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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Graduatorie regionali iniziative ammissibili ad agevolazioni
22/02/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 dicembre 2006 - Graduatorie regionali di cui all'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane - 34° bando di attuazione. (GU n. 37 del 14-2-2007- Suppl. Ordinario n.37)


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 30 dicembre 2006 

Graduatorie  regionali  di  cui all'articolo 15, comma 9, del decreto
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le
iniziative   ammissibili   relative   alle  domande  di  agevolazione
presentate  ai  sensi  del  decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane - 34° bando di
attuazione.

                        IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  l'art.  1,  comma 2  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto  l'art.  14,  comma 1  della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle
imprese  artigiane  agli interventi agevolativi previsti dalla citata
legge   n.   488/1992  e  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse
annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare
le  disponibilita'  del  Fondo  previsto  dall'art.  37  della  legge
25 luglio 1952, n. 949;
    Visto   l'art.   8   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in
materia di riforma degli incentivi;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in
data  1° febbraio  2006,  con  il quale e' stata data attuazione alle
disposizioni  del citato art. 8 del decreto-legge n. 35/2005 definiti
i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed
erogazione delle agevolazioni;
    Visto,   in   particolare,  l'art.  15  del  citato  decreto  del
1° febbraio  2006  che  stabilisce  le  modalita' semplificate per le
imprese  artigiane e attribuisce all'Artigiancassa s.p.a, in qualita'
di  soggetto  gestore  individuato  dall'art. 14, comma 1 della legge
5 marzo   2001,   n.   57,  la  competenza  di  svolgere  l'attivita'
istruttoria  delle  domande  e  di  formare le graduatorie regionali,
nonche'  di  trasmetterle al Ministero per la relativa approvazione e
pubblicazione;
    Viste  le  circolari  esplicative  del  Ministero delle attivita'
produttive  n. 946068 del 7 aprile 2006 e n. 980902 del 23 marzo 2006
e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
2 febbraio  2006, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con il quale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del
1° febbraio  2006,  e'  stato approvato, con riferimento ai bandi del
2006,   il   piano  di  riparto  delle  risorse  disponibili  per  la
concessione  dei  contributi in conto capitale, pari a 679,88 milioni
di euro;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
13 dicembre  2006,  con  il  quale e' stato rideterminato il predetto
piano  di  riparto,  tra  regioni  e  settori,  per tener conto delle
diverse percentuali di ripartizione settoriale indicate dalle singole
regioni  ed  e' stata altresi' stabilita la ripartizione dell'importo
di   900   milioni   di  euro  disponibile  per  la  concessione  dei
finanziamenti agevolati a valere sul «Fondo rotativo per le imprese e
gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della legge
n. 311/2004;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
20 dicembre  2006, con il quale al predetto importo di 679,88 milioni
di  euro  gia'  disponibile per la concessione di contributi in conto
capitale in relazione ai bandi del 2006 e' stato aggiunto l'ulteriore
importo  di  100  milioni di euro, rivenienti da rinunce e revoche di
iniziative agevolate ai sensi della stessa legge n. 488/1992;
    Vista  la  delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale e'
stata approvata una rimodulazione del riparto del sopra citato «Fondo
rotativo   per   le   imprese   e   gli   investimenti  in  ricerca»,
rideterminando  in  1.710  milioni  di euro la quota complessivamente
assegnata  agli interventi delle legge n. 488/1992 per la concessione
dei  finanziamenti  agevolati,  in  cui  e' da ricomprendere la quota
necessaria  per  la  graduatoria  del  bando  relativo  al protocollo
aggiuntivo al contratto d'area di Salerno;
    Considerato  che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei
criteri  di riparto di cui al citato decreto del 13 dicembre 2006, le
risorse  complessivamente  disponibili  per  il  bando del 2006 della
legge  n.  488/1992  destinato  alle  imprese  artigiane, pari a Euro
46.979.330   per   il  conto  capitale  e  Euro  103.008.990  per  il
finanziamento agevolato, risultano cosi' ripartite:

