Si. A patto che siano installati come interventi TRAINATI delle opere indicate al comma 1 dell'art. 119 del DL Rilancio, ossia cappotto o sostituzione impianto termico.
La legge di bilancio (entrata in vigore il primo gennaio 2021) inserisce al comma 2 dell'art. 119 del decreto rilancio, come intervento trainato dell'ecobonus 110% anche gli ascensori e le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (art. 16bis comma 1 lett. E del TUIR).
Quindi a partire dal 1 gennaio 2021 al comma 2 dell'art. 119 ci sono inseriti anche gli ascensori
L'art. 121 del decreto rilancio stabilisce quanto segue:
- ai commi 1, specifica che il contribuente può optare al posto della detrazione fiscale, per la cessione del credito o lo sconto in fattura per interventi indicati al comma 2 dello stesso articolo, dove al comma 2 lett. b sono indicati gli interventi dell'ecobonus ordinario e GLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 119 DEL DECRETO RILANCIO.
Come già detto prima, a partire dal 1 gennaio 2021 sono stati inseriti al comma 2 dell'art. 119 del Decreto rilancio, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche tra cui ascensori.
Quindi, a nostro avviso, la cessione del credito o lo sconto in fattura e' fattibile in quanto:
- l'art. 121 stabilisce che si può cedere il credito per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto rilancio
- a partire dal 1 gennaio 2021 al comma 2 dell'art. 119 vi sono inseriti anche gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche tra cui ascensori, purchè siano installati come interventi TRAINATI delle opere indicate al comma 1 dell'art. 119 ossia cappotto o sostituzione impianto termico.
attenzione però, per come è configurata la normativa, gli ascensori sono agevolati solo come interventi trainati delle opere relative all'ECOBONUS AL 110% e non al SISMABONUS.
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