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SUPERBONUS, LE DEFINITIVE MODIFICHE AL DECRETO RILANCIO PUBBLICATE IN GAZZETTA
04/06/2021

Ascensori anche per il sismabonus. Novita' per i limiti di spesa. CILA senza dichiarazione di conformita' urbanistica.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021 n. 77 il decreto Legge 77/2021 (cosidetto semplificazioni Bis)

Il decreto all'art. 33 dispone mofiche alla Legge 77/2020 (decreto rilancio) in merito al superbonus 110%

Riportiamo di seguito il testo dell'articolo

art. 33 DL 77/2021

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

(Il comma 4 dispone il superbonus al 110%. .L' articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riguarda le opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche)

b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
";

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.".

(il presente articolo, in sostanza fa venir meno l'obbligo di certificare la conformita' urbanistica ed indica che i lavori possono essere realizzati tramite la CILA dove si dovra' indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile. Sta di fatto però, che la decadenza dell'agevolazione avviene anche in caso di interventi realizzati in difformità dalla CILA e visto che la CILA dovrà contenere la planimetria dello stato di fatto dell'immobile, gli organi di controllo potranno constatare eventuali abusi edili direttamente dall'ufficio, confrontando il titolo edilizio per la costruzione dell'immobile e la Planimetria presente nella CILA)

 


 
 
 
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