      ----> vedere tabella a pag. 6 del S.O. in formato zip/pdf

    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
15 maggio  2006,  rettificato  con decreto del 31 luglio 2006, con il
quale  sono  state  approvate  le  proposte formulate dalle regioni e
dalle  province  autonome  concernenti  le  priorita'  regionali ed i
relativi  punteggi  utili  per  l'indicatore  regionale validi per il
bando  delle  imprese artigiane del 2006, nonche' la formazione delle
graduatorie  speciali,  le  risorse finanziarie alle stesse destinate
come  di  seguito  specificato  e  i  limiti  minimi  di investimento
ammissibile;
    Visti  i decreti ministeriali del 23 marzo 2006, 23 giugno 2006 e
31 luglio  2006 con i quali sono stati fissati e prorogati il termine
iniziale  e finale per la presentazione delle domande di agevolazione
di  cui  alla  legge  n.  488/1992  per  il  bando 2006 delle imprese
artigiane;
    Viste  le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle
agevolazioni  formate  da  artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 15 del
citato decreto del 1° febbraio 2006;
    Considerato  che  le  risorse disponibili per la formazione delle
graduatorie  sono  state  utilizzate secondo i criteri previsti dalla
normativa,  tenendo  conto  peraltro  degli  oneri  per  compensi  ad
Artigiancassa  s.p.a.  ed  altri  adempimenti di cui alla convenzione
stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e Artigiancassa
s.p.a.  ai  sensi  dell'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n.
57;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C(2006)6603 del
20 dicembre  2006,  con  la  quale  sono state approvate le modifiche
apportate  al regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992 dall'art.
8  del  decreto-legge  n.  35/2005,  convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Le  graduatorie  regionali concernenti le iniziative di cui in
premessa  per  il  bando  del  2006  -  34°  delle imprese artigiane,
ammissibili   alle  agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati
dal  n.  2/1  al  n.  2/21  al  presente  decreto.  Gli importi delle
agevolazioni concedibili, indicati nelle colonne Q e R delle predette
graduatorie, potranno essere ridotti in sede di concessione per tener
conto  degli eventuali abbattimenti da apportare al fine di garantire
il  rispetto delle intensita' massime di aiuto, per area territoriale
e  dimensione  di  impresa,  consentite dall'Unione europea. Per ogni
graduatoria  vengono  riportati  il  valore medio (M) e la deviazione
standard  (D)  relativi  a  ciascuno  degli  indicatori, oltre che il
numero  delle domande inserite nella graduatoria sulla base del quale
tali  valori  sono  stati determinati; tali indicazioni consentono di
verificare  il  valore  di  ciascuno  degli  indicatori  normalizzati
attraverso  la  formula  dell'appendice  alla circolare n. 946068 del
7 aprile 2006 e, quindi, la loro somma indicata nella colonna I della
graduatoria.
    2.  Al  fine  di  facilitare  la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

      

                               Art. 2.
    1. I  provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni
sono  disposti  dai  competenti  Comitati  tecnici  regionali  di cui
all'art.  37  della  legge  25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  in  favore  delle  domande  inserite  in
ciascuna  delle  graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino
all'esaurimento  delle  risorse  disponibili  di  cui  alle premesse,
tenendo  conto  degli  oneri  per compensi ad Artigiancassa s.p.a. ed
altri  adempimenti di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero
delle  attivita' produttive e Artigiancassa s.p.a. ai sensi dell'art.
14,  comma 1  della legge 5 marzo 2001, n. 57. Con successivo decreto
si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del capitolo
7420,  piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  favore delle singole banche
concessionarie.

      

                               Art. 3.
    1. Ad  eccezione  delle  iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie  di  cui  al  precedente  art.  1  ai sensi dell'art. 16,
comma 2  del  decreto del 1° febbraio 2006 che, se non agevolate, non
possono  essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita',
le  iniziative  che, a causa della insufficienza delle disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione nella relativa graduatoria che
risulti  non  utile  per  la  concessione delle agevolazioni, possono
essere  inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo
bando  utile successivo ovvero riformulate, con le modalita' indicate
all'art.  9,  comma 3  del  medesimo  decreto,  nel  pieno  rispetto,
tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria
e  fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche
normative  che  dovessero  intervenire  successivamente  al  presente
decreto,   mantenendo  valida,  ai  soli  fini  della  decorrenza  di
ammissibilita'   delle  spese,  la  data  della  domanda  originaria,
rimanendo  comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine
agli ulteriori criteri di ammissibilita'.

      

                               Art. 4.
    1. Per  le  iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi
provvedimenti    sono   individualmente   comunicati   alle   imprese
interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o parziale
dalle  agevolazioni  e  dalla  data  di  ricezione  del provvedimento
decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che
tali   provvedimenti  individuali  non  saranno  inviati  per  quelle
iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate
dal  soggetto  gestore alle imprese interessate e, per conoscenza, al
Ministero,  per  i  casi  di  invalidita'  o  decadenza della domanda
previsti  dall'art.  7,  comma 3 del decreto del 1° febbraio 2006, in
quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 30 dicembre 2006
                          Il direttore generale: Verdinelli De Cesare

      


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