. 6 del S.O. in formato zip/pdf
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
15 maggio 2006, rettificato con decreto del 31 luglio 2006, con il
quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e
dalle province autonome concernenti le priorita' regionali ed i
relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il
bando delle imprese artigiane del 2006, nonche' la formazione delle
graduatorie speciali, le risorse finanziarie alle stesse destinate
come di seguito specificato e i limiti minimi di investimento
ammissibile;
Visti i decreti ministeriali del 23 marzo 2006, 23 giugno 2006 e
31 luglio 2006 con i quali sono stati fissati e prorogati il termine
iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione
di cui alla legge n. 488/1992 per il bando 2006 delle imprese
artigiane;
Viste le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle
agevolazioni formate da artigiancassa ai sensi dell'art. 15 del
citato decreto del 1° febbraio 2006;
Considerato che le risorse disponibili per la formazione delle
graduatorie sono state utilizzate secondo i criteri previsti dalla
normativa, tenendo conto peraltro degli oneri per compensi ad
Artigiancassa s.p.a. ed altri adempimenti di cui alla convenzione
stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e Artigiancassa
s.p.a. ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n.
57;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006)6603 del
20 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le modifiche
apportate al regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992 dall'art.
8 del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. Le graduatorie regionali concernenti le iniziative di cui in
premessa per il bando del 2006 - 34° delle imprese artigiane,
ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati
dal n. 2/1 al n. 2/21 al presente decreto. Gli importi delle
agevolazioni concedibili, indicati nelle colonne Q e R delle predette
graduatorie, potranno essere ridotti in sede di concessione per tener
conto degli eventuali abbattimenti da apportare al fine di garantire
il rispetto delle intensita' massime di aiuto, per area territoriale
e dimensione di impresa, consentite dall'Unione europea. Per ogni
graduatoria vengono riportati il valore medio (M) e la deviazione
standard (D) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il
numero delle domande inserite nella graduatoria sulla base del quale
tali valori sono stati determinati; tali indicazioni consentono di
verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati
attraverso la formula dell'appendice alla circolare n. 946068 del
7 aprile 2006 e, quindi, la loro somma indicata nella colonna I della
graduatoria.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile
nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con
l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
Art. 2.
1. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni
sono disposti dai competenti Comitati tecnici regionali di cui
all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modifiche e integrazioni, in favore delle domande inserite in
ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse,
tenendo conto degli oneri per compensi ad Artigiancassa s.p.a. ed
altri adempimenti di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero
delle attivita' produttive e Artigiancassa s.p.a. ai sensi dell'art.
14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Con successivo decreto
si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del capitolo
7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico a favore delle singole banche
concessionarie.
Art. 3.
1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 16,
comma 2 del decreto del 1° febbraio 2006 che, se non agevolate, non
possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita',
le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita'
finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che
risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, possono
essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo
bando utile successivo ovvero riformulate, con le modalita' indicate
all'art. 9, comma 3 del medesimo decreto, nel pieno rispetto,
tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria
e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche
normative che dovessero intervenire successivamente al presente
decreto, mantenendo valida, ai soli fini della decorrenza di
ammissibilita' delle spese, la data della domanda originaria,
rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine
agli ulteriori criteri di ammissibilita'.
Art. 4.
1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi
provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese
interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale
dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento
decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che
tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle
iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate
dal soggetto gestore alle imprese interessate e, per conoscenza, al
Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda
previsti dall'art. 7, comma 3 del decreto del 1° febbraio 2006, in
quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2006
Il direttore generale: Verdinelli De Cesare
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