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SUPERBONUS, COSA COSA ERA PREVISTO NELLA PRIMA BOZZA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI.
25/05/2021

Le modifiche riportate nella prima bozza del decreto semplificazioni, sono state poi cambiate con la pubblicazione in gazzetta. Vediamo quali erano:

LE REALI MODIFICHE AL SUPERBONUS APPORTATE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, SONO RIPORTATE NELL'ARTICOLO QUI SOPRA

 

Tratto dall'art. 17 della Bozza del Decreto semplificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno» sono soppresse;

(Quindi rientrerebbero nel superbonus anche gli appartamenti dei condomini senza che sia necessario effettuare un intervento trainante nelle parti comuni)

(MODIFICA NON PUBBLICATA IN GAZZETTA)


b) il comma 1-bis è soppresso;

(il comma 1 bis definisce l'accesso autonomo e le unita' immobiliari funzionalmente indipendenti)

(MODIFICA NON PUBBLICATA IN GAZZETTA)


c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.»;

(basterà inserire una stufa portatile per definire riscaldato l'ambiente, c'è da vedere poi come realizzare la relazione ex 10/91)

(MODIFICA NON PUBBLICATA IN GAZZETTA)


d) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.”

(Il comma 9 definisce chi può usufruire del superbonus, nella categoria D2 rientrano Alberghi e pensioni con fine di lucro)

(MODIFICA NON PUBBLICATA IN GAZZETTA)


e) il comma 13-ter è sostituito dal seguente: «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»

(il presente articolo, in sostanza fa venir meno l'obbligo di certificare la conformita' urbanistica ed indica che i lavori possono essere realizzati tramite la CILA dove si dovra' indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile. Sta di fatto però, che la decadenza dell'agevolazione avviene anche in caso di interventi realizzati in difformità dalla CILA e visto che la CILA dovrà contenere la planimetria dello stato di fatto dell'immobile, gli organi di controllo potranno constatare eventuali abusi edili direttamente dall'ufficio, confrontando il titolo edilizio per la costruzione dell'immobile e la Planimetria presente nella CILA)

(UNICA MODIFICA PUBBLICATA IN GAZZETTA)

 


 
 
 
